Cassazione Civile, Ordinanza n. 03628/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal recesso, avvenuto il 15 marzo 2010, da un contratto di agenzia tra un agente e una banca, recesso ritenuto privo di giusta causa dalla preponente. Nei gradi di merito l'agente è stato condannato a pagare alla banca una somma per integrazioni sul minimo provvisionale garantito, penale per dimissioni anticipate e indennità di mancato preavviso. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 139 c.p.c. e 2193 c.c., oltre agli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo la nullità della sentenza e del procedimento notificatorio: la notifica del ricorso introduttivo sarebbe stata eseguita a mani del padre presso il domicilio indicato dalla banca, mentre il ricorrente avrebbe avuto residenza in Sardegna; l'ordine dei luoghi previsto dall'art. 139 c.p.c. non sarebbe stato rispettato; l'indirizzo risultante dal Registro delle imprese sarebbe privo di rilevanza giuridica e non avrebbe potuto fondare affidamento sulla correttezza della notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la notifica fosse valida perché eseguita presso l'indirizzo della ditta individuale risultante dalla visura camerale, dove erano state inviate anche le precedenti comunicazioni contrattuali, e ricevuta da un familiare convivente. Ha ribadito che, in tema di notificazione, la consegna a persona di famiglia convivente nel luogo indicato fa presumere che quel luogo sia residenza, dimora o domicilio del destinatario; la prova contraria grava sul destinatario e non può essere fornita soltanto con risultanze anagrafiche. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva impugnato con querela di falso la dichiarazione resa dal padre nella relata. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione eseguita presso il luogo indicato e ricevuta da persona di famiglia convivente è idonea a far presumere la riferibilità di quel luogo alla residenza, dimora o domicilio del destinatario; il destinatario che contesti la notifica deve fornire prova contraria.
Le risultanze del Registro delle imprese sono richiamate dal ricorrente per sostenere la loro irrilevanza giuridica, ma la Corte valorizza l'indirizzo risultante dalla visura come elemento presuntivo idoneo a sorreggere la validità della notifica.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale in relazione al dedotto vizio di notifica e al diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale in relazione alla dedotta nullità del procedimento.
Dedotto come norma di legittimità per la violazione di legge denunciata.
Dedotto come norma di legittimità per la nullità della sentenza e del procedimento.
La Corte richiama la nuova formulazione per affermare l'insindacabilità, in cassazione, dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito se immune da vizi motivazionali rilevanti.
Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di notificazione, la consegna dell'atto a persona di famiglia convivente nel luogo indicato nella relata o sulla busta fa sorgere una presunzione che quel luogo corrisponda alla residenza, dimora o domicilio del destinatario.
- Chi contesta la validità della notificazione ha l'onere di provare, con elementi idonei e non con la sola residenza anagrafica, che il luogo non era effettivamente riferibile al destinatario al momento della notifica.
- Le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo e possono essere superate da altri elementi di fatto, anche tratti dalle precedenti comunicazioni tra le parti o dalla riferibilità del luogo all'attività del destinatario.
- L'accertamento del giudice di merito sulla sussistenza della residenza, dimora o domicilio effettivi è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non affetta dai vizi oggi deducibili ex art. 360 n. 5 c.p.c.
- Se la dichiarazione resa dal consegnatario nella relata di notifica si vuole contestare come non veritiera, occorre l'impugnazione con querela di falso, non essendo sufficiente una mera deduzione difensiva.
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