Cassazione Civile, Ordinanza n. 03626/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
I ricorrenti avevano promosso azione risarcitoria contro un notaio deducendone la responsabilità professionale per la predisposizione di una minuta di rogito di compravendita immobiliare mai poi concluso. Secondo la loro prospettazione, la minuta avrebbe attestato in modo non veritiero la regolarità edilizia dell’immobile; parallelamente era stata redatta una controscrittura con clausola di garanzia a carico della società venditrice per l’irregolare situazione urbanistico-edilizia. I ricorrenti assumevano che il notaio, pur consapevole dell’irregolarità, avesse favorito la circolazione di un bene privo di qualità e avesse violato il dovere di consiglio, così innescando una lite tra promittente venditrice e promissari acquirenti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione di norme sul comportamento professionale del notaio e della disciplina della compravendita, sia sotto il profilo contrattuale sia extracontrattuale, per non avere il notaio rispettato il dovere di consiglio; 2) omesso/travisato esame del fatto che il preliminare era stato stipulato senza intervento del notaio; 3) omesso esame di un provvedimento comunale attestante l’irregolarità edilizia; 4) violazione delle norme sulle spese, per la condanna degli attori anche alle spese sostenute dalla società chiamata in garanzia dal notaio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il dovere di consiglio del notaio rileva solo rispetto all’attività professionale effettivamente svolta; nel caso concreto il notaio non aveva rogato il definitivo ma si era limitato alla predisposizione di una minuta, cioè ad un’attività prodromica, sicché mancava la prestazione cui collegare la responsabilità professionale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., poiché la sentenza d’appello era successiva al giudizio di primo grado instaurato dopo il 1° settembre 2012 e i ricorrenti non avevano assolto l’onere di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Ha poi reputato inammissibile anche il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia gravano sull’attore soccombente, salvo chiamata manifestamente arbitraria o palesemente infondata, ipotesi non configurata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le doglianze sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione sono state ritenute in parte generiche e, per i motivi n. 5, precluse dalla disciplina dell’art. 348-ter c.p.c. nei casi di doppia conforme.
In presenza di doppia conforme formatasi su appello proposto dopo il 1° settembre 2012, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
È richiamata la proposta del relatore comunicata alle parti prima della decisione in camera di consiglio.
È evocato dal ricorso per contestare la condanna alle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta l’atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1 L. 16 febbraio 1913, n. 89
Richiamato dai ricorrenti tra le norme sul comportamento professionale notarile.
art. 10 L. 16 febbraio 1913, n. 89
Richiamato dai ricorrenti tra le norme sul comportamento professionale notarile.
Richiamato dai ricorrenti come norma sul rapporto d’opera professionale.
Richiamato dai ricorrenti come norma sulla responsabilità del prestatore d’opera intellettuale.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme invocate per la responsabilità del professionista.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere una responsabilità contrattuale del notaio.
Richiamato dai ricorrenti per prospettare anche una responsabilità aquiliana del notaio.
artt. 46 e 47 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamati dai ricorrenti in relazione all’irregolarità edilizia dell’immobile oggetto della vicenda.
Massime di principio
- Il dovere di consiglio del notaio e il correlato dovere di dissuasione presuppongono lo svolgimento di una prestazione professionale notarile effettiva; non è configurabile responsabilità professionale per mere attività prodromiche o preparatorie, se non seguite dalla stipula dell’atto.
- Quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado e il giudizio di appello è soggetto al regime dell’art. 348-ter c.p.c., il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- In caso di chiamata in garanzia non manifestamente arbitraria né palesemente infondata, le spese sostenute dal terzo chiamato gravano sulla parte attrice soccombente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la verifica dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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