Cassazione Civile, Ordinanza n. 03627/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo danneggiato)
La controversia
Un conducente di motociclo aveva convenuto in giudizio il proprietario/conducente di un'autovettura e la relativa impresa assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale che assumeva causato dalla vettura assicurata. Un altro danneggiato, coinvolto nel medesimo incidente, aveva promosso separato giudizio poi riunito. Il giudice di pace, all'esito di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda del primo danneggiato, ritenendo la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura. L'impresa assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse superato la presunzione di pari concorso di colpa dei conducenti senza verificare l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli attori; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost., perché la decisione sarebbe stata basata su premesse inconciliabili con la CTU, la quale aveva affermato l'impossibilità di una ricostruzione dinamica valida dell'incidente. I resistenti hanno chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente e preliminare il rilievo che la sentenza del giudice di pace, pronunciata nell'ambito della propria competenza equitativa necessaria, non era impugnabile con ricorso per cassazione, ma soltanto con appello, anche a motivi limitati. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro sulla presunzione di pari responsabilità nella circolazione stradale, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché il ricorso era inammissibile per difetto di mezzo d'impugnazione corretto.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la censura non è stata scrutinata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norme invocate per formulare i motivi di ricorso per cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Invocato in tema di obbligo di motivazione della sentenza.
Interpretato nel senso che, per le sentenze del giudice di pace emesse nell'ambito della competenza equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche per questioni di giurisdizione, competenza e radicale mancanza di motivazione.
Richiamato quale fonte della riforma che ha inciso sul sistema delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace.
Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Citata per la modifica introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace pronunciate nell'ambito della competenza equitativa necessaria non sono impugnabili direttamente con ricorso per cassazione; l'unico rimedio ordinario è l'appello, anche a motivi limitati.
- La regola di cui all'art. 339, terzo comma, c.p.c. prevale anche quando si lamentino errori di giurisdizione, di competenza o una motivazione radicalmente assente o apparente: tali doglianze non trasformano la sentenza in ricorribile per cassazione se il provvedimento rientra nella disciplina dell'appello a motivi limitati.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto con un mezzo di impugnazione non consentito, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito, anche se questi attengano a riparto dell'onere della prova o a vizi di motivazione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
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