Cassazione Civile, Ordinanza n. 26928/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento notificato alla contribuente, socia unica di una società in liquidazione, con cui l'Ufficio rideterminava al maggior valore un immobile assegnato alla medesima società in liquidazione, recuperando a tassazione maggior volume d'affari, reddito imponibile e valore della produzione. La contribuente impugnava l'atto deducendone innanzitutto il difetto di motivazione per mancata allegazione del processo verbale di constatazione e dei documenti richiamati, nonostante tali atti non le fossero stati notificati e non contenessero, a suo dire, il contenuto essenziale delle ragioni dell'accertamento. Contestava inoltre che la CTR avesse desunto la sua conoscenza degli atti da un verbale assembleare e sosteneva di non essere più liquidatore al momento delle successive notifiche. Con i motivi terzo e quarto censurava la ritenuta legittimazione passiva e la configurabilità della sua responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che tale disposizione non potesse giustificare la notifica dell'avviso e che la responsabilità ivi prevista fosse sussidiaria e rilevante solo nella fase della riscossione. Con il quinto motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi e insufficiente valutazione del merito della ripresa, evidenziando di avere contestato la stima dell'Ufficio, la qualificazione dell'immobile come di lusso, i criteri estimativi impiegati, l'assenza di movimentazioni finanziarie e l'intervenuta modifica normativa sui criteri di determinazione del valore normale. In pendenza del giudizio di legittimità la contribuente aveva poi presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119/2018; l'Agenzia l'aveva rigettata assumendo che la domanda fosse stata calcolata sul valore rideterminato nella causa definita dall'altro coobbligato e non sul valore originario della controversia. La contribuente impugnava anche tale diniego, sostenendo di poter opporre il giudicato formatosi nella controversia parallela della società coobbligata e che non fosse necessaria una domanda espressa o una specifica manifestazione di volontà ulteriore rispetto all'indicazione dell'importo definito nella lite analoga.
La decisione
La Corte ha esaminato con priorità il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendolo ammissibile ma infondato: ha affermato che il valore della controversia ai fini della definizione ex art. 6 d.l. n. 119/2018 va determinato sull'importo originario dell'atto impugnato, non sull'obbligazione tributaria come ridotta da un giudicato formatosi in altra lite con coobbligato. Pertanto il diniego dell'Agenzia è stato ritenuto corretto. Passando ai motivi contro la sentenza della CTR, la Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che, pur non essendo stato notificato il PVC, la contribuente fosse socia unica e avesse cessato la carica di liquidatore proprio in relazione alla verifica fiscale, e che l'avviso contenesse gli elementi essenziali della ripresa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti infondati, poiché la corresponsabilità della contribuente quale socia unica e liquidatore in sede di assegnazione dell'unico bene sociale rendeva legittima la notifica dell'avviso, mentre le questioni sulla sussidiarietà della responsabilità attengono alla riscossione e non all'accertamento. È stato invece accolto il quinto motivo, perché la CTR non aveva esaminato in modo effettivo le specifiche contestazioni della contribuente sulla stima del bene e sui criteri di valore normale, limitandosi ad affermare apoditticamente che mancassero elementi concreti di contrasto. Tuttavia, il dispositivo finale non è integralmente ricostruibile dal solo testo riportato, perché il brano si interrompe prima della parte conclusiva dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
"gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati"; se la motivazione fa riferimento ad un atto non conosciuto, questo deve essere allegato, salvo riproduzione del contenuto essenziale
La Corte richiama il principio secondo cui l'atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; la mancata allegazione dell'atto richiamato può essere superata se nell'avviso siano riprodotti gli elementi essenziali del suo contenuto.
art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma invocata in relazione alla motivazione degli avvisi di accertamento.
art. 56, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma invocata in relazione alla motivazione degli avvisi di accertamento IVA.
art. 36, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"la corresponsabilità per il pagamento delle imposte"
La Corte afferma che la responsabilità del liquidatore e del socio assegnatario rileva ai fini della legittimazione passiva e dell'accertamento; le questioni sulla sussidiarietà della responsabilità attengono invece alla fase della riscossione.
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata richiede il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato secondo i criteri dell'art. 12 del d.lgs. n. 546/1992; non rileva il diverso importo risultante da un giudicato formatosi in altra lite.
art. 12, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il valore della controversia va determinato sulla pretesa originaria oggetto dell'atto impugnato, ai fini del calcolo della somma dovuta per la definizione agevolata.
"gli altri debitori possono opporla al creditore"
Il giudicato favorevole formatosi nei confronti di uno dei coobbligati può essere opposto dagli altri, senza bisogno di formule sacramentali o di una domanda specifica; è sufficiente una manifestazione inequivoca di volontà, ma nel caso della definizione agevolata ciò non consente di sostituire al valore della controversia quello dell'obbligazione rideterminata altrove.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di nullità della sentenza per violazione delle regole di valutazione della prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per denunciare omesso esame di fatti decisivi.
Richiamati nel motivo che contestava la valutazione delle prove e l'asserito omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- In tema di motivazione dell'avviso di accertamento, la mancata allegazione del PVC o di altri atti richiamati non determina invalidità se l'atto notificato riproduce il contenuto essenziale degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, in modo da consentire una difesa piena.
- La responsabilità del liquidatore e del socio assegnatario per debiti tributari della società può legittimare la notifica dell'avviso di accertamento; le questioni sulla natura sussidiaria della pretesa riguardano la riscossione e non infirmano, di per sé, la fase dell'accertamento.
- Il giudicato favorevole formatosi nei confronti di uno dei coobbligati solidali può essere opposto dagli altri coobbligati, senza necessità di formule sacramentali o di una specifica domanda, purché l'atto o l'istanza manifestino in modo inequivoco la volontà di avvalersene e il giudicato non dipenda da ragioni personali.
- Nella definizione agevolata delle liti fiscali, il "valore della controversia" va determinato sull'importo originario dell'atto impugnato e non sull'importo dell'obbligazione tributaria eventualmente rideterminata in altra controversia parallela.
- Il vizio di omesso esame sussiste quando il giudice d'appello non affronta specifiche e decisive contestazioni di merito sulla stima o quantificazione della pretesa tributaria, limitandosi a una motivazione apodittica sull'assenza di elementi concreti di contrasto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26848/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26851/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26852/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26854/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26855/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26866/2022 del 13/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →