Cassazione Civile, Ordinanza n. 26852/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La lite nasce da un contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in Bolzano, stipulato nel febbraio 2008, con versamento di una caparra confirmatoria di euro 50.000 e previsione del saldo al rogito entro il 31 maggio 2008. Il promissario acquirente lamentava che il promittente venditore avesse taciuto l'esistenza di un vincolo urbanistico provinciale ex art. 79 della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997, vincolo che egli riteneva ostativo al trasferimento e non apparentemente conoscibile, e chiedeva la risoluzione del preliminare, il risarcimento del danno e il doppio della caparra. In appello la domanda era stata respinta, ritenendo il vincolo efficace erga omnes e non configurabile come onere non apparente ai sensi dell'art. 1489 c.c.; inoltre, dopo la morte del convenuto, il giudizio era stato riassunto nei confronti di soggetti indicati come eredi, tra cui una persona rispetto alla quale si contestava la qualità ereditaria. Nel ricorso per cassazione erano proposti tre motivi: 1) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, con contestazione della ricostruzione probatoria, dell'inquadramento degli obblighi di cooperazione e della natura del vincolo provinciale; 2) omesso esame e violazione di legge in relazione all'idoneità del certificato storico di famiglia a individuare gli eredi; 3) censure sulle spese di lite, sulla compensazione, sul valore della causa ai fini della liquidazione e sulla pretesa nullità/motivazione insufficiente per mancata considerazione di un motivo di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e, comunque, ha rilevato che molte doglianze miravano solo a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove. Ha giudicato infondata la critica sull'art. 79 della legge provinciale di Bolzano n. 13/1997, ribadendo che il relativo vincolo ha natura pubblicistica e di pubblicità-notizia, è efficace erga omnes e non integra un onere non apparente opponibile al compratore come fonte di responsabilità del venditore. Ha inoltre ritenuto inammissibile o infondata la censura sulla individuazione degli eredi, osservando che il certificato storico di famiglia non è documento idoneo a identificare tutti gli eredi. Le censure sulle spese sono state respinte perché la soccombenza dell'attore giustificava la condanna alle spese e, nei giudizi di rigetto per somme o danni, la liquidazione si basa sul valore della domanda proposta (criterio del disputatum).
Norme richiamate
La censura ex n. 5 è inammissibile in caso di doppia conforme se non si dimostra che le ragioni di fatto dei due gradi siano diverse; il sindacato sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale.
Richiamato dal ricorrente come norma invocata per la risoluzione per inadempimento, ma la Corte non ne ravvisa violazione nei termini prospettati, trattandosi in sostanza di contestazione del merito.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che il vincolo provinciale dedotto integri il tipo di impedimento denunciato come apparente/non apparente nei termini sostenuti.
Richiamato in relazione ai doveri di lealtà nelle trattative, ma la Corte reputa le doglianze come critica alla ricostruzione fattuale più che come vera violazione di legge.
Invocato per i doveri di correttezza e cooperazione, ma le censure sono state qualificate come meramente fattuali e quindi non scrutinabili come violazione di legge.
Invocato per la buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte non accoglie la doglianza perché diretta a contestare la valutazione delle prove.
art. 79 L.P. Provincia di Bolzano n. 13 del 1997
Il vincolo delle abitazioni convenzionate è qualificato come vincolo pubblicistico, assistito da efficacia erga omnes e da presunzione legale di conoscenza assoluta; non è un onere non apparente ex art. 1489 c.c.
Esclusa l'applicabilità: il vincolo urbanistico convenzionale non rientra tra gli oneri non apparenti gravanti sul bene che fondano responsabilità del venditore se non dichiarati.
art. 9 r.d. n. 499 del 1929
Gli oneri e i diritti reali risultanti dal libro fondiario si considerano come dichiarati nel contratto, salvo specifica dichiarazione di libertà da oneri o diritti altrui.
Richiamato solo nel contesto delle doglianze sulle spese e sul comportamento processuale di una controricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o priva di interesse.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti processuali su cui fonda la censura, trascrivendone o riassumendone il contenuto, indicando fase e fascicolo; in difetto la doglianza è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.m. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1
La liquidazione delle spese è stata ritenuta corretta applicando il valore della controversia in base alla somma domandata, poiché nel rigetto della domanda vale il criterio del disputatum.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che la decisione di primo e di secondo grado si fondano su ragioni di fatto diverse.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione del minimo costituzionale dell'art. 111 Cost.
- La doglianza che, formalmente prospettata come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti è inammissibile in cassazione, perché investe il merito e non l'erronea ricognizione della norma astratta.
- Un vincolo urbanistico o convenzionale di natura pubblicistica, efficace erga omnes e assistito da presunzione legale di conoscenza, non integra un onere non apparente del bene ai sensi dell'art. 1489 c.c. e non fonda responsabilità del venditore per mancata dichiarazione.
- Il certificato storico di famiglia non è, di per sé, documento idoneo a individuare tutti gli eredi del de cuius; nella riassunzione del processo dopo la morte di una parte, la legittimazione passiva va valutata allo stato degli atti e secondo l'ordinaria diligenza.
- In tema di spese di lite, quando la domanda è respinta e la controversia riguarda somme di denaro o risarcimento del danno, la liquidazione degli onorari si effettua sul valore della domanda proposta, secondo il criterio del disputatum, non del decisum.
- La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia motivato sul mancato uso di tale facoltà.
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