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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26851/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui era stata irrogata a una società operante nel settore del gioco una sanzione pecuniaria, con confisca degli apparecchi, per avere utilizzato macchine da gioco prive del secondo guscio di protezione della scheda interna, in violazione delle prescrizioni tecniche richiamate dall'amministrazione. La società aveva proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione ha dedotto, in sintesi: vizi della notifica dei verbali e degli atti introduttivi; tardività della contestazione e delle notifiche; illegittimità o inefficacia del sequestro e riflessi sulla confisca; difetto di delega del funzionario che aveva firmato gli atti; mancata audizione nel procedimento amministrativo; violazione del principio di legalità e difetto di colpevolezza per asserita sopravvenienza e mancata conoscenza delle specifiche tecniche sul doppio guscio; nullità per la composizione del collegio giudicante; erroneità della declaratoria di inammissibilità di numerosi motivi di appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; erroneità della regolazione delle spese e del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, valorizzando soprattutto la carenza di specificità del ricorso e la mancata confrontazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha confermato: l'inammissibilità di molte censure perché nuove, generiche o non autosufficienti; la regolarità della composizione del collegio in assenza di prova contraria; l'autonomia della confisca rispetto al sequestro; la validità della notifica eseguita a persona addetta alla sede sociale; l'onere dell'opponente di provare il difetto di delega del funzionario; l'irrilevanza, nel giudizio di opposizione, della mancata audizione in sede amministrativa; l'inammissibilità delle doglianze sulle spese e la correttezza dell'attestazione sul contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità per mancata difesa della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 110, comma nono, lett. c), TULPS

    norma sostanziale posta a base della sanzione per l'uso di apparecchi da gioco non conformi alle prescrizioni tecniche

  • art. 19 L. 689/1981

    il termine di sei mesi incide sull'efficacia della misura cautelare di sequestro, non sull'autonomia e validità della confisca

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere motivi specifici e intelligibili; la genericità o l'affastellamento delle doglianze ne determina l'inammissibilità

  • art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6

    il ricorso per cassazione deve essere specifico, chiaro e autosufficiente, con trascrizione essenziale degli atti rilevanti

  • art. 213 c.p.c.

    il giudice può acquisire informazioni d'ufficio, ma l'attivazione del potere istruttorio va sollecitata dalla parte che deduce il difetto di delega

  • art. 23, comma 6, L. 689/1981

    consente l'esercizio di poteri istruttori nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative

  • art. 14 L. 689/1981

    disciplina la contestazione/notificazione dell'illecito amministrativo; la mancata contestazione immediata non comporta automaticamente nullità o estinzione della sanzione

  • art. 18 L. 689/1981

    la notificazione dell'ordinanza segue le forme dell'art. 14 e, se l'atto raggiunge lo scopo, la nullità è irrilevante

  • art. 145 c.p.c.

    per le società la notifica può essere validamente eseguita alla persona addetta alla sede

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo

  • art. 158 c.p.c.

    la nullità derivante dalla composizione del collegio è insanabile, ma va provata, non potendo desumersi dalla sola intestazione della sentenza

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle nullità della sentenza e del regime delle impugnazioni

  • art. 276 c.p.c.

    presuppone la regolarità della deliberazione collegiale e il controllo del presidente sulla composizione del collegio

  • art. 287 c.p.c.

    l'errore materiale nell'intestazione della sentenza è emendabile

  • art. 288 c.p.c.

    conferma il rimedio dell'emenda dell'errore materiale

  • art. 8 L. 689/1981

    richiamato dalla ricorrente per i benefici/specifiche sanzionatorie, ma le doglianze sono state reputate inammissibili

  • art. 8-bis L. 689/1981

    richiamato dalla ricorrente per i benefici, senza accoglimento delle censure

  • art. 10 L. 689/1981

    richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni amministrative, senza specifico accoglimento

  • art. 11 L. 689/1981

    richiamato dalla ricorrente in tema di criteri di applicazione della sanzione, senza specifico accoglimento

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la pronuncia di rigetto legittima l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura deve essere specifica, autosufficiente e coerente con la motivazione impugnata; non è sufficiente una mera riproposizione indistinta delle contestazioni già formulate nei gradi di merito.
  • L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. può essere scrutinata in cassazione, ma il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto delle censure proposte in appello e il loro confronto con la decisione di primo grado.
  • La nullità derivante dalla composizione del collegio giudicante richiede prova positiva della partecipazione alla deliberazione di giudici diversi da quelli che hanno discusso la causa; la sola omissione del nominativo in sentenza non basta quando il verbale d'udienza lo indica.
  • Nel sistema della L. 689/1981, il termine di cui all'art. 19 incide sull'efficacia del sequestro, non sulla validità autonoma della confisca, che conserva una propria autonomia funzionale.
  • Nelle opposizioni a sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata o la notifica irregolare non comportano automaticamente nullità o estinzione se il verbale è comunque notificato e l'atto ha raggiunto il suo scopo.
  • Chi deduce il difetto di delega del funzionario che ha emesso l'ordinanza sanzionatoria deve allegare e provare il vizio, oppure sollecitare tempestivamente i poteri istruttori del giudice; non può limitarsi a contestazione generica.
  • La mancata audizione dell'interessato nel procedimento amministrativo sanzionatorio non determina di per sé nullità dell'ordinanza, perché nel giudizio di opposizione si discute il rapporto sostanziale e le difese possono essere riproposte davanti al giudice.
  • Le doglianze nuove in cassazione, se non risultano dalla sentenza impugnata e non è indicato dove siano state dedotte nei gradi di merito, sono inammissibili per novità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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