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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26866/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (servizio di pagamento)

La controversia

La controversia nasce da un bonifico domiciliato disposto nell’ambito di un rapporto contrattuale di conto corrente/servizio di pagamento. La società ricorrente sosteneva che la resistente avesse eseguito il pagamento a persona diversa dal beneficiario effettivo, costringendola a versare nuovamente la somma al legittimo destinatario, e chiedeva il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento dell’appello della resistente, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933 e dell’art. 12 disp. prel. c.c., assumendo che alla fattispecie dovesse applicarsi analogicamente la disciplina dell’assegno, in particolare il principio per cui chi paga a soggetto diverso dal prenditore risponde del pagamento salvo prova della diligenza qualificata; (2) violazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c., 1218, 1175, 1176, comma 2, 2697 c.c. e dell’art. 35, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, sostenendo che il tribunale avesse male interpretato il contratto e erroneamente escluso l’inadempimento della resistente, nonostante la mancanza di prova leggibile e adeguata dell’identificazione del beneficiario, e che non potesse bastare la mera esibizione di un documento potenzialmente falso o comunque non sufficientemente verificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il tribunale non aveva escluso in astratto ogni applicazione dei principi elaborati per l’assegno, ma aveva comunque ricondotto la fattispecie alla responsabilità contrattuale e ne aveva valutato l’adempimento secondo la ripartizione dell’onere probatorio e la diligenza qualificata. Il secondo motivo è stato respinto in parte perché infondato e in parte perché inammissibile: la raccomandazione ABI sull’uso di due documenti non ha valore cogente; l’interpretazione delle clausole contrattuali che facevano riferimento a "documenti" è stata ritenuta non implausibile; le doglianze sulla possibilità di fornire ulteriori istruzioni e sulla precompilazione della piattaforma erano estranee alla decisione o nuove; la censura sulla prova documentale prodotta dalla resistente si traduceva in una contestazione dell’apprezzamento delle prove, non sindacabile in cassazione nei termini dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    la disciplina dell’assegno richiamata dalla ricorrente non è stata ritenuta automaticamente estensibile al bonifico domiciliato; la Corte valorizza la diversa ratio della decisione di merito, centrata sulla responsabilità contrattuale e sulla ripartizione dell’onere probatorio.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    è invocato per l’analogia, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché non coglieva la reale ratio decidendi.

  • art. 1218 c.c.

    la fattispecie resta inquadrata nella responsabilità contrattuale; la prova liberatoria e l’esatto adempimento sono valutati secondo la disciplina generale dell’inadempimento.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato quale parametro di correttezza nell’adempimento del rapporto contrattuale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    la Corte conferma che la diligenza qualificata del professionista è parametro elastico sindacabile in cassazione solo nei limiti della corretta applicazione del criterio; nel caso concreto la valutazione del merito non è stata ritenuta erronea.

  • art. 1362 c.c.

    l’interpretazione delle clausole contrattuali è stata ritenuta plausibile e non censurabile in cassazione, poiché il giudice di merito ha letto il riferimento ai "documenti" come non limitato a un solo specifico documento.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato come canone ermeneutico, ma la sua violazione è stata esclusa.

  • art. 1370 c.c.

    invocato dalla ricorrente nell’interpretazione del contratto, senza esito favorevole.

  • art. 2697 c.c.

    la doglianza sulla ripartizione dell’onere della prova è stata in sostanza ricondotta a una contestazione dell’apprezzamento della prova documentale, non a un vero errore sul riparto probatorio.

  • art. 35, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    richiamato dalla ricorrente in tema di identificazione tramite documenti, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e la proposta del relatore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    la Corte segnala la correzione dell’indicazione del motivo da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La fattispecie del pagamento eseguito tramite bonifico domiciliato può essere ricondotta alla responsabilità contrattuale del soggetto incaricato del pagamento, con conseguente verifica dell’esatto adempimento e della prova liberatoria secondo i criteri generali dell’art. 1218 c.c.
  • La disciplina dell’assegno non è automaticamente applicabile per analogia a ogni servizio di pagamento: occorre verificare la reale ratio della decisione di merito e la compatibilità strutturale tra i due istituti.
  • La diligenza qualificata richiesta al professionista o all’operatore del servizio va valutata in concreto, ma la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la valutazione sia plausibile e non affetta da errori di diritto.
  • Le raccomandazioni o prassi associative prive di valore cogente non integrano, di per sé, lo standard giuridico di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c.
  • In sede di legittimità non è deducibile come violazione di legge una censura che, in realtà, mira a contestare l’apprezzamento delle prove o la sufficienza del materiale documentale acquisito dal giudice di merito.
  • Le doglianze su questioni di fatto o su profili non trattati nella sentenza impugnata sono inammissibili se non si dimostra che tali questioni siano state dedotte e vagliate nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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