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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26855/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Una società impegnata nella costruzione di un impianto di trattamento rifiuti aveva acquistato da una fornitrice materiali destinati a tale appalto, con consegne scaglionate entro un termine contrattuale decorrente dal rilascio di una fideiussione. La consegna non era stata completata nei tempi pattuiti e una parte della merce era stata recapitata su pedane ritenute non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie, con problemi nella ricezione da parte del destinatario finale. L'acquirente aveva quindi chiesto l'accertamento del grave inadempimento della venditrice, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. I giudici di merito avevano però escluso che vi fosse un termine essenziale e avevano qualificato la vicenda come mero ritardo non grave nell'adempimento, respingendo la domanda principale e accogliendo in parte la domanda della venditrice per il pagamento del prezzo della merce consegnata. In cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., sostenendo che la venditrice non avesse provato la causa non imputabile del ritardo e la mancanza di colpa; 2) violazione degli artt. 1453, 1455 e 1219 c.c., sostenendo che il ritardo integrasse comunque inadempimento non di scarsa importanza e che la Corte d'appello avesse errato nel richiedere una costituzione in mora; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla doglianza relativa all'accoglimento della domanda riconvenzionale della venditrice per somme eccedenti il valore della merce consegnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la dedotta violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito; comunque infondato, poiché la Corte d'appello aveva escluso l'essenzialità del termine sulla base dell'accertamento fattuale della volontà negoziale delle parti. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva effettivamente valutato la condotta della fornitrice ed escluso che il ritardo integrasse un grave inadempimento idoneo a fondare la risoluzione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché la censura non coglieva la ratio decidendi: non vi era omissione di pronuncia, essendo stata confermata la statuizione di primo grado sul credito della venditrice e risultando comunque non specificamente impugnata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e la ricorrente condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per ribadire che la responsabilità del debitore presuppone l'inadempimento e, in tesi, l'allegazione/prova della non imputabilità; nel caso concreto la censura non è stata accolta perché il motivo mirava a un riesame del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova, ma la Corte ha escluso che fosse stata violata la relativa regola, perché la doglianza si risolveva in una richiesta di diversa valutazione dei fatti.

  • art. 1457 c.c.

    L'essenzialità del termine è stata qualificata come apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, da desumere dalle espressioni contrattuali e soprattutto dalla natura e dall'oggetto del contratto.

  • art. 1453 c.c.

    È stato ribadito che la risoluzione presuppone un inadempimento realmente sussistente, colposo e grave; in mancanza di tali requisiti non è escluso l'adempimento tardivo.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato per il requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione; nel caso concreto la Corte ha condiviso l'esclusione della gravità del ritardo.

  • art. 1219 c.c.

    La Corte ha chiarito che non era stata affermata la necessità della mora come condizione autonoma, ma usata la relativa argomentazione per evidenziare l'assenza di elementi che facessero ritenere definitivamente perduta l'utilità della prestazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione impugnata aveva comunque statuito in modo incompatibile con la pretesa dell'attrice e perché la censura non coglieva la ratio decidendi.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per rilevare che una statuizione di primo grado non specificamente censurata non può essere rimessa in discussione in cassazione e per valorizzare la non specifica impugnazione della domanda riconvenzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'essenzialità del termine di adempimento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere desunta non solo da formule testuali del contratto, ma soprattutto dalla natura dell'affare e dalla comune volontà delle parti.
  • In cassazione non è ammissibile censurare come violazione di legge una decisione che, in realtà, richiede una nuova valutazione delle circostanze di fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • Ai fini della risoluzione per inadempimento, il ritardo non integra automaticamente un inadempimento grave: occorre verificare se la prestazione tardiva abbia definitivamente compromesso l'interesse creditorio e se l'inadempimento sia di non scarsa importanza.
  • L'assenza di una espressa pronuncia su un capo di domanda non integra omessa pronuncia quando la decisione adottata è incompatibile con la domanda stessa o ne comporta il rigetto implicito.
  • La mancata specifica impugnazione di una statuizione di primo grado impedisce di rimetterla in discussione in cassazione; la censura deve colpire puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

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