Cassazione Civile, Ordinanza n. 26848/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della società contro quattro avvisi di liquidazione dell'imposta di registro relativi all'anno 2015. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi della società, ritenendo legittimo il recupero delle agevolazioni fiscali perché la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) in capo a una persona fisica non poteva essere spesa per più società. La CTR, invece, aveva ritenuto sussistenti tutti i requisiti previsti per le società agricole ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, valorizzando l'esclusività dell'oggetto sociale agricolo, la denominazione di società agricola e la presenza di un amministratore in possesso della qualifica IAP. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 99/2004, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto legittima la spendita della qualifica IAP in favore di una società, mentre tale qualifica sarebbe stata utilizzata indebitamente rispetto a un'altra società, con conseguente illegittima fruizione dell'agevolazione su una sola società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente formulata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto decisivo relativo al momento e alle modalità di apporto della qualifica IAP da parte dell'amministratore, chiedendo una nuova lettura del materiale probatorio e delle valutazioni già compiute dal giudice di merito. La sentenza della CTR è stata quindi lasciata ferma e la società contribuente è risultata vittoriosa. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
comma 3-bis; comma 3; comma 4
La Corte richiama la disciplina dei requisiti della società agricola e della qualifica di imprenditore agricolo professionale, osservando che la CTR aveva accertato la presenza dei presupposti normativi in capo alla società nell'anno di riferimento.
art. 2, comma 1, L. 194/2009
È richiamato come base del recupero delle agevolazioni fiscali oggetto degli avvisi di liquidazione.
È richiamato per individuare le attività agricole che devono costituire l'oggetto esclusivo della società agricola.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude la sua applicazione alla parte pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato, perché ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la formale deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sostituire la propria ricostruzione fattuale a quella accolta nella decisione impugnata.
- Quando il giudice di merito abbia accertato la sussistenza dei requisiti normativi per un'agevolazione fiscale, la contestazione che investe il momento o le modalità concrete del loro realizzo attiene al fatto ed è sottratta al sindacato di legittimità se richiede una rivalutazione del merito.
- In tema di società agricole e qualifica IAP, la verifica della spettanza dell'agevolazione dipende dall'accertamento dei requisiti di legge in capo alla società nell'anno di riferimento; tale accertamento, se compiuto dal giudice di merito, non può essere sovvertito in cassazione attraverso una mera prospettazione di errore interpretativo.
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