Cassazione Civile, Ordinanza n. 26854/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, tramite operazione di leasing, di un centro di lavoro a 5 assi destinato a fresature leggere, venduto con prezzo di euro 57.500 oltre IVA. L'acquirente lamentava che la consegna avrebbe dovuto comprendere, oltre al macchinario, la dichiarazione CE, il manuale d'istruzione, un personal computer, un monitor 15" e ulteriori strumenti, ma deduceva la mancata consegna del manuale e la presenza di numerosi vizi di funzionamento. Chiedeva quindi l'accertamento dell'inadempimento e il risarcimento del danno quantificato in euro 140.000. Il Tribunale accoglieva la domanda e liquidava euro 20.000 sulla base della consulenza tecnica d'ufficio; la Corte d'appello respingeva sia l'appello principale della società fornitrice sia quello incidentale dell'acquirente, confermando la liquidazione equitativa. In Cassazione la società fornitrice proponeva due motivi: con il primo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la controparte avrebbe riconosciuto la consegna del manuale WIMPA; con il secondo lamentava violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c., contestando la liquidazione del danno da lucro cessante in assenza di prova specifica di perdite, mancate commesse o cali di fatturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato contro una sentenza di appello resa in ipotesi di doppia conforme: il ricorrente non aveva indicato e dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito fossero diverse, e la Corte d'appello aveva anzi espressamente aderito alla motivazione del Tribunale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio può anche avere funzione percipiente e che la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito quando il danno sia certo nella sua esistenza ma difficile da provare nel preciso ammontare. Nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato l'inadempimento, i vizi del macchinario e la relativa incidenza produttiva, e aveva liquidato il danno in euro 20.000 ritenendolo congruo in assenza di prova, anche indiretta, di un pregiudizio maggiore. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si dimostra che le decisioni di primo e secondo grado siano fondate su ragioni di fatto diverse.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Può essere invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in tema di liquidazione del danno e riparto dell'onere probatorio.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando esso esista ma sia difficile provarne l'ammontare preciso.
art. 2697 c.c.
Il giudice può liquidare equitativamente il danno, ma non può supplire alla totale mancanza di prova dell'esistenza del danno o della responsabilità.
art. 2056 c.c.
Richiama, in materia di responsabilità risarcitoria, il potere di liquidazione equitativa del danno.
art. 115 c.p.c.
La liquidazione equitativa è letta come espressione del potere del giudice di valutare le prove e le risultanze processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme" il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio al giudice; può essere anche percipiente quando l'accertamento dei fatti richieda specifiche cognizioni tecniche.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima quando l'esistenza del pregiudizio sia accertata e sia difficile o impossibile provarne con precisione l'ammontare, ma non può colmare la totale mancanza di prova del danno o della responsabilità.
- Quando il giudice di merito ha accertato l'inadempimento, la presenza di vizi del bene e l'incidenza del difetto sull'uso produttivo, la quantificazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo se si dimostra l'errore di diritto o l'omesso esame nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Ai fini del risarcimento del lucro cessante non è sempre necessaria la prova analitica di singole commesse perdute o di specifiche diminuzioni di fatturato, potendo il giudice desumere il danno dalle risultanze istruttorie e procedere a una stima equitativa congruamente motivata.
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