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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10643/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di un socio di societe0 per azioni, a seguito della rettifica del reddito della societe0 e dell'imputazione per trasparenza del maggior reddito al socio. Alla societe0 era stato contestato, con separato accertamento, l'indebito ricorso a fatture per un presunto appalto di manodopera ritenuto illecito, con recupero di costi e retribuzioni corrisposte in nero. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR deducendo: insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; omesso esame di fatti decisivi; deducibilite0 dei costi ai fini IRES; nullite0 per motivazione contraddittoria sulla manodopera; illegittimite0 del raddoppio dei termini di accertamento; difetto di motivazione per relationem e mancata allegazione del PVC; violazione delle garanzie di verifica ex art. 12, comma 2, Statuto del contribuente; insufficiente motivazione dell'avviso ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973; illegittimite0 dell'irrogazione e motivazione delle sanzioni. In memoria ha prodotto anche una sentenza penale di assoluzione.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi salvo il quinto, accolto limitatamente all'IRAP e alle sanzioni correlate, ritenendo che il raddoppio dei termini fosse applicabile a IRPEF e IVA in presenza di seri indizi di reato, ma non anche all'IRAP, per la quale manca la copertura penale. La sentenza impugnata e8 stata quindi cassata in parte qua e la causa decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente limitatamente alla ripresa IRAP e alle relative sanzioni. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Le riprese a tassazione possono essere fondate anche su presunzioni semplici purche9 gravi, precise e concordanti, senza necessite0 di prova certa dell'Ufficio.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Per l'IVA l'inesistenza o falsite0 delle operazioni puf2 essere desunta anche mediante presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravite0, precisione e concordanza.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta che l'Ufficio abbia assolto l'onere di allegare presunzioni valide, spetta al contribuente fornire prova contraria dei fatti posti a base dell'accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio deducibile e8 solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insufficienza o la contraddittoriete0 della motivazione, ne9 l'omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    La deducibilite0 del costo presuppone, oltre all'effettivite0, la certezza e la riferibilite0 concreta del costo; se viene meno il titolo giuridico dell'operazione fatturata, la deduzione non e8 ammessa in assenza di prova rigorosa del costo effettivamente sostenuto.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993

    La disciplina sulla deducibilite0 dei costi relativi ad operazioni inesistenti opera secondo i limiti previsti dalla normativa successiva e, in ogni caso, richiede la verifica della concreta riconducibilite0 dei costi alle condizioni di legge.

  • art. 8 d.l. n. 16/2012, conv. l. n. 44/2012

    Per le operazioni oggettivamente inesistenti, i costi non sono deducibili nei limiti previsti dalla norma; per le operazioni soggettivamente inesistenti resta comunque necessaria la verifica dei requisiti generali di deducibilite0.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione e8 nulla solo se manca o e8 apparente/inesistente; la semplice non condivisione del ragionamento del giudice di merito non integra nullite0.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e non contraddittoria; nel caso concreto la motivazione e8 stata ritenuta congrua.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento e8 ammesso, per i periodi d'imposta rilevanti, in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale; non si applica all'IRAP.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    I termini di decadenza per IVA sono raddoppiati in presenza dei presupposti penal-tributari previsti dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 7, comma 1, l. n. 212/2000

    L'obbligo di motivazione puf2 essere assolto per relationem mediante richiamo a un PVC, purche9 l'atto richiami o riproduca il contenuto essenziale del documento e questo sia conosciuto dal contribuente.

  • art. 12, comma 2, l. n. 212/2000

    L'omessa indicazione delle ragioni della verifica non comporta automaticamente nullite0 dell'atto impositivo; il contribuente deve dedurre e provare un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 52, primo comma, d.P.R. n. 633/1972

    L'autorizzazione all'accesso/verifica costituisce un presupposto procedimentale e non richiede una specifica motivazione tale da comportare invalidite0 automatica in caso di carenza.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento e8 sufficientemente motivato se fondato per relationem su un PVC conosciuto dal contribuente e contenente gli elementi essenziali della pretesa.

  • artt. 7, 16 e 17 d.lgs. n. 472/1997

    Le sanzioni possono essere irrogate contestualmente all'avviso di accertamento; la motivazione separata e8 necessaria solo se l'atto sanzionatorio e8 autonomo.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'Ufficio puf2 fondare l'accertamento su presunzioni semplici, purche9 gravi, precise e concordanti; non occorre una prova piena dell'evasione, ma il giudice deve valutare gli indizi complessivamente e non in modo atomistico.
  • Quando l'accertamento si fonda su presunzioni valide, l'onere della prova contraria grava sul contribuente, che non puf2 limitarsi a contestazioni frammentarie degli elementi indiziari addotti dall'Amministrazione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo effettivamente non considerato, e non consente di censurare l'insufficienza o la non condivisibilite0 della motivazione di merito.
  • La deducibilite0 dei costi d'impresa richiede effettivite0, inerenza, certezza e determinabilite0 del costo; se viene meno il titolo giuridico dell'operazione fatturata, il contribuente deve provare rigorosamente quali costi siano comunque stati realmente sostenuti e in quale misura.
  • Per le operazioni oggettivamente inesistenti, la deduzione dei costi e8 esclusa nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina speciale; per le operazioni soggettivamente inesistenti resta comunque necessario verificare i requisiti generali di deducibilite0.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento e8 valida se il PVC richiamato e8 conosciuto dal contribuente e l'atto riproduce il contenuto essenziale delle ragioni della pretesa.
  • La mancata indicazione delle ragioni dell'avvio della verifica non determina di per se9 la nullite0 dell'accertamento, occorrendo la prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera, per i periodi e i tributi interessati, in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale; tale meccanismo non si estende all'IRAP, in mancanza di presidio penale.
  • Le sanzioni tributarie possono essere legittimamente irrogate contestualmente all'atto di accertamento, purche9 la pretesa fiscale sia sufficientemente definita nei suoi elementi essenziali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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