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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33099/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale effettuata nel 2012, un'associazione sportiva dilettantistica riceveva un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con recuperi a IVA, IRES e IRAP. La contribuente impugnava l'atto deducendo: carenza dei presupposti per l'accertamento in quanto ente non commerciale; difetto di motivazione sul disconoscimento della natura non lucrativa e sull'uso del metodo induttivo; illegittimità dell'autorizzazione all'accesso domiciliare; incompetenza territoriale dell'ufficio di Caserta; invalidità dell'avviso per difetto di potere dirigenziale del sottoscrittore alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; errato diniego delle agevolazioni fiscali per associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI; illegittimità del ricorso all'accertamento induttivo e motivazione apparente della sentenza d'appello. La ricorrente sosteneva, in sintesi, che l'ispezione e l'accertamento fossero stati compiuti da ufficio territorialmente incompetente, che l'atto fosse nullo per carenza di sottoscrizione valida, che non fossero necessari o comunque non risultassero i gravi indizi per l'autorizzazione dell'accesso, e che la sola iscrizione al CONI o l'affiliazione a enti di promozione sportiva bastassero a conservare il regime agevolato e a escludere la natura commerciale dell'attività.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla competenza territoriale, perché la competenza dell'ufficio si determina in base al domicilio fiscale e, nella specie, la sede legale era indicata in Caserta; irrilevante che la verifica fosse avvenuta presso la sede operativa di Nola. Ha poi escluso la nullità dell'avviso per difetto di qualifica dirigenziale del sottoscrittore, affermando che l'art. 42 d.P.R. 600/1973 richiede soltanto la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato direttivo delegato, senza necessità di una qualifica dirigenziale, e che la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non incide sulla validità degli atti già sottoscritti da soggetti legittimati ai sensi della norma tributaria. Ha ritenuto infondato anche il motivo sull'autorizzazione della Procura all'accesso, osservando che per i locali della sede operativa non adibiti anche ad abitazione non era necessaria alcuna autorizzazione. Quanto al regime agevolato delle ASD, ha ribadito che l'iscrizione al CONI non è sufficiente: occorre dimostrare l'effettivo svolgimento di attività non lucrativa, prova non fornita; la CTR aveva correttamente valorizzato il numero elevato di iscritti e l'assenza di reale vita associativa, elementi idonei a qualificare l'attività come commerciale. Infine, ha escluso sia il vizio di motivazione apparente sia la violazione dell'art. 2729 c.c., rilevando che la CTR aveva spiegato in modo congruo e specifico gli indizi posti a base dell'accertamento induttivo e che la critica della ricorrente mirava solo a ottenere una rivalutazione del merito probatorio. Condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    La competenza territoriale degli uffici finanziari nelle imposte sui redditi si determina in base al domicilio fiscale del contribuente.

  • art. 58 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato per i criteri di determinazione del domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • art. 40, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Per l'IVA la competenza territoriale segue i criteri del domicilio fiscale richiamati dalla norma.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    "capo dell'ufficio" o "altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"

    Per la validità dell'avviso di accertamento è sufficiente la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario direttivo delegato; non è richiesta una qualifica dirigenziale.

  • art. 52 d.P.R. n. 633/1972

    L'autorizzazione della Procura è necessaria solo nei casi previsti dalla norma; per l'accesso in locali della sede operativa non adibiti anche ad abitazione non occorre autorizzazione.

  • art. 148 d.P.R. n. 917/1986

    Le agevolazioni fiscali per gli enti associativi dipendono non solo dalla veste formale ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro.

  • art. 149, comma 4, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inoperatività di limiti nei confronti delle ASD iscritte al CONI, ma la Corte esclude che la sola iscrizione basti a garantire il regime agevolato.

  • art. 90 l. n. 289/2002

    È invocato dalla ricorrente nel tentativo di fondare il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione spetta al giudice di merito e non può essere sostituita da una nuova valutazione in cassazione.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    È richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto, ma la Corte ritiene congrua la motivazione dell'accertamento e della sentenza di merito.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È richiamato per contestare la motivazione dell'atto, ma la Corte non ravvisa alcun vizio rilevante.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    È invocato per sostenere la nullità dell'atto, ma la Corte esclude l'applicabilità della censura nel caso concreto.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    La Corte richiama il principio secondo cui, in materia tributaria, non si applica in modo generalizzato il regime di invalidità dell'atto amministrativo per violazione di legge.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte reputa la motivazione della CTR sufficiente.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sulla continuità ed efficienza dell'azione amministrativa fiscale.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sulla funzione dell'accertamento fiscale e sulla continuità dell'azione amministrativa.

  • art. 14 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'autorizzazione all'accesso, senza accoglimento della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per calcolare l'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 32, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato nel motivo sulla competenza territoriale, ma la Corte lo risolve alla luce del criterio del domicilio fiscale.

Massime di principio

  • La competenza territoriale dell'ufficio finanziario si individua, per le imposte dirette e per l'IVA, in base al domicilio fiscale del contribuente; l'eventuale accesso svolto in un diverso luogo operativo non sposta la competenza se il domicilio fiscale resta quello dichiarato o comunque risultante dagli atti.
  • L'avviso di accertamento tributario è valido se sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario della carriera direttiva delegato; la validità dell'atto non dipende necessariamente dal possesso della qualifica dirigenziale in senso formale.
  • La declaratoria di incostituzionalità che ha colpito il sistema degli incarichi dirigenziali delle Agenzie fiscali non travolge automaticamente gli avvisi di accertamento sottoscritti da soggetti comunque legittimati ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973.
  • L'accesso nei locali dell'attività soggetti a verifica richiede l'autorizzazione della Procura solo nei casi espressamente previsti dalla legge; se i locali della sede operativa non sono adibiti anche ad abitazione, l'autorizzazione non è necessaria.
  • Le agevolazioni fiscali riconosciute agli enti associativi e alle associazioni sportive dilettantistiche non dipendono dalla sola veste formale o dall'iscrizione al CONI, ma richiedono la prova dell'effettiva assenza di finalità lucrative e della concreta operatività associativa.
  • Ai fini dell'accertamento induttivo, il giudice può valorizzare un compendio di indizi purché gravi, precisi e concordanti; la censura in cassazione deve indicare specificamente in che modo il ragionamento presuntivo abbia violato tali criteri, non potendo risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e l'esame effettivo dei motivi di gravame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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