Cassazione Civile, Ordinanza n. 33025/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza, con cui l’Ufficio contestava, tra gli altri rilievi, la deduzione dal reddito d’impresa dell’IVA esposta in autofatture relative a cessioni gratuite di sementi/piantine effettuate in favore di consorziati. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento integrale dell’atto, anche sul rilievo relativo all’IVA; in appello l’Agenzia deduceva che la CTR avesse erroneamente trattato come detrazione dell’IVA un tema che, invece, riguardava l’indeducibilità dell’IVA non richiesta in rivalsa al cessionario. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 99 TUIR e dell’art. 18, comma 3, d.P.R. 633/1972, sostenendo che, poiché per le cessioni gratuite la rivalsa IVA è facoltativa, l’imposta non richiesta in rivalsa non può essere dedotta come costo fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha chiarito che la CTR aveva usato impropriamente il termine "detrazione" anziché "deduzione", ma che il problema sostanziale era proprio la deducibilità dell’IVA non rivalsa su cessioni gratuite. Richiamando l’art. 18 d.P.R. 633/1972 e l’art. 99 TUIR, la Corte ha affermato che, quando per un’imposta è prevista anche solo la possibilità della rivalsa, la sua mancata rivalsa ne comporta l’indeducibilità dal reddito d’impresa. Accertata in fatto la cessione gratuita dei beni acquistati con IVA, la CTR aveva quindi errato nel ritenere deducibile l’imposta perché sostenuta come costo di acquisto. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a quel rilievo e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente per l’importo di euro 94.758,63. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione
L’IVA non rivalsa, quando l’imposta è comunque assoggettata a un regime che prevede la rivalsa anche solo facoltativa, non è deducibile dal reddito d’impresa.
art. 18, comma 3, d.P.R. 633/1972
la rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai nn. 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2
Per le cessioni gratuite di beni la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria ma solo facoltativa.
art. 2, comma 2, n. 4, d.P.R. 633/1972
costituiscono […] cessioni di beni […] le cessioni gratuite di beni
Le cessioni gratuite di beni rientrano nella disciplina IVA richiamata dalla norma, con le esclusioni espressamente previste.
La norma è richiamata per delimitare i casi in cui non è stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto o dell’importazione.
È richiamato come ulteriore norma di sistema nel testo dell’art. 2, comma 2, n. 4, d.P.R. 633/1972.
La Corte richiama la giurisprudenza per ribadire che, nei casi previsti, il mancato esercizio della rivalsa non preclude l’indeducibilità dell’imposta ai fini del reddito d’impresa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge in cassazione.
Massime di principio
- In materia di reddito d’impresa, l’IVA non richiesta in rivalsa non è deducibile quando il tributo è astrattamente assoggettato a un regime di rivalsa, anche se facoltativa.
- Nelle cessioni gratuite di beni, la rivalsa IVA non essendo obbligatoria ma facoltativa comporta l’operatività del divieto di deduzione ex art. 99 TUIR per l’imposta rimasta a carico del cedente.
- Se il giudice di merito usa impropriamente il termine "detrazione" anziché "deduzione", la Corte guarda alla sostanza della contestazione fiscale e valuta la corretta qualificazione giuridica del rilievo.
- Quando la questione è di puro diritto e i fatti sono già accertati, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio.
- Ai fini della deducibilità fiscale, ciò che rileva non è il mero sostenimento del costo, ma la compatibilità del costo stesso con il divieto legale di deduzione dell’imposta per cui è prevista la rivalsa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33020/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33023/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33028/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33034/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33048/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33050/2024 del 18/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →