Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33023/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’iscrizione a ruolo/cartella di pagamento. In primo grado il ricorso del contribuente era stato dichiarato inammissibile; in appello la CTR del Lazio aveva confermato la decisione ritenendo valida la notifica della cartella effettuata ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e tardiva l’impugnazione, proposta oltre un anno dopo la notifica. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e delle norme sul personale abilitato alla notifica, sostenendo che la notifica diretta sarebbe inesistente se eseguita da soggetto non qualificato e quindi impugnabile senza decadenza; (2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe fondato l’inammissibilità su una notifica non provata validamente e avrebbe omesso di rilevare il difetto di prova sulle qualifiche del notificatore; (3) omessa pronuncia/violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, per non avere esaminato il motivo d’appello relativo al sopravvenuto annullamento ex lege della pretesa ai sensi dell’art. 1, comma 540, L. n. 228/2012; (4) violazione dell’art. 1, comma 540, L. n. 228/2012, assumendo che, a seguito dell’istanza di sospensione e del silenzio dell’ente creditore, si fosse formato l’annullamento automatico delle partite iscritte a ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la notifica della cartella eseguita tramite raccomandata diretta da parte dell’agente della riscossione è valida ed esistente ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, secondo l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità; ciò rende corretta anche la statuizione sulla tardività dell’impugnazione. Ha rigettato anche il terzo e il quarto motivo, affermando che l’annullamento automatico previsto dall’art. 1, commi 537 ss., L. n. 228/2012 è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva e opera solo se il debitore alleghi e documenti una delle specifiche cause tipizzate dal comma 538; nel caso concreto la ricorrente non aveva indicato quale ipotesi ricorresse né a quali partite si riferisse l’istanza. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Consente la notifica della cartella anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'agente della riscossione; la notificazione così eseguita è valida ed esistente e si regge sulle regole del servizio postale ordinario.

  • artt. 42 e 45 d.lgs. n. 112/1999

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità di qualifiche specifiche del personale addetto alla notifica; la Corte non accoglie tale lettura restrittiva dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 3, comma 36, lett. c-bis, d.l. n. 203/2005 conv. in L. n. 248/2005

    Norma evocata nel quadro evolutivo della disciplina della riscossione e della notificazione, ma ritenuta non idonea a escludere la notifica diretta dell'agente della riscossione.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della decisione e l'erronea declaratoria di inammissibilità; la Corte non ravvisa la violazione dedotta.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti; la Corte non ritiene violato il principio nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per l'asserita omessa pronuncia sul motivo relativo all'annullamento ex lege; la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Evocato per sostenere la deducibilità in appello di fatti sopravvenuti; la Corte considera infondata la doglianza nel caso concreto.

  • art. 1, commi 537 ss., L. n. 228/2012

    Disciplina la sospensione immediata della riscossione su istanza del debitore e l'eventuale annullamento automatico delle partite in presenza di specifiche cause di non esigibilità del credito.

  • art. 1, comma 538, L. n. 228/2012

    L'annullamento automatico opera solo se la dichiarazione del debitore riguarda una delle ipotesi tipizzate: prescrizione/decadenza, sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, pagamento, o altra causa di non esigibilità.

  • art. 1, comma 540, L. n. 228/2012

    Prevede l'annullamento delle partite e lo sgravio dei ruoli se l'ente creditore non risponde entro il termine; la Corte lo qualifica come effetto di una fattispecie a formazione progressiva e non automatico in presenza di istanze generiche o non specificate.

  • art. 1, d.lgs. n. 159/2015

    Richiamato come novella che ha introdotto una clausola di esclusione dell'annullamento per motivi diversi da quelli del comma 538; la Corte la legge come norma confermativa dell'impianto preesistente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, ma il testo fornito è troncato e non consente ulteriori dettagli.

Massime di principio

  • In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento effettuata dall'agente della riscossione mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si disciplina secondo le regole del servizio postale ordinario, senza necessità dell'intermediazione di un messo giudiziario o della disciplina della notifica a mezzo posta della L. n. 890/1982.
  • La validità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 non viene meno per il solo fatto che l'atto sia stato spedito dall'agente della riscossione, trattandosi di modalità espressamente ammessa dalla norma e non di notifica inesistente.
  • L'annullamento automatico delle partite previsto dalla L. n. 228/2012 è subordinato a una fattispecie a formazione progressiva: il debitore deve presentare una dichiarazione riferita a specifiche partite e deve allegare una delle cause tipizzate di non esigibilità del credito; il mero decorso del termine non basta in assenza di tali presupposti.
  • La deduzione di un sopravvenuto annullamento ex lege della pretesa non può essere accolta se la parte non indica con precisione quale ipotesi legale ricorra e quali partite siano coinvolte, perché l'effetto estintivo non opera in modo generale e astratto ma solo rispetto alle posizioni espressamente ricomprese nella disciplina.
  • Quando la notificazione della cartella è ritenuta valida, la conseguenza processuale è la correttezza della declaratoria di tardività o inammissibilità dell'impugnazione proposta oltre il termine decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.