Cassazione Civile, Ordinanza n. 33023/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un’iscrizione a ruolo/cartella di pagamento. In primo grado il ricorso del contribuente era stato dichiarato inammissibile; in appello la CTR del Lazio aveva confermato la decisione ritenendo valida la notifica della cartella effettuata ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e tardiva l’impugnazione, proposta oltre un anno dopo la notifica. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e delle norme sul personale abilitato alla notifica, sostenendo che la notifica diretta sarebbe inesistente se eseguita da soggetto non qualificato e quindi impugnabile senza decadenza; (2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe fondato l’inammissibilità su una notifica non provata validamente e avrebbe omesso di rilevare il difetto di prova sulle qualifiche del notificatore; (3) omessa pronuncia/violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, per non avere esaminato il motivo d’appello relativo al sopravvenuto annullamento ex lege della pretesa ai sensi dell’art. 1, comma 540, L. n. 228/2012; (4) violazione dell’art. 1, comma 540, L. n. 228/2012, assumendo che, a seguito dell’istanza di sospensione e del silenzio dell’ente creditore, si fosse formato l’annullamento automatico delle partite iscritte a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la notifica della cartella eseguita tramite raccomandata diretta da parte dell’agente della riscossione è valida ed esistente ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, secondo l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità; ciò rende corretta anche la statuizione sulla tardività dell’impugnazione. Ha rigettato anche il terzo e il quarto motivo, affermando che l’annullamento automatico previsto dall’art. 1, commi 537 ss., L. n. 228/2012 è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva e opera solo se il debitore alleghi e documenti una delle specifiche cause tipizzate dal comma 538; nel caso concreto la ricorrente non aveva indicato quale ipotesi ricorresse né a quali partite si riferisse l’istanza. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Consente la notifica della cartella anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'agente della riscossione; la notificazione così eseguita è valida ed esistente e si regge sulle regole del servizio postale ordinario.
artt. 42 e 45 d.lgs. n. 112/1999
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità di qualifiche specifiche del personale addetto alla notifica; la Corte non accoglie tale lettura restrittiva dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
art. 3, comma 36, lett. c-bis, d.l. n. 203/2005 conv. in L. n. 248/2005
Norma evocata nel quadro evolutivo della disciplina della riscossione e della notificazione, ma ritenuta non idonea a escludere la notifica diretta dell'agente della riscossione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della decisione e l'erronea declaratoria di inammissibilità; la Corte non ravvisa la violazione dedotta.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti; la Corte non ritiene violato il principio nel caso concreto.
Richiamato per l'asserita omessa pronuncia sul motivo relativo all'annullamento ex lege; la Corte esclude la fondatezza della censura.
Evocato per sostenere la deducibilità in appello di fatti sopravvenuti; la Corte considera infondata la doglianza nel caso concreto.
art. 1, commi 537 ss., L. n. 228/2012
Disciplina la sospensione immediata della riscossione su istanza del debitore e l'eventuale annullamento automatico delle partite in presenza di specifiche cause di non esigibilità del credito.
art. 1, comma 538, L. n. 228/2012
L'annullamento automatico opera solo se la dichiarazione del debitore riguarda una delle ipotesi tipizzate: prescrizione/decadenza, sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, pagamento, o altra causa di non esigibilità.
art. 1, comma 540, L. n. 228/2012
Prevede l'annullamento delle partite e lo sgravio dei ruoli se l'ente creditore non risponde entro il termine; la Corte lo qualifica come effetto di una fattispecie a formazione progressiva e non automatico in presenza di istanze generiche o non specificate.
Richiamato come novella che ha introdotto una clausola di esclusione dell'annullamento per motivi diversi da quelli del comma 538; la Corte la legge come norma confermativa dell'impianto preesistente.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, ma il testo fornito è troncato e non consente ulteriori dettagli.
Massime di principio
- In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento effettuata dall'agente della riscossione mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si disciplina secondo le regole del servizio postale ordinario, senza necessità dell'intermediazione di un messo giudiziario o della disciplina della notifica a mezzo posta della L. n. 890/1982.
- La validità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 non viene meno per il solo fatto che l'atto sia stato spedito dall'agente della riscossione, trattandosi di modalità espressamente ammessa dalla norma e non di notifica inesistente.
- L'annullamento automatico delle partite previsto dalla L. n. 228/2012 è subordinato a una fattispecie a formazione progressiva: il debitore deve presentare una dichiarazione riferita a specifiche partite e deve allegare una delle cause tipizzate di non esigibilità del credito; il mero decorso del termine non basta in assenza di tali presupposti.
- La deduzione di un sopravvenuto annullamento ex lege della pretesa non può essere accolta se la parte non indica con precisione quale ipotesi legale ricorra e quali partite siano coinvolte, perché l'effetto estintivo non opera in modo generale e astratto ma solo rispetto alle posizioni espressamente ricomprese nella disciplina.
- Quando la notificazione della cartella è ritenuta valida, la conseguenza processuale è la correttezza della declaratoria di tardività o inammissibilità dell'impugnazione proposta oltre il termine decadenziale.
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