Cassazione Civile, Ordinanza n. 33048/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi eseguito dall’agente della riscossione in relazione a una intimazione di pagamento e a due cartelle esattoriali. La società debitrice ha impugnato l’atto davanti al giudice tributario sostenendo, in sintesi, che il pignoramento fosse illegittimo perché non risultavano validamente notificati gli atti prodromici; che la CTR non poteva utilizzare in appello le produzioni documentali e le eccezioni dell’agente della riscossione, rimasto sostanzialmente contumace in primo grado; che la prova della notifica delle cartelle era insufficiente perché fondata su copie e non su originali; che la CTR aveva errato nel pronunciarsi nel merito pur declinando la giurisdizione; che era stato omesso l’esame dell’asserito annullamento ex lege dei crediti per effetto della procedura di sospensione di cui alla legge n. 228 del 2012; che tale disciplina era stata violata; e che la controparte non aveva contestato per iscritto la dedotta formazione del silenzio-assenso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato che, nel caso di impugnazione del pignoramento per omessa o invalida notifica degli atti presupposti, la giurisdizione spetta al giudice tributario limitatamente al controllo della notificazione del titolo e degli atti prodromici, mentre per i vizi propri del pignoramento opera il giudice ordinario; ha escluso che la produzione di documenti in appello fosse preclusa nel processo tributario nel caso esaminato; ha considerato generiche e non specifiche le contestazioni sulla prova della notifica delle cartelle; ha ritenuto non dimostrata la riconducibilità della domanda alla procedura di sospensione automatica della riscossione ex legge n. 228 del 2012 e non provato il presupposto per l’annullamento delle partite. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
delimita la giurisdizione tributaria ed esclude gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, salvo il controllo del titolo e degli atti presupposti quando il pignoramento sia contestato per omessa o invalida notifica
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario; il pignoramento non è in via generale tra questi, ma resta impugnabile nei limiti del vizio che investe il titolo o gli atti prodromici
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario secondo la disciplina speciale applicabile ratione temporis
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
il divieto di nuove eccezioni non impedisce, nel caso esaminato, la produzione documentale relativa agli atti presupposti né rileva per eccezioni non qualificate come eccezioni in senso stretto
richiamato dalla ricorrente come limite alle nuove produzioni e alle nuove eccezioni, ma ritenuto non ostativo per effetto della disciplina speciale del processo tributario
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in tema di notificazione e conservazione della documentazione relativa alle cartelle di pagamento
art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973
inserito nel quadro normativo del riparto di giurisdizione in materia di esecuzione esattoriale
art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973
evocato dalla ricorrente per sostenere l’esigenza di specifica indicazione del credito sotteso al pignoramento presso terzi
richiamato con riferimento alla struttura e al contenuto del pignoramento presso terzi
indicato come rimedio ordinario per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei casi devoluti al giudice ordinario
richiamato dalle Sezioni Unite e dalla Corte per distinguere le opposizioni agli atti esecutivi
richiamato nel quadro del riparto di giurisdizione sulle opposizioni di terzo
richiamato dalla ricorrente per lamentare una decisione fondata su fatti non contestati, ma la censura è stata respinta
richiamato per contestare il valore probatorio delle copie e delle riproduzioni documentali; la Corte ha ritenuto il motivo carente di specificità in difetto di un disconoscimento chiaro e circostanziato
art. 1, commi 537-544, l. n. 228 del 2012
disciplina la sospensione automatica della riscossione e l’eventuale annullamento delle partite; la Corte la interpreta come meccanismo semplificatorio e acceleratorio, non come sanzione generalizzata, applicabile solo in presenza delle ipotesi tipizzate dal comma 538
art. 1, comma 538, l. n. 228 del 2012
richiede che l’istanza del contribuente sia sorretta da una delle cause tipizzate di non esigibilità del credito; in mancanza di tale allegazione non opera l’annullamento ex lege
art. 1, comma 540, l. n. 228 del 2012
l’annullamento delle partite consegue al mancato riscontro dell’ente creditore solo se l’istanza rientra nelle ipotesi tipizzate dal comma 538
art. 1, comma 537, l. n. 228 del 2012
individua la domanda di sospensione presentabile dal debitore al concessionario
art. 30, lett. c), l. n. 413 del 1991
richiamato come criterio della delega che ha portato alla delimitazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’impugnazione del pignoramento esattoriale per omessa o invalida notifica degli atti presupposti è devoluta al giudice tributario nei limiti del controllo sul titolo e sulla ritualità della notificazione; i vizi propri dell’atto esecutivo restano invece nella giurisdizione ordinaria.
- La produzione di documenti in appello nel processo tributario è ammissibile secondo la disciplina speciale dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 e non è automaticamente preclusa dalle regole generali del processo civile.
- Chi contesta la prova documentale di notifiche effettuate tramite copie o riproduzioni deve formulare un disconoscimento tempestivo, specifico e circostanziato; contestazioni generiche non sono sufficienti a privare il documento di efficacia probatoria.
- La procedura di sospensione automatica della riscossione prevista dalla legge n. 228 del 2012 non comporta l’annullamento delle partite in modo indiscriminato, ma solo quando l’istanza del debitore sia fondata su una delle cause tipizzate di non esigibilità del credito.
- Non basta invocare in astratto la disciplina di sospensione della riscossione: occorre allegare e dimostrare quale specifica ipotesi tipizzata ricorra nel caso concreto e a quali partite si riferisca l’istanza.
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