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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33028/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione di lavori di pavimentazione di una terrazza, affidati da alcune proprietarie a un'impresa appaltatrice. L'appaltatore otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; le committenti proponevano opposizione deducendo la presenza di difformità e vizi dell'opera, mai eliminati, e chiedevano la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava risolto il contratto; in appello, però, la Corte territoriale riformava la decisione, valorizzando le conclusioni del CTU secondo cui i depositi biancastri e le macchie erano eliminabili con accurata pulizia, il prodotto utilizzato non risultava difettoso, l'impermeabilizzazione era stata comunque eseguita con successo, e le committenti avevano rifiutato ulteriori indagini tecniche che avrebbero potuto chiarire la causa delle macchie. Le ricorrenti hanno quindi censurato la sentenza d'appello con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'appaltatore avrebbe riconosciuto i vizi in due episodi qualificabili come confessione stragiudiziale e, in particolare, in una lettera dell'architetto incaricato e in atti relativi alla richiesta di ristoro verso il fornitore; 2) nullità della sentenza per mancanza di motivazione su tali asseriti riconoscimenti, in violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.; 3) violazione dell'art. 1655 c.c., perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che l'obbligazione dell'appaltatore fosse di mezzi e non di risultato, dando rilievo al fatto che il risultato tecnico fosse astrattamente ottenibile e che le proprietarie non avessero consentito ulteriori analisi. La Corte di cassazione ha respinto congiuntamente tutti i motivi, ritenendo che la Corte d'appello avesse escluso sia la confessione dei vizi sia, in radice, la sussistenza del vizio dedotto; inoltre ha chiarito che le ammissioni contenute in atti difensivi sottoscritti dal solo difensore hanno valore meramente indiziario e non confessori, e che nel caso concreto la CTU aveva accertato l'assenza di difettosità dei prodotti e il raggiungimento del risultato dell'intervento. È stato quindi confermato il rigetto della domanda delle committenti e la loro condanna al pagamento del saldo dovuto all'appaltatore, con ulteriore contributo unificato a loro carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i tre motivi: non risultava un omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte d'appello aveva già escluso il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore e, soprattutto, aveva negato in radice l'esistenza di un vizio dell'opera; la doglianza sulla motivazione era meramente ripetitiva; la censura sull'art. 1655 c.c. era infondata perché la sentenza impugnata non aveva affatto qualificato l'obbligazione dell'appaltatore come obbligazione di mezzi, ma aveva valorizzato le conclusioni del CTU circa il raggiungimento del risultato dell'impermeabilizzazione e la possibilità di eliminare le macchie con una pulizia accurata. La Corte ha anche osservato che le eventuali ammissioni contenute in atti difensivi firmati dal solo procuratore non hanno natura confessoria, ma solo, al più, valore indiziario liberamente apprezzabile, e che nel caso concreto tale valore non era decisivo perché la Corte territoriale aveva fondato la decisione sull'assenza di prova dei vizi. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non si è costituito; è stato inoltre dato atto dell'obbligo delle ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per difetto di motivazione è stata ritenuta infondata perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e coerente, non essendo configurabile il vizio denunciato nei termini prospettati.

  • art. 1655 c.c.

    La Corte ha escluso che la decisione d'appello avesse violato la norma sull'appalto: non ha affermato che l'appaltatore assuma un'obbligazione di mezzi, ma ha rilevato che il risultato tecnico pattuito era stato sostanzialmente raggiunto e che non era provata l'esistenza di un vizio dell'opera.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, secondo la disciplina del contributo unificato.

  • Sez. 6-2, Ordinanza n. 7702 del 19/03/2019

    Le ammissioni contenute in atti difensivi sottoscritti dal solo procuratore ad litem non hanno natura confessoria, ma possono al più valere come indizi liberamente valutabili; se contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale valore.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, ai fini della responsabilità dell'appaltatore e della risoluzione per inadempimento, non basta allegare un esito estetico insoddisfacente dell'opera: occorre dimostrare l'esistenza di un vero vizio o difformità rilevante, non superato dalla prova tecnica che il risultato funzionale pattuito sia stato comunque conseguito.
  • Le dichiarazioni o ammissioni inserite in atti difensivi sottoscritti dal solo difensore non integrano confessione stragiudiziale della parte; esse possono avere, al più, valore indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice, salvo che siano in atti stragiudiziali, caso in cui tale valore indiziario può mancare.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non sussiste quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio o quando il giudice di merito ha già affrontato, anche implicitamente, il fatto dedotto, escludendone la decisività.
  • La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore non può essere accolta se il consulente tecnico accerta che i materiali impiegati non erano difettosi, che il risultato dell'intervento è stato raggiunto e che eventuali anomalie erano eliminabili con ordinarie operazioni di pulizia.
  • La mancata collaborazione della parte all'espletamento di ulteriori accertamenti tecnici può essere valutata dal giudice come elemento che ostacola la prova del vizio dedotto e, quindi, incide sull'esito della domanda di risoluzione o risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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