Cassazione Civile, Ordinanza n. 33034/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto/subappalto e da successive vicende di cessione del credito e di cessione d'azienda. Una società, poi cessionaria del credito, aveva chiesto la condanna della società appaltatrice al pagamento di una somma di euro 469.961,27, credito originariamente maturato da altra società e poi ceduto. La convenuta aveva opposto che quel credito fosse estinto o comunque ridotto per effetto di un proprio controcredito derivante da inadempimenti della cedente nel medesimo rapporto di appalto/subappalto, sostenendo che la compensazione fosse già avvenuta nel rapporto interno e che comunque il credito azionato fosse inesistente o non dovuto per le detrazioni operate dalla committente. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello, invece, la Corte territoriale ha accolto la domanda, ritenendo provato il credito ceduto e non provato il controcredito opposto in compensazione, qualificando la difesa della convenuta come compensazione giudiziale non ammissibile perché il controcredito non era di facile e pronta liquidazione. Contro questa sentenza la società convenuta ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di specificità ex art. 342 c.p.c.; 2) omessa valutazione di prove decisive e travisamento delle risultanze documentali, con violazione dell'art. 115 c.p.c.; 3) omessa pronuncia sulle istanze istruttorie e vizio motivazionale; 4) violazione degli artt. 1243 e 1252 c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente inquadrato la difesa come compensazione giudiziale, anziché come compensazione impropria o eccezione di inadempimento inerente a un unico rapporto, e per avere ritenuto non provato il controcredito nonostante la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto erronea la qualificazione della difesa della ricorrente come compensazione giudiziale: la controversia, secondo la Corte, riguardava crediti e debiti sorti nell'ambito di un unico rapporto di appalto/subappalto e del relativo assetto interno del raggruppamento temporaneo di imprese, sicché veniva in rilievo una compensazione impropria/atecnica o, comunque, un'eccezione di inadempimento, non soggetta al requisito della facile e pronta liquidazione di cui all'art. 1243, comma 2, c.c. La Corte ha inoltre rilevato una motivazione contraddittoria della sentenza d'appello, che da un lato escludeva la compensazione giudiziale per difetto di liquidità e dall'altro pretendeva una prova piena del controcredito senza confrontarsi con gli accertamenti già compiuti in primo grado. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda alla luce della corretta qualificazione giuridica dell'eccezione e del relativo quadro probatorio.
Norme richiamate
l'atto di appello deve indicare chiaramente questioni e punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione.
la censura è stata dedotta come omessa valutazione/travisamento delle prove, ma la Corte non ha fondato la decisione su tale norma perché il motivo è stato assorbito dall'accoglimento degli altri.
la compensazione giudiziale richiede un credito non liquido ma di facile e pronta liquidazione; tale presupposto non ricorre quando la pretesa riguarda un unico rapporto e la questione è di accertamento del dare e avere.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la compensazione operasse a monte nel rapporto contrattuale; la Corte ha ritenuto invece che la fattispecie non andasse sussunta nella compensazione giudiziale.
è menzionato nella parte ricostruttiva della sentenza di merito per il tasso degli interessi riconosciuti, ma non costituisce il fulcro della decisione di legittimità.
le norme speciali sull'appalto integrano i principi generali dell'inadempimento; il committente convenuto per il prezzo può opporre difformità e vizi dell'opera per paralizzare la pretesa.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
richiamato in relazione alle istanze istruttorie e ai capitoli di prova testimoniale, poi assorbiti.
art. 183, comma 6, n. 29, c.p.c.
richiamato per la formulazione dell'istanza di prova testimoniale, ritenuta generica e inammissibile dalla corte d'appello.
Massime di principio
- Quando il debitore ceduto oppone al cessionario difese fondate su fatti estintivi, modificativi o impeditivi maturati nel rapporto originario, il giudice deve qualificare correttamente l'eccezione, distinguendo tra compensazione propria, compensazione impropria e mera eccezione di inadempimento.
- La compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c. presuppone un controcredito non liquido ma di facile e pronta liquidazione; tale disciplina non si applica quando i reciproci dare/avere derivano da un unico rapporto complesso e richiedono un mero accertamento contabile/giuridico delle partite.
- In presenza di crediti e controcrediti sorti da un unico rapporto, il giudice può procedere a un accertamento di dare e avere con elisione automatica fino alla concorrenza, senza necessità di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di compensazione in senso proprio.
- Nel contratto di appalto, il committente o chi vi subentri nella posizione debitoria può opporre l'inadempimento dell'appaltatore o subappaltatore per paralizzare la domanda di pagamento, anche indipendentemente dalla proposizione o dalla proponibilità di una distinta azione di garanzia.
- La motivazione di appello è contraddittoria quando, dopo avere escluso la compensazione giudiziale per difetto di liquidità, pretenda al contempo una prova piena del controcredito senza confrontarsi con gli accertamenti e le valutazioni già compiuti dal primo giudice.
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