Cassazione Civile, Ordinanza n. 25568/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento sintetico con cui l'Ufficio aveva attribuito al contribuente un maggior reddito per l'anno 2005. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente, escludendo dall'accertamento alcuni incrementi patrimoniali del 2009 in applicazione del nuovo art. 22, comma 1, d.l. 78/2010. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità dell'accertamento per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e dell'accertamento con adesione; con il secondo ha censurato la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, della documentazione prodotta a dimostrazione che le risorse impiegate per gli acquisti contestati provenivano da redditi esenti o comunque non imponibili, tra cui rimborsi di finanziamenti soci e riscatto di polizza vita. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso dal reddito sintetico gli incrementi patrimoniali del 2009, applicando retroattivamente la disciplina del nuovo redditometro.
La decisione
La Corte ha confermato la riunione dei ricorsi e ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, escludendo che per l'anno d'imposta 2005 sussistesse un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale tale da invalidare l'accertamento. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che la CTR non aveva esaminato la documentazione specifica prodotta dal contribuente a sostegno della prova contraria contro il redditometro. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, affermando che il nuovo criterio di imputazione degli incrementi patrimoniali non si applica retroattivamente agli anni anteriori al 2009 e che, quindi, la CTR aveva errato nell'escludere gli incrementi del 2009 per l'accertamento relativo al 2005. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010 n. 78
Le modifiche operano in relazione agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto
La disciplina del nuovo redditometro ha efficacia solo per i periodi d'imposta dal 2009 e non può essere applicata retroattivamente ad annualità precedenti.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Nel redditometro il contribuente può fornire prova contraria documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e il giudice deve valutare analiticamente tale prova.
art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218
Richiamato dal contribuente a sostegno della pretesa necessità di attivare l'accertamento con adesione prima dell'emissione dell'atto impositivo.
artt. 5, 6, 7, 12 L. 27 luglio 2000 n. 212
Richiamati dal contribuente per affermare l'esistenza di un generale obbligo di contraddittorio preventivo.
art. 24 Cost.
Richiamato dal contribuente in relazione al diritto di difesa nel procedimento tributario.
art. 97 Cost.
Richiamato dal contribuente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Richiamato nel primo motivo del contribuente, senza che dalla decisione emerga una specifica interpretazione autonoma.
Richiamato dal contribuente nel secondo motivo per denunciare l'omesso esame della prova documentale prodotta.
Richiamato dal contribuente nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato dal contribuente in tema di presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento sintetico.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
In pendenza del giudizio di legittimità, la riscossione provvisoria, nel caso di parziale soccombenza, è pari all'intero importo di tributi, sanzioni e interessi determinati nella sentenza.
art. 19 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato quale base per la riscossione provvisoria delle sanzioni in pendenza di giudizio.
art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016
La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione e, se copre l'intera pretesa oggetto di lite, può determinare cessazione della materia del contendere; se invece copre solo una parte del debito, il giudizio prosegue per la parte residua.
art. 1, comma 4, d.l. n. 148/2017, conv. in L. n. 172/2017
Richiamato dal contribuente in relazione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non opera in via generale per i tributi non armonizzati, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge; per gli accertamenti relativi ad annualità anteriori al 2009 la disciplina introdotta dal d.l. 78/2010 non è applicabile.
- Nel giudizio relativo al redditometro, il contribuente che deduca la disponibilità di redditi esenti o già tassati deve fornire prova contraria documentale sulla loro esistenza, entità e disponibilità temporale; una volta assolto tale onere, il giudice deve esaminare in modo analitico la documentazione prodotta e non può limitarsi a valutazioni apodittiche.
- Le modifiche normative sul calcolo degli incrementi patrimoniali introdotte dal nuovo redditometro non hanno efficacia retroattiva e si applicano solo agli accertamenti relativi ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della riforma, il termine di dichiarazione non era ancora scaduto.
- La definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo determina l'estinzione del giudizio solo se copre integralmente la pretesa tributaria oggetto della controversia; se incide soltanto su una parte del debito, permane l'interesse alla decisione nel merito per la parte residua.
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