Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10648/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio per IRPEF, in conseguenza dell’imputazione per trasparenza del maggior reddito accertato in capo alla società partecipata per il medesimo anno d’imposta. Alla società era stato contestato, con separato avviso, l’indebito utilizzo di costi fatturati in relazione a un preteso appalto di manodopera ritenuto illecito e alla corresponsione di retribuzioni in nero a lavoratori ritenuti di fatto alle dipendenze della società. La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio, confermando la pretesa fiscale e le sanzioni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: contestava la sufficienza degli elementi presuntivi e l’asserito difetto di prova degli allegati al PVC; lamentava omesso esame di fatti decisivi; sosteneva la deducibilità dei costi ai fini IRES; denunciava contraddittorietà della motivazione sulla corresponsione di compensi in nero; censurava il raddoppio dei termini di accertamento; contestava la motivazione per relationem dell’avviso al PVC non allegato; deduceva violazione dello Statuto del contribuente e delle norme sulle verifiche; lamentava insufficiente motivazione dell’atto; e contestava la motivazione e irrogazione delle sanzioni. In memoria ha prodotto anche una sentenza penale di assoluzione, ritenuta però inammissibile ai fini del giudizio tributario sulle imposte dirette.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi tranne il quinto, accolto limitatamente all’IRAP. Ha quindi cassato la sentenza impugnata solo in relazione alla ripresa IRAP e alle sanzioni correlate, decidendo nel merito senza rinvio e accogliendo l’originario ricorso del contribuente esclusivamente per tale profilo. Sono stati invece confermati l’accertamento IRPEF e le altre statuizioni della CTR, compresa la legittimità della motivazione per relationem, dell’utilizzo delle presunzioni, della ripresa per costi indeducibili e della motivazione sulle sanzioni. Il Collegio ha inoltre escluso l’ammissibilità della sentenza penale prodotta in cassazione quale giudicato esterno nel contenzioso sulle imposte dirette.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    L’inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza necessità di prova certa dell’Ufficio.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Le false indicazioni ai fini IVA possono essere accertate anche sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza di valide presunzioni poste a base dell’accertamento, spetta al contribuente l’onere della prova contraria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per critica alla sufficienza della motivazione o alla valutazione delle prove.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    La deducibilità dei costi presuppone la loro effettiva riferibilità, certezza e legittimo titolo; la nullità del rapporto giuridico da cui derivano può escluderne la deduzione.

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993

    La disciplina della deducibilità dei costi va coordinata con la normativa sulle operazioni inesistenti e con i limiti introdotti dal d.l. n. 16 del 2012.

  • art. 8, d.l. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012

    Per operazioni soggettivamente inesistenti non basta il coinvolgimento consapevole per escludere la deduzione: occorre comunque verificare i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; per le operazioni oggettivamente inesistenti opera la disciplina specifica sui componenti positivi e negativi.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è valida se non è apparente o contraddittoria in modo radicale; nel caso concreto la CTR ha fornito una valutazione di merito comprensibile.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Il raddoppio dei termini è ammesso, per i periodi e nelle condizioni indicate dalla giurisprudenza richiamata, in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale; non è applicabile all’IRAP.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    Per IVA opera il raddoppio dei termini di accertamento nei casi previsti dalla giurisprudenza richiamata; la questione IRAP va tenuta distinta.

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem mediante richiamo a un atto conosciuto dal contribuente e riprodotto nel suo contenuto essenziale.

  • art. 12, comma 2, L. n. 212 del 2000

    La mancata indicazione delle ragioni dell’avvio della verifica non determina di per sé nullità dell’atto; il contribuente deve allegare e provare il concreto pregiudizio difensivo subito.

  • art. 52, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    L’autorizzazione all’accesso/verifica è un presupposto procedimentale e non richiede una specifica motivazione nei termini sostenuti dal ricorrente.

  • art. 33, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in relazione ai poteri di verifica e accesso; nel caso concreto non è stata ravvisata invalidità del procedimento.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    L’avviso è sufficientemente motivato se richiama un PVC conosciuto dal contribuente e ne riproduce il contenuto essenziale.

  • artt. 7, 16 e 17 d.lgs. n. 472 del 1997

    Le sanzioni possono essere irrogate contestualmente all’avviso di accertamento; la motivazione specifica è necessaria soprattutto se l’atto sanzionatorio è separato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria del ricorrente.

  • art. 372 c.p.c.

    La sentenza penale di assoluzione prodotta non è stata ritenuta ammissibile come giudicato esterno nel giudizio tributario sulle imposte dirette.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, l’Ufficio può fondare la ripresa su presunzioni semplici purché queste siano gravi, precise e concordanti; il contribuente, una volta superata tale soglia, deve offrire una prova contraria specifica e non limitarsi a contestazioni atomistiche degli indizi.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando sia stato ignorato un fatto storico rilevante e decisivo, non quando il ricorrente censuri la valutazione delle prove o la completezza della motivazione.
  • Quando il costo deriva da un rapporto giuridico ritenuto nullo o da operazioni oggettivamente inesistenti, la deducibilità non è automatica: occorre la prova rigorosa della reale esistenza e riferibilità del costo, secondo i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza e certezza.
  • La motivazione dell’avviso di accertamento può essere validamente resa per relationem a un PVC o ad altro atto conosciuto dal contribuente, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale e il destinatario sia messo in condizione di comprendere la pretesa e difendersi.
  • La violazione delle regole procedimentali in materia di verifica tributaria non comporta nullità dell’atto se la legge non prevede espressamente tale sanzione e il contribuente non dimostra un concreto pregiudizio difensivo.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento non è estensibile all’IRAP, perché tale tributo non è assistito da sanzioni penali; la disciplina va invece distinta da quella applicabile a IRPEF e IVA nei casi previsti dalla giurisprudenza richiamata.
  • Le sanzioni amministrative tributarie possono essere legittimamente irrogate contestualmente all’avviso di accertamento, essendo sufficiente la motivazione della pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.