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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10350/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Gli studenti avevano convenuto davanti al Tribunale di Bologna l'Università di Bologna chiedendo l'accertamento dell'indebito pagamento di complessivi euro 59.473,10 e la condanna alla restituzione delle somme, oltre interessi e frutti. Essi deducevano di avere frequentato l'Ateneo in vari anni accademici dal 2007/2008 al 2012/2013 e di avere corrisposto contributi studenteschi in misura eccedente il limite del 20% dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 306 del 1997, assumendo così il diritto alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione, ritenendo la materia interna all'organizzazione amministrativa dell'Ateneo. La Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione degli studenti, rimettendo la causa al Tribunale. L'Università ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 306 del 1997 e dell'art. 386 c.p.c. e sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo: secondo l'Ateneo, i ricorrenti avrebbero in realtà contestato la legittimità delle delibere con cui erano stati approvati i bilanci e determinati i contributi, connessa a valutazioni discrezionali di bilancio consuntivo, e non avrebbero fatto valere un diritto soggettivo, sicché la tutela sarebbe spettata al giudice amministrativo e non sarebbe stata possibile la disapplicazione degli atti interni

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il petitum sostanziale della domanda non fosse l'annullamento di atti amministrativi generali o di delibere di bilancio, ma la restituzione di somme già pagate a titolo di contribuzione studentesca asseritamente indebitamente richiesta perché calcolata in violazione di un limite legale inderogabile. In tale prospettiva, la posizione fatta valere dagli studenti è stata qualificata come diritto soggettivo alla ripetizione dell'indebito, da far valere davanti al giudice ordinario. Le obiezioni dell'Università circa la necessità di un bilancio consuntivo e circa le scelte discrezionali interne sono state considerate attinenti al merito e non al riparto di giurisdizione. L'Università è stata altresì condannata alle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione al difensore antistatario. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la P.A. ricorrente, per il meccanismo della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 306 del 1997

    la contribuzione studentesca non può superare il 20% dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato

    La norma fissa un limite massimo inderogabile alla contribuzione studentesca; la sua violazione può fondare una domanda di rimborso per indebito pagamento.

  • art. 2033 c.c.

    Il pagamento eseguito in eccesso rispetto al dovuto legittima l'azione di ripetizione dell'indebito.

  • art. 386 c.p.c.

    La giurisdizione si determina in base alla domanda proposta e al petitum sostanziale, non alla sola prospettazione formale o al dispositivo richiesto.

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    La questione di giurisdizione è stata trattata dal Collegio in base alla delega disposta dal Primo Presidente, in presenza di giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite.

  • art. 5, comma 1, lett. a), e comma 3, L. n. 537 del 1993

    È il riferimento normativo del fondo di finanziamento ordinario richiamato per il calcolo del limite percentuale della contribuzione studentesca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Per la P.A. ricorrente non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, potendo operare la prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, desumendo la natura della posizione giuridica dedotta dai fatti allegati e dal rapporto controverso, non dalla sola formula del petitum formale.
  • Quando il privato non impugna un atto amministrativo generale ma chiede la restituzione di somme già pagate assumendo che l'ente abbia preteso un importo eccedente il limite stabilito dalla legge, la posizione azionata è di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • La contestazione di criteri interni o di passaggi contabili dell'ente non sposta la giurisdizione al giudice amministrativo se la domanda sostanziale mira soltanto alla ripetizione di una somma indebitamente versata.
  • In presenza di un limite legale inderogabile alla potestà impositiva o richiesta dell'ente pubblico, la pretesa restitutoria del privato si configura come azione di ripetizione dell'indebito e non come mera impugnazione di atti autoritativi.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRipetizione dell'indebitoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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