Cassazione Civile, Ordinanza n. 25544/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio, a seguito di controlli della Guardia di Finanza, recuperava maggiori imposte Ires, Irap e Iva nei confronti di una società ritenuta coinvolta in una frode carosello realizzata mediante fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e finalizzata a indebite detrazioni IVA e a risparmi d'imposta. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente annullando l'atto, mentre la CTR della Lombardia aveva accolto l'appello dell'Ufficio. La società ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) deduceva l'inammissibilità e intempestività dell'appello dell'Ufficio per vizi di deposito e notifica; 2) contestava la legittimazione alla sottoscrizione dell'appello da parte di un funzionario delegato; 3) sosteneva la nullità della sentenza per aver utilizzato elementi emersi in sede penale, invocando il principio del doppio binario; 4) lamentava motivazione apparente e violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992; 5) denunciava la violazione delle norme in tema di deducibilità dei costi e detraibilità IVA, censurando il diniego sia dei costi sia dell'IVA; 6) deduceva omessa pronuncia sull'eccezione relativa all'inserimento in dichiarazione di fatture d'acquisto considerate soggettivamente inesistenti. La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, ha accolto il quinto solo nella parte relativa alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, ha dichiarato assorbito il sesto e ha cassato con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha respinto i motivi dal primo al quarto, ritenendo valida la notifica dell'appello, valida la sottoscrizione da parte del funzionario preposto, utilizzabili nel processo tributario gli elementi acquisiti in sede penale e non apparente la motivazione della CTR. Ha invece accolto parzialmente il quinto motivo: ha confermato l'indetraibilità dell'IVA, poiché la CTR aveva accertato la consapevolezza della contribuente nella frode; ma ha cassato la decisione nella parte in cui aveva escluso, senza adeguata motivazione e senza distinguere il piano IVA da quello delle imposte dirette, la deducibilità dei costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti. Il sesto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata dunque cassata limitatamente al punto accolto, con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello può essere fornita con la produzione dell'elenco delle raccomandate recante timbro postale, equipollente alla ricevuta di spedizione quando consenta di identificare numero, data e ufficio postale.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La Corte esclude l'inammissibilità dell'appello per mancato deposito della copia con ricevuta postale quando risulti comunque provata ritualità e tempestività della notificazione.
artt. 16 e 51 d.lgs. n. 546/1992
Sono richiamati per escludere la tardività dell'appello, ritenuto tempestivamente notificato.
artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
L'ufficio locale dell'Agenzia ha capacità processuale ed è validamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, anche in forza di delega generale; la sottoscrizione dell'appello è valida se proviene da tale soggetto, salvo prova dell'usurpazione del potere.
È affermata l'autonomia del procedimento tributario rispetto a quello penale e, quindi, la possibilità di utilizzare nel giudizio fiscale elementi emersi in sede penale.
È richiamato, insieme all'art. 20 del d.lgs. 74/2000, a sostegno del principio di autonomia tra accertamento tributario e processo penale.
L'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale opera ai fini dell'applicazione della legge penale, non impedendo l'utilizzo tributario degli elementi raccolti.
Sono evocati a conferma della distinzione tra giudizio penale e giudizio tributario e della non automatica inutilizzabilità nel processo fiscale delle prove raccolte in sede penale.
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando espone, sia pure sinteticamente, il thema decidendum e le ragioni del decisum.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro evocato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà se la motivazione è percepibile.
Richiamato per la deducibilità dei costi; la Corte distingue il piano dei costi da quello dell'IVA e rimette al giudice di rinvio il riesame della deducibilità secondo i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza/determinabilità.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993
Per le operazioni soggettivamente inesistenti i costi possono essere dedotti anche se il contribuente era consapevole della frode, salvo che i costi contrastino con i requisiti del TUIR o siano utilizzati direttamente per commettere il reato.
È richiamato per la detraibilità dell'IVA, poi negata nel caso concreto in ragione della consapevolezza del contribuente nella frode.
art. 21, u.c., d.P.R. n. 633/1972
Esclude la detrazione dell'IVA da parte del contribuente consapevole del meccanismo fraudolento relativo a operazioni soggettivamente inesistenti.
In tema di detrazione IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l'onere di provare di non sapere e di non poter sapere di partecipare a una frode.
La censura di omessa pronuncia rimane assorbita dall'accoglimento parziale del quinto motivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario la prova della tempestiva notifica dell'appello può essere fornita anche mediante l'elenco delle raccomandate timbrato dall'ufficio postale, se dal documento risultano gli elementi idonei a identificare la spedizione; non è necessaria una formalità ulteriore quando la prova del perfezionamento risulti comunque raggiunta.
- L'atto di appello dell'ufficio finanziario è validamente sottoscritto dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la rappresentanza processuale dell'ufficio può essere conferita anche in via generale tramite preposizione interna; l'invalidità non è configurabile se non sia dimostrata l'usurpazione del potere o l'estraneità del sottoscrittore all'ufficio.
- Nel giudizio tributario sono utilizzabili gli elementi istruttori emersi in sede penale o raccolti dalla Guardia di Finanza, poiché opera l'autonomia del procedimento fiscale rispetto a quello penale e l'eventuale irritualità dell'acquisizione non comporta di regola inutilizzabilità, salvo specifiche previsioni di legge o violazioni di diritti fondamentali.
- La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice; il vizio di motivazione è configurabile solo se la motivazione manca, è meramente apparente o incomprensibile, non essendo più deducibili semplici carenze di sintesi o di completezza.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA non è detraibile se il contribuente è consapevole della frode o non prova la propria estraneità inconsapevole al meccanismo fraudolento.
- Ai fini delle imposte dirette, la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti va distinta dalla disciplina dell'IVA: la consapevolezza della frode non esclude automaticamente la deduzione dei costi, che resta ammessa se i costi rispondono ai requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza/determinabilità e non siano stati utilizzati direttamente per commettere il reato.
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