Cassazione Civile, Ordinanza n. 19327/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società ha impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione, relativa a una pluralità di cartelle e a tre avvisi di accertamento esecutivi per tributi diversi. In primo grado e in appello sono state respinte, salvo riduzione delle spese, le doglianze della contribuente che sosteneva: l'invalidità di alcune cartelle presupposte per omessa notifica e conseguente prescrizione del debito; la nullità di altre notifiche via PEC perché effettuate da indirizzo non inserito in pubblici registri e senza firma digitale; il vizio di motivazione dell'intimazione rispetto agli avvisi di accertamento. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: violazione di legge sulla validità della notifica via PEC delle cartelle esattoriali prive di sottoscrizione digitale e provenienti da indirizzo non registrato; nullità della sentenza per mancata produzione in giudizio della copia integrale delle cartelle asseritamente notificate; errore sulla liquidazione delle spese e sulla successiva correzione dell'errore materiale con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
La decisione
La Corte ha esaminato e respinto tutti e tre i motivi. Ha affermato che l'assenza di sottoscrizione digitale non invalida la cartella di pagamento, sia in formato cartaceo sia digitale, purché l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo competente; ha inoltre ritenuto che la notifica via PEC da indirizzo del mittente non iscritto in pubblici registri non sia nulla se il contribuente non allega e prova un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che, per provare la regolare notifica della cartella, è sufficiente l'avviso di ricevimento o la prova del perfezionamento della notifica, senza necessità di produrre la copia integrale della cartella. Sul terzo motivo, ha osservato che il valore della controversia era determinabile e che la ricorrente non aveva indicato alcun superamento dei limiti tabellari né un concreto interesse a opporsi alla correzione dell'errore materiale che disponeva la distrazione delle spese al difensore antistatario. Il ricorso è stato quindi rigettato; sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica i vizi denunciabili in cassazione invocati dalla ricorrente per violazione di legge e nullità della sentenza.
D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 20, 21 e 48
richiamati per contestare la validità della notifica e del documento informatico.
art. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni telematiche e pubblici registri.
art. 3-bis della L. n. 53 del 1994
invocato dalla ricorrente sulla disciplina delle notifiche telematiche.
artt. 26 e 60 del D.P.R. n. 602 del 1973
norme sulla notificazione della cartella esattoriale e sugli atti della riscossione; la Corte le legge nel senso che la prova della notifica non richiede la produzione integrale della cartella.
richiamato in relazione ai requisiti formali dell'atto e alla sottoscrizione.
art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602 del 1973
invocato per sostenere la necessità della produzione integrale degli atti notificati; la Corte lo ritiene non decisivo ai fini della prova del perfezionamento della notifica.
art. 12 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sulle spese processuali nel giudizio tributario.
art. 14, comma 3-ter, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per contestare la disciplina del contributo e delle spese.
art. 5, commi 4, 5 e 6, D.M. n. 55 del 2014
richiamato ai fini della liquidazione delle spese legali.
richiamati per la condanna alle spese e la correzione degli errori di sentenza.
art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per affermare che la cartella segue un modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo intestazione e numero di codice.
utilizzato per la presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria.
richiamato sulla correzione dell'errore materiale e sulla necessità di notificazione dell'istanza alla parte non proponente.
interpretato nel senso che l'impugnazione è ammissibile solo se sorretta da un interesse concreto e attuale a ottenere un'utilità giuridica.
Massime di principio
- In tema di cartella di pagamento, l'omessa sottoscrizione del funzionario competente non determina di per sé l'invalidità dell'atto, se il documento è inequivocabilmente riferibile all'ufficio titolare del potere di emetterlo e conforme al modello legale previsto.
- La notifica via PEC non è invalidata automaticamente dall'uso, da parte del mittente, di un indirizzo non risultante nei pubblici registri, quando la comunicazione consente comunque al destinatario di comprendere provenienza e contenuto dell'atto e non sia allegato un concreto pregiudizio difensivo.
- Ai fini della prova della regolare notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente dimostrare il perfezionamento della notifica e la sua data, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, poiché l'oggetto della prova è la notifica e non il contenuto dell'atto.
- Nel giudizio di impugnazione, anche contro provvedimenti di correzione dell'errore materiale, l'interesse ad agire deve consistere in un'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile; in mancanza di un pregiudizio specificamente allegato, il motivo è inammissibile o comunque infondato.
- La liquidazione delle spese entro la fascia minima-massima prevista dai parametri tariffari non è sindacabile in cassazione se il giudice non si discosta ulteriormente dalla 'forcella'; la motivazione diventa necessaria solo per aumenti o diminuzioni ulteriori rispetto ai valori tabellari.
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