Cassazione Civile, Ordinanza n. 19328/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni sanitarie asseritamente rese in regime convenzionato. Il decreto era stato opposto dalla Regione e dalla ASL e, in primo grado, le opposizioni erano state accolte; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo inammissibili le domande nuove della creditrice formulate in comparsa di risposta nel giudizio di opposizione (risarcimento da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e indennizzo ex art. 2041 c.c.) e, nel merito, valorizzando il mancato accreditamento per la riabilitazione post-acuzie, che escludeva la possibilità di porre a carico della Regione l'onere di erogazione/pagamento delle prestazioni. Con il ricorso per cassazione la società deduceva tre motivi: 1) violazione delle norme processuali sull'opposizione a decreto ingiuntivo e sulle memorie difensive, per avere la Corte dichiarato inammissibili le domande ex art. 1337 e 2041 c.c.; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla nullità del contratto per difetto di forma scritta, nonostante l'esistenza di un rapporto contrattuale originato da una delibera regionale e dalla prosecuzione delle prestazioni con tetti di spesa; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla legittimazione passiva della Regione Lazio ex art. 3, comma 10, d.l. 324/1993. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine, della prova completa della notifica telematica della sentenza d'appello (mancavano le copie analogiche delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per difetto di prova, nel termine perentorio, della notificazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto insufficiente la sola dichiarazione del difensore della ricorrente attestante che la sentenza gli era stata notificata via PEC in una certa data, poiché l'attestazione del difensore copre la conformità della copia analogica all'atto digitale, ma non sostituisce la produzione delle ricevute PEC di accettazione e consegna. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle controricorrenti; inoltre, poiché aveva chiesto la decisione dopo la proposta di definizione accelerata e la Corte ha deciso in conformità a tale proposta, sono state applicate anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna al pagamento di una somma equitativa a favore delle controparti e di euro 2.500 alla Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore conseguenza del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
procura speciale conferita ex art. 83 c.p.c.
richiamato solo quale base della procura al difensore.
Ai sensi del/'art.366, Il comma c.p.c. il difensore indica quale indirizzo di posta elettronica certificata
richiamato per l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore.
combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 167, secondo comma, e 183, quinto comma, c.p.c.
norma invocata dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità delle domande formulate in opposizione a decreto ingiuntivo.
combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 167, secondo comma, e 183, quinto comma, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della possibilità di introdurre domande conseguenti alle difese dell'opponente.
combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 167, secondo comma, e 183, quinto comma, c.p.c.
richiamato quale norma processuale sulla fase di trattazione e sulle deduzioni delle parti.
indennizzo ex art. 2041 c.c.
richiamato come base della domanda di arricchimento senza causa formulata dalla ricorrente, ma ritenuta inammissibile nei termini del giudizio di opposizione.
risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.
richiamato come base della domanda risarcitoria introdotta dalla ricorrente, dichiarata inammissibile in quanto domanda nuova rispetto al monitorio.
nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia su motivi di appello; la Corte non è entrata nel merito per improcedibilità.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
ai sensi dell'art.369, secondo comma, n° 2, c.p.c.
la Corte afferma che il ricorrente deve depositare la copia della sentenza notificata e la prova della notifica, entro il termine perentorio, a pena di improcedibilità.
terminebreve di impugnazione ex art. 325 c.p.c.
la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare.
art. 16-undecies, comma 3-bis, d.l. 179/2012
ai sensi dell’art. 16- undecies, comma 3-bis, del dl n° 179/2012
l'attestazione del difensore ha effetto limitato alla conformità della copia analogica al documento digitale e non si estende al contenuto o ad altri fatti non risultanti dai documenti prodotti.
provvedimento del 15 dicembre 2023 ... proposta di decisione accelerata
richiamato per la procedura di definizione accelerata e per la decisione conforme alla proposta.
ex art.96, comma 3, cod.proc.civ. ... ex art.96, comma 4, cod.proc.civ.
la Corte applica le sanzioni per lite temeraria/abuso del processo quando la parte insiste nella decisione dopo proposta di rigetto e la Corte decide in conformità a tale proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposti ... per il raddoppio del contributo unificato
dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
art. 3, comma 10, d.l. 324/1993
legittimazione passiva della Regione Lazio in base al disposto dell’art. 3, decimo comma, del dl n° 324/1993
richiamato dalla ricorrente a fondamento della tesi sulla legittimazione passiva regionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata via PEC, non basta la sola attestazione del difensore sulla conformità della copia analogica: occorre depositare anche la prova della ricezione telematica, in particolare le ricevute di accettazione e consegna, debitamente asseverate, entro il termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c.
- L'attestazione di conformità del difensore, ai sensi dell'art. 16-undecies, comma 3-bis, d.l. 179/2012, riguarda solo la corrispondenza tra copia analogica e originale digitale e non può supplire alla mancata produzione del documento informatico oggetto di attestazione o alla prova di fatti processuali ulteriori.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore non può introdurre domande autonome nuove rispetto a quella originaria di adempimento posta a base del ricorso monitorio, salvo che siano conseguenti alle domande o eccezioni in senso stretto dell'opponente.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente può essere condannata alle spese di lite e, nei casi previsti, anche alle sanzioni per abuso del processo ex art. 96 c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
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