Cassazione Civile, Ordinanza n. 19331/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini Irpef, di una somma corrisposta a un ex dirigente in seguito a licenziamento ingiustificato. Il lavoratore aveva ottenuto dal giudice del lavoro la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e la condanna del datore di lavoro al pagamento di Euro 170.270,61 a titolo di indennità supplementare prevista dall'art. 19 del CCNL dirigenti industria. La somma era stata assoggettata a ritenuta d'acconto dal sostituto d'imposta; il contribuente sosteneva invece che essa avesse natura risarcitoria di un pregiudizio alla professionalità, quindi non reddituale e non imponibile, e chiedeva rimborso dell'imposta. L'Amministrazione aveva dapprima omesso di rispondere e poi negato espressamente il rimborso. In Cassazione l'Agenzia denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lett. a), e 51 del Tuir, in relazione all'art. 19 del CCNL e all'art. 2697 c.c., sostenendo che l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato del dirigente è comunque una somma compensativa della perdita di reddito e, come tale, soggetta a imposizione. Il controricorrente eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso, perché privo di un quesito di diritto e perché, a suo dire, le censure attaccavano la ricognizione della fattispecie concreta e l'assolvimento dell'onere probatorio, oltre alla motivazione della CTR.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del controricorrente, ha accolto il motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha affermato che l'indennità supplementare prevista dal CCNL per i dirigenti, corrisposta a seguito di licenziamento ingiustificato, è imponibile ai fini Irpef perché ha natura risarcitoria della perdita del posto di lavoro e del reddito, non essendo invece provato che essa compensi un pregiudizio non reddituale. Richiamando un orientamento già consolidato, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso. Le spese di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale su cui è stato fondato il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
le somme percepite dal lavoratore in connessione al rapporto di lavoro sono imponibili, salvo che si tratti di ristoro di un pregiudizio non reddituale.
art. 17, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato dall'Agenzia quale norma del regime fiscale applicabile alle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 51 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato dall'Agenzia quale disposizione che assoggetta a tassazione le somme corrisposte in relazione al rapporto di lavoro dipendente.
art. 19 CCNL dirigenti settore industria
l'indennità supplementare prevista per il dirigente licenziato ingiustificatamente è qualificata come misura convenzionale che sanziona la condotta datoriale e risarcisce la perdita del posto di lavoro, con conseguente imponibilità fiscale.
art. 2697 c.c.
la prova della natura non reddituale della somma e quindi della sua non imponibilità grava sul contribuente.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, una volta accolto il ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando il ricorso originario.
Massime di principio
- In materia di redditi da lavoro dipendente, sono assoggettate a IRPEF anche le somme corrisposte a titolo di risarcimento se esse compensano una perdita di reddito o comunque trovano la loro causa nel rapporto di lavoro; resta invece escluso dalla tassazione il solo ristoro di un pregiudizio non reddituale.
- L'indennità supplementare prevista da un CCNL per il dirigente licenziato senza giustificazione, quando collegata alla cessazione ingiustificata del rapporto, ha natura convenzionale e risarcitoria della perdita del posto di lavoro e rientra nella base imponibile fiscale.
- La prova che una somma percepita in connessione con il rapporto di lavoro abbia natura non reddituale e sia quindi non imponibile incombe sul contribuente che chieda il rimborso dell'imposta.
- Non è inammissibile il ricorso per cassazione che contenga una censura di violazione di legge solo perché articoli anche ulteriori profili di critica; la presenza di un reale problema di diritto basta a sorreggere l'impugnazione.
- Quando la questione di diritto è ormai coperta da un orientamento consolidato e non servono ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19326/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19327/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19328/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19330/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19333/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19334/2024 del 15/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →