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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19334/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ex dirigente di società elettrica, iscritto a un fondo di previdenza integrativa aziendale (P.I.A.), chiedeva il rimborso di una maggiore ritenuta IRPEF applicata dal sostituto d'imposta sulle somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo che una parte di tali somme avesse natura di rendimento di polizza/reddito di capitale e dovesse essere tassata con aliquota del 12,5% ai sensi dell'art. 6 l. n. 482/1985, anziché con tassazione più elevata. Dopo un primo accoglimento in CTP e CTR, la Cassazione aveva già cassato con rinvio la precedente decisione, indicando che l'aliquota agevolata spetta solo al 'rendimento netto' derivante da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato. Nel giudizio di rinvio la CTR ha ritenuto non provato dal contribuente che il fondo avesse effettivamente investito sul mercato le somme accantonate e che il rendimento indicato nella certificazione aziendale fosse un rendimento netto imputabile a investimenti di mercato; ha quindi rigettato la domanda di rimborso. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: violazione delle norme fiscali sul regime dei rendimenti dei fondi previdenziali e dei contratti di capitalizzazione; violazione dell'onere della prova e del principio di non contestazione; erronea gestione dei poteri istruttori del giudice tributario; omesso esame di fatti decisivi sulla natura e quantificazione del rendimento; nullità della sentenza per mancato rispetto del principio di diritto del rinvio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per le prestazioni in capitale di fondi previdenziali aziendali, l'aliquota del 12,5% si applica soltanto alla parte costituente rendimento netto effettivamente derivante da investimenti sul mercato del capitale accantonato, mentre la parte residua resta soggetta a tassazione separata. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva escluso la prova, da parte del contribuente, dell'effettivo investimento sul mercato e della concreta quantificazione del rendimento agevolabile, precisando che la mera certificazione aziendale o la perizia allegata non bastano a dimostrare i presupposti del rimborso. Ha inoltre affermato che la mancata contestazione dell'Ufficio non vale a superare l'onere probatorio dell'attore sostanziale e che il giudice tributario non è tenuto a esercitare poteri istruttori officiosi per supplire alle carenze probatorie della parte. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario di rimborso, il contribuente che agisce come attore sostanziale deve provare tutti i presupposti del credito restitutorio, inclusa la sussistenza e la quantificazione del rendimento fiscalmente agevolabile.
  • Per i fondi previdenziali aziendali a capitalizzazione di versamenti, l'aliquota del 12,5% si applica solo al rendimento netto effettivamente derivante da investimenti sul mercato del capitale accantonato; la sorte capitale e ogni componente non riconducibile a tale rendimento restano soggette al regime ordinario o alla tassazione separata.
  • La nozione di 'rendimento netto' non coincide con qualunque stima attuariale, redditività contabile o rendimento del patrimonio del datore di lavoro, ma richiede la prova di un effettivo investimento sul mercato e della relativa plusvalenza.
  • La mera produzione di certificazioni aziendali o elaborati peritali non basta se non chiarisce i criteri di calcolo e l'effettiva origine da investimenti di mercato delle somme indicate come rendimento.
  • Il principio di non contestazione non elimina l'onere probatorio dell'attore quando il convenuto abbia negato in radice il diritto fatto valere; il difetto di specifica contestazione rileva solo per fatti compatibili con una diversa impostazione difensiva.
  • Nel processo tributario i poteri istruttori officiosi del giudice hanno natura integrativa e non possono essere usati per colmare le carenze probatorie della parte onerata della prova, salvo situazioni oggettive di incertezza e indisponibilità della documentazione presso la parte o terzi.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il compito di accertare in concreto i fatti necessari a sussumere la fattispecie nella regola di diritto indicata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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