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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19333/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società assicuratrice aveva convenuto in giudizio la società resistente chiedendo il risarcimento del danno derivante dall’incasso, da parte di soggetti non legittimati, di tre assegni di traenza non trasferibili per complessivi euro 2.275,00. Gli assegni, emessi su richiesta dell’assicuratrice dal proprio istituto di credito, erano stati spediti ai beneficiari con posta ordinaria e, secondo la prospettazione attorea, erano poi stati falsificati nel nome del beneficiario con l’aggiunta della dicitura indicante un diverso nominativo e incassati presso filiali della resistente. In primo grado la domanda era stata respinta ritenendo diligente la condotta della negoziatrice; in appello il Tribunale ha confermato il rigetto, ma soprattutto ha ritenuto decisiva la mancata prova del danno allegato, cioè del fatto che l’assicuratrice avesse dovuto effettuare un nuovo pagamento di pari importo agli effettivi beneficiari. In Cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2697, 1218, 113 e 115 c.p.c. e dell’art. 43 R.D. 1736/1933, oltre a censurare la condanna alle spese. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla valutazione della diligenza della banca negoziatrice, ma sulla mancata prova del danno specificamente allegato in citazione. Poiché il fatto costitutivo dedotto era il preteso secondo pagamento agli aventi diritto, e tale circostanza non era stata provata, risultavano inammissibili anche la doglianza sull’art. 43 R.D. 1736/1933 e quella relativa alle spese, essendo quest’ultima basata solo sull’erroneità del rigetto dell’appello. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il filtro di inammissibilità opera rispetto a ciascun motivo e in relazione al momento della decisione; ricorre quando le argomentazioni del ricorso risultano manifestamente infondate o non si confrontano con l’orientamento consolidato della Corte.

  • art. 1223 c.c.

    È evocato quale norma sulla risarcibilità del danno, ma la decisione si concentra sulla mancanza di prova del pregiudizio allegato come fatto costitutivo della domanda.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova: chi domanda il risarcimento deve provare il danno specificamente dedotto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato a fondamento della responsabilità contrattuale invocata dalla ricorrente, ma la Corte non entra nel merito perché ritiene inammissibile la censura per difetto di attinenza alla ratio decidendi.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla decisione secondo diritto, senza rilievo autonomo nella soluzione della controversia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte osserva però che la questione decisiva era la mancata prova del danno allegato.

  • art. 43 R.D. 1736/1933

    La censura è reputata inammissibile perché non incide sulla ratio della decisione, fondata esclusivamente sulla mancata prova del danno.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la memoria depositata dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di esito sfavorevole del ricorso, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a criticare argomenti non decisivi o diversi da quelli effettivamente posti a base della decisione.
  • Chi agisce per il risarcimento del danno deve provare non solo l’altrui condotta illecita o inadempiente, ma anche il danno dedotto come fatto costitutivo della domanda; non è sufficiente allegare un pregiudizio in termini astratti o un danno in re ipsa.
  • Le censure di violazione di legge sono inidonee se presuppongono una diversa ricostruzione del fatto costitutivo rispetto a quella accertata dal giudice di merito e non si confrontano con l’esatto contenuto della domanda proposta.
  • La doglianza relativa alle spese di lite è inammissibile quando sia fondata esclusivamente sulla pretesa erroneità del rigetto dell’appello, se la condanna alle spese discende correttamente dal principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRisarcimento e indennizzoConto corrente
RamiProcesso civileCommercialeAssicurazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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