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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19326/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante a un professionista incaricato di assistere la procedura fallimentare in un giudizio tributario d'appello relativo alla validità di avvisi di accertamento IVA, IRES e IRAP. Il giudice delegato aveva liquidato una somma a saldo, tenendo conto di quanto già corrisposto dalla società in bonis; il tribunale, in sede di reclamo, aveva parzialmente riformato il provvedimento, riconoscendo un importo maggiore ma ridotto rispetto a quello richiesto. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dei parametri tariffari del D.M. n. 140/2012 e dell'art. 2233 c.c., sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere un autonomo compenso per ogni fase processuale e che era errata la considerazione di un precedente pagamento come già remunerativo dell'attività in appello; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il tribunale non avesse valutato la documentazione attestante attività stragiudiziale successiva alla sentenza di secondo grado; con il terzo ha nuovamente denunciato violazione dei parametri tariffari e degli artt. 2233 c.c., 3 e 36 Cost., contestando il mancato riconoscimento di compensi per l'attività stragiudiziale che avrebbe favorito la definizione favorevole della lite. Il fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo, da un lato, che il procedimento corretto non era quello del reclamo ex artt. 36 e 26 l.fall., ma quello di accertamento del credito nel passivo; dall'altro, che il compenso non poteva essere riconosciuto perché il professionista non avrebbe pattuito per iscritto il compenso e avrebbe quindi violato doveri deontologici, con profili di responsabilità precontrattuale; inoltre ha sostenuto che la somma già percepita dal professionista doveva essere imputata anche all'attività di impugnazione e detratta dal compenso liquidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha anzitutto escluso l'inammissibilità del ricorso per cassazione e ha confermato che il credito del professionista, trattandosi di compenso liquidato ai sensi dell'art. 26 l.fall., era correttamente oggetto di reclamo fallimentare e poi di ricorso ex art. 111 Cost. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo del professionista, osservando che il tribunale aveva applicato correttamente i parametri del D.M. n. 140/2012, prendendo la percentuale minima del valore della controversia e riducendola del 50% in ragione della limitata complessità dell'attività svolta e della sua connessione con attività già espletate e retribuite nel precedente grado. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorrente principale, perché miravano a una rivalutazione del merito in ordine all'esistenza di attività stragiudiziale non specificamente allegata e provata, e perché il giudice di merito aveva comunque escluso la prova di accordi transattivi. Quanto al ricorso incidentale del fallimento, ha ritenuto infondato il motivo sulla ritualità del procedimento, già superato dal regime speciale dell'art. 111-bis l.fall.; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla mancata pattuizione scritta del compenso per introduzione di una questione non trattata in reclamo; e ha dichiarato inammissibile anche il motivo sull'imputazione della somma già percepita, perché diretto a un riesame dell'accertamento di fatto compiuto dal tribunale. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    Il procedimento di reclamo è il rimedio corretto per contestare la liquidazione dei compensi dei soggetti nominati ex art. 25 l.fall. quando il credito sia contestato.

  • art. 36 l.fall.

    Richiamato nel contesto del reclamo contro il comportamento omissivo del curatore e del successivo controllo del tribunale sulla liquidazione del compenso.

  • art. 111-bis l.fall.

    i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V

    I crediti prededucibili, salvo eccezioni, si accertano con il procedimento di verifica del passivo; tra le eccezioni rientrano i crediti sorti da provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ex art. 25, che se contestati vanno accertati con il procedimento ex art. 26.

  • art. 28 D.M. n. 140/2012

    Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria il compenso va determinato secondo il valore della pratica e i parametri della tabella C, riquadro 10.2, con riferimento a ciascun grado di giudizio.

  • art. 17 D.M. n. 140/2012

    Richiamato tra le norme tariffarie applicabili alla liquidazione del compenso professionale.

  • art. 16 tabella C, riquadro 10.1, D.M. n. 140/2012

    Richiamato dal ricorrente tra le norme tariffarie applicabili, ma la Corte ha dato rilievo decisivo al riquadro 10.2 per la prestazione in sede tributaria contenziosa.

  • art. 18 D.M. n. 140/2012

    la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti

    Consente una riduzione fino al 50% del compenso quando l'attività sia di agevole esecuzione e non presenti questioni particolarmente rilevanti.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato a sostegno della determinazione equitativa/tariffaria del compenso del professionista.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente quale parametro di correttezza della disciplina tariffaria, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere il diritto a un compenso adeguato, ma la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione operata secondo i parametri tariffari.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o non osserva la regola legale di valutazione; non basta contestare un cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 1337 c.c.

    Invocato dal fallimento per sostenere una responsabilità precontrattuale del professionista per mancata pattuizione scritta del compenso.

  • art. 1338 c.c.

    Invocato dal fallimento nel medesimo contesto di responsabilità precontrattuale.

  • art. 1440 c.c.

    Invocato dal fallimento nel medesimo contesto di responsabilità precontrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in tema di riparto dell'onere della prova sull'asserita imputazione della somma già corrisposta anche all'attività di appello.

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 140/2012

    Richiamato dal fallimento nel motivo relativo all'imputazione dei pagamenti già effettuati al compenso liquidato.

  • art. 1, comma 6, D.M. n. 140/2012

    Richiamato dal fallimento a sostegno della censura sulla mancata pattuizione scritta del compenso.

  • art. 9, comma 4.1, d.l. n. 1/2012

    Richiamato dal fallimento a sostegno della necessità di pattuizione scritta del compenso professionale.

  • art. 111 Cost.

    Il decreto del tribunale che liquida definitivamente il compenso del professionista nominato nella procedura fallimentare è impugnabile in cassazione ai sensi di questa norma.

  • art. 93 l.fall.

    Richiamato dal fallimento per sostenere che il credito avrebbe dovuto essere insinuato al passivo con le forme ordinarie.

Massime di principio

  • I crediti per compensi professionali sorti in favore della procedura fallimentare, quando discendano da provvedimenti di liquidazione relativi a soggetti nominati ex art. 25 l.fall. e siano contestati, seguono il procedimento speciale di cui all'art. 26 l.fall., non la sola verifica del passivo.
  • Il decreto del tribunale fallimentare che, decidendo sul reclamo avverso la liquidazione del giudice delegato, determina in via definitiva il compenso del professionista incide su un diritto soggettivo ed è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • Nella liquidazione del compenso del professionista per assistenza e rappresentanza tributaria, il giudice deve applicare i parametri del D.M. n. 140/2012 in base al valore della controversia e al grado di giudizio, potendo motivatamente ridurre il compenso fino al 50% se la prestazione sia di agevole esecuzione e non implichi questioni rilevanti.
  • Non è censurabile in cassazione, sotto il profilo degli artt. 115 e 116 c.p.c., la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; la violazione di tali norme è configurabile solo in ipotesi tipiche di utilizzazione di prove non acquisite o di attribuzione di un valore probatorio difforme da quello legale.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, senza indicare un fatto decisivo omesso dal giudice di merito, sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La contestazione dell'imputazione di somme già corrisposte al compenso liquidato richiede una precisa allegazione e si risolve in una questione di fatto non riesaminabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di liteContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileCommercialeBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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