Cassazione Civile, Ordinanza n. 19330/2024 del 15/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme portate da due assegni bancari. La società debitrice propose opposizione deducendo, tra l’altro, che gli assegni erano stati compilati abusivamente in epoca successiva alla traenza, che l’azione cartolare era prescritta e che, quanto all’azione causale, la pretesa non era fondata. Il Tribunale accolse solo in parte l’opposizione e mantenne una condanna al pagamento di una parte della somma. In appello la società debitrice ottenne invece l’integrale accoglimento dell’opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo, sulla base di un accertamento compiuto in sede penale: i due assegni erano stati rilasciati senza data e le date riportate erano false, apposte per eludere la prescrizione; la decorrenza della prescrizione andava dunque fatta risalire alla sottoscrizione e consegna del titolo, non alla data apposta sui titoli. Il ricorrente per cassazione articolava sei motivi: 1) contestava la gestione dell’appello incidentale e la asserita violazione delle regole sull’ammissibilità dell’impugnazione, lamentando anche l’inefficacia della diffida del 13.9.2011; 2) denunciava la violazione di norme processuali e del giudicato interno nella ricostruzione della decorrenza della prescrizione; 3) deduceva la violazione del riparto dell’onere della prova in ordine alla data di decorrenza della prescrizione; 4) lamentava la mancata considerazione di un atto interruttivo della prescrizione, individuato in una raccomandata del 13.9.2001; 5) sosteneva che la costituzione di parte civile nel processo penale avrebbe dovuto incidere sul presente giudizio, invocando la coincidenza tra azione civile e sede penale; 6) invocava l’art. 96 c.p.c. in relazione al contenuto ritenuto offensivo e infondato delle difese avversarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i motivi, per lo più, generici, non autosufficienti o comunque non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha confermato l’impostazione della Corte d’appello secondo cui il termine di prescrizione degli assegni va fatto decorrere dalla loro sottoscrizione e consegna, essendo emerso in sede penale che i titoli erano stati emessi in bianco quanto alla data e che le date riportate erano false e apposte per eludere la prescrizione. Ha inoltre escluso la rilevanza, nel giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo, della pretesa coincidenza con l’azione civile del processo penale, non essendo stata proposta nel penale una domanda di restituzione o risarcimento riferibile a questo giudizio. È stato anche dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte richiama i limiti del controllo di legittimità: i motivi devono colpire la ratio decidendi e non risolversi in mere ricostruzioni alternative o censure generiche.
Viene evocato dal ricorrente, ma la Corte rileva che la censura è generica e non autosufficiente.
Viene evocato dal ricorrente in relazione all’appello incidentale, ma la Corte non ne accoglie la doglianza.
È richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e la trascrizione degli elementi necessari a consentire alla Corte la piena cognizione della controversia.
Evocato nei motivi, ma la Corte osserva che la decisione di merito è fondata sulla valutazione delle risultanze probatorie, non su una violazione delle regole di disponibilità della prova.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito ha deciso sulla base delle risultanze probatorie e del giudizio penale.
Evocato in relazione al giudicato interno, ma la censura è ritenuta priva di allegazioni sufficienti.
Richiamato con riguardo alla prescrizione dell’azione di pagamento fondata sugli assegni.
Evocato per gli atti interruttivi della prescrizione, ma il motivo è dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
Richiamato nel motivo relativo alla struttura dell’opposizione a decreto ingiuntivo e alla pretesa interferenza con il processo penale.
Richiamato per sostenere la rilevanza della costituzione di parte civile, ma la Corte osserva che nel giudizio penale non vi era una domanda restitutoria o risarcitoria corrispondente alla pretesa azionata nel civile.
La Corte ricorda che nel giudizio penale l’azione civile può riguardare restituzioni o risarcimento danni; nel caso concreto, però, tale domanda non era stata proposta.
La domanda ex art. 96 c.p.c. è ritenuta non pertinente al giudizio di legittimità e comunque non proposta nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici, autosufficienti e idonei a confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di tesi già svolte o l’assenza di trascrizione degli atti rilevanti comportano inammissibilità.
- Quando un titolo di credito è rilasciato in bianco quanto alla data e la data poi apposta risulti falsa e finalizzata a eludere la prescrizione, il termine prescrizionale decorre dalla sottoscrizione e dalla consegna del titolo, cioè dal momento in cui la promessa di pagamento viene assunta.
- Il giudice civile può valorizzare gli accertamenti di fatto contenuti in una sentenza penale irrevocabile o comunque rilevante quanto ai fatti materiali accertati, nei limiti in cui ciò non implichi automaticamente il trasferimento dell’azione civile dal penale al civile.
- Il trasferimento o la rilevanza dell’azione civile nel processo penale presuppongono una reale coincidenza tra petitum e causa petendi; in difetto di una domanda di restituzione o risarcimento proposta nel penale, non opera alcuna sovrapposizione con una mera pretesa creditoria azionata nel processo civile.
- La violazione delle norme sull’onere della prova non sussiste quando il giudice di merito fonda la decisione sulla complessiva ricostruzione delle risultanze probatorie, anziché su un errato criterio di distribuzione dell’onere probatorio.
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