Cassazione Civile, Ordinanza n. 10602/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Alcuni soggetti, assumendosi proprietari esclusivi di un'area posta sopra un fabbricato, avevano convenuto in giudizio il possessore del bene per ottenerne l'accertamento della proprietà esclusiva, il rilascio dell'area e la riduzione in pristino. Il convenuto aveva chiamato in garanzia la propria dante causa; quest'ultima aveva resistito, eccependo la prescrizione del diritto di superficie degli attori e l'usucapione del manufatto da lei realizzato sull'area. Il Tribunale aveva accolto domanda principale e garanzia, mentre la Corte d'appello aveva riformato integralmente, rigettando entrambe. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 954, 1127, 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato il contratto di compravendita del 1962 dal quale derivava il loro diritto, e che avrebbe errato nel qualificare la posizione giuridica come diritto di superficie estinto per non uso ventennale, anziché come proprietà dell'area e della copertura/soletta soprastante. Contestavano quindi l'interpretazione del titolo e la conseguente qualificazione del diritto trasferito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché i ricorrenti, pur evocando formalmente la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., in realtà proponevano una lettura alternativa del contratto e censuravano il risultato dell'ermeneusi compiuta dal giudice di merito, senza indicare specificamente quali canoni interpretativi fossero stati violati né il modo in cui la Corte d'appello se ne fosse discostata. Ha inoltre osservato che la doglianza sull'art. 1127 c.c. era nuova, perché non risultava affrontata nella sentenza impugnata e non era stata indicata come dedotta nei gradi di merito. Conseguentemente ha confermato il rigetto del gravame e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando i ricorrenti a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende, oltre alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione all'estinzione del diritto di superficie per non uso ventennale
invocato dai ricorrenti sulla proprietà del lastrico/copertura, ma la censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile
la violazione delle norme ermeneutiche contrattuali non può essere dedotta in modo generico, ma va specificato il canone violato e il modo della sua violazione
come per l'art. 1362 c.c., è necessario indicare puntualmente il canone interpretativo asseritamente disatteso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge non consente di sindacare la sola ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito
la decisione conforme alla proposta accelerata consente l'applicazione della disciplina sulle conseguenze processuali previste dalla norma
regola la definizione in camera di consiglio dopo la richiesta della parte di decidere il ricorso
richiamato solo per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata
richiamato solo per escludere incompatibilità
la conferma della proposta ex art. 380-bis c.p.c. legittima la condanna per responsabilità aggravata nei commi 3 e 4
la definizione conforme alla proposta integra una valutazione legale tipica dei presupposti della condanna aggravata
consente la condanna a una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende nei casi previsti dalla norma processuale richiamata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri l'interpretazione di un contratto non è sufficiente richiamare in modo generico gli artt. 1362 e seguenti c.c.: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto del ragionamento decisorio il giudice di merito se ne sia discostato.
- La mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito non integra, di per sé, un vizio deducibile in cassazione, quando l'interpretazione adottata dal giudice sia una delle possibili e plausibili letture del testo negoziale.
- Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se la censura investe soltanto la ricostruzione della fattispecie concreta tramite le risultanze di causa, essa attiene al merito ed è sottratta al sindacato di legittimità.
- Le questioni nuove, non affrontate nella sentenza impugnata e non dimostrate come già dedotte nei gradi di merito con specifica indicazione dell'atto processuale pertinente, sono inammissibili in cassazione.
- Nel procedimento di definizione accelerata, la conferma della proposta di rigetto o inammissibilità può comportare l'applicazione della disciplina sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e delle ulteriori conseguenze economiche previste dalla normativa processuale.
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