Cassazione Civile, Ordinanza n. 06709/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2012, aveva rideterminato con metodo analitico-induttivo il reddito d'impresa e il valore della produzione netta ai fini IRPEF e IRAP, fondando la ripresa su indici di antieconomicità e su incongruenze contabili, tra cui il costo del dipendente superiore al ricavo dell'imprenditore e la mancata annotazione delle merci rimanenti nei registri IVA. La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia e dichiarato inammissibile l'appello incidentale della contribuente, rigettando l'originario ricorso. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, l'omesso esame e la nullità della sentenza per mancata motivazione, sostenendo che la CTR non aveva esaminato l'eccezione di decadenza dell'Ufficio e di illegittimità dell'accertamento perché la contribuente sarebbe stata ammessa al regime premiale degli studi di settore, con conseguente preclusione dell'accertamento analitico-induttivo e riduzione di un anno dei termini di accertamento; inoltre ha censurato la ritenuta legittimità della rettifica, contestando la sufficienza degli indici di antieconomicità e la sussistenza dei requisiti per la presunzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte riferita al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché formulato secondo il vecchio paradigma e, comunque, perché le questioni prospettate erano questioni di diritto e non di fatto; inoltre ha osservato che la CTR aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità l'appello incidentale della contribuente, sicché la censura avrebbe dovuto investire tale ratio processuale. Quanto al vizio ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, la Corte ha escluso la mancanza assoluta di motivazione, avendo la CTR indicato gli elementi posti a base dell'accertamento. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava, sotto la veste di violazione di legge e vizio motivazionale, a ottenere una rivalutazione del merito: la Corte ha ribadito che l'antieconomicità della gestione può legittimare l'accertamento analitico-induttivo e che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
L'antieconomicità della gestione e la discrepanza tra costi e ricavi possono legittimare l'accertamento analitico-induttivo.
art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato come termine di decadenza dall'azione accertativa, riducibile di un anno nel regime premiale degli studi di settore.
art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato, in parallelo all'art. 43 D.P.R. 600/1973, quale termine di decadenza per l'accertamento IVA.
art. 54, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 633 del 1972
Viene richiamato come norma che, nel sistema degli accertamenti IVA, preclude l'uso di presunzioni semplici in presenza dei presupposti del regime premiale.
art. 10, commi 9-13, D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011
Prevede un regime premiale per contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarino ricavi o compensi almeno pari a quelli stimati, con preclusioni probatorie e riduzione dei termini di accertamento.
È il riferimento agli studi di settore richiamato per individuare il regime premiale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di motivazione oggi denunciabile ex n. 5 ha perimetro ridotto e non consente di censurare l'omesso esame di questioni di diritto o la rivalutazione del merito.
È richiamato per denunciare la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione; la Corte esclude che vi fosse tale vizio.
art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992
È la norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene che la CTR l'abbia rispettata.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
È indicato dalla Corte come la corretta norma da evocare per contestare l'inammissibilità dell'appello incidentale per difetto di specificità.
La gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e la loro idoneità probatoria sono valutazioni riservate al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- L'antieconomicità della gestione aziendale, quando emergano rilevanti discrepanze tra costi e ricavi e ulteriori incongruenze contabili, può costituire base presuntiva idonea a legittimare l'accertamento analitico-induttivo.
- Nel giudizio di cassazione non è deducibile, sotto il vizio di motivazione, l'omesso esame di questioni di diritto; il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile un'impugnazione per difetto di specificità, le censure in cassazione devono investire tale autonoma ratio decidendi e non solo il merito della questione sostanziale preclusa.
- La valutazione della ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e la loro idoneità a sorreggere l'accertamento appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come riesame del fatto.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando manchi del tutto l'apparato argomentativo, non quando si intendano contestare insufficienze o non condivisibilità della motivazione.
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