Cassazione Civile, Ordinanza n. 06642/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento penale relativo alla gestione di un sito industriale contenente rifiuti pericolosi e amianto. Il ricorrente, liquidatore della società che aveva operato nello stabilimento, era stato condannato in sede penale per discarica abusiva e per l'aggravamento dell'inquinamento, con statuizioni civili confermate in cassazione. In sede civile, l'ente locale ha chiesto il risarcimento del danno ambientale e il rimborso delle spese sostenute per la messa in sicurezza provvisoria dell'area, oltre al danno all'immagine. Il Tribunale ha riconosciuto il rimborso delle spese di messa in sicurezza e il danno all'immagine; la Corte d'appello ha ridotto la condanna eliminando il danno all'immagine e quantificando in misura percentuale le spese di messa in sicurezza dovute dal ricorrente. Nel ricorso per cassazione il soccombente principale ha dedotto: nullità della sentenza d'appello per mancata fissazione dell'udienza di discussione orale richiesta; violazione delle regole sulla motivazione e sul riparto dell'onere probatorio, sostenendo che la Corte d'appello avesse liquidato in modo apodittico una quota del 40% senza provare specificamente il danno-conseguenza e senza indicare quali spese fossero causalmente riferibili alla sua condotta; violazione delle norme sulla legittimazione attiva in materia di danno ambientale, assumendo che, per effetto della disciplina sopravvenuta, solo il Ministero fosse legittimato; violazione delle norme penali e civilistiche sul giudicato, sul nesso causale e sul danno risarcibile, contestando che la condanna penale precludesse la verifica in sede civile del danno-conseguenza e che si potesse cumulare, in suo danno, il rimborso delle spese comunali con la provvisionale già riconosciuta al Ministero. L'ente locale ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando la revoca del danno all'immagine e sostenendo che vi fossero elementi sufficienti per una liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, perché il ricorrente non aveva dimostrato di avere tempestivamente chiesto la trattazione orale nel termine indicato dalla Corte d'appello; ha rigettato il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo corretta la ricostruzione della Corte territoriale sia quanto al valore vincolante del giudicato penale sulla responsabilità per l'aggravamento del danno, sia quanto alla possibilità di liquidare il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la messa in sicurezza provvisoria, sia quanto alla persistente legittimazione del Comune a coltivare il giudizio relativo a spese già affrontate prima della riforma legislativa. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'ente locale, perché volto in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito sul danno all'immagine, escluso dalla Corte d'appello per difetto di allegazione e prova. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza. È stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 352 c.p.c.
la richiesta di discussione orale doveva essere tempestivamente formulata secondo la scansione procedurale indicata dalla Corte d'appello; in difetto di prova della tempestività, la censura è inammissibile
art. 360 c.p.c.
la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, in particolare l'inammissibilità di censure che mirano a un nuovo esame del merito o a contestare vizi motivazionali non più deducibili nei termini attuali
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione/decisione apparente, ma la censura è stata respinta
art. 112 c.p.c.
richiamato per asserita ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la doglianza è stata ricondotta a una richiesta di riesame del merito
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito
art. 2697 c.c.
invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che il danno-conseguenza deve essere provato, ma la condanna può riguardare il rimborso di costi effettivamente sostenuti e documentati
art. 2043 c.c.
richiamato come norma generale dell'illecito aquiliano; la Corte lo coordina con il principio secondo cui il giudicato penale copre l'accertamento della responsabilità, ma non automaticamente il quantum del pregiudizio civile
art. 2056 c.c.
richiamato per la liquidazione del danno, che deve essere ancorata a criteri coerenti con il pregiudizio provato
art. 1223 c.c.
richiamato per il nesso di causalità giuridica tra fatto illecito e danno risarcibile; la Corte distingue tra fatto già accertato e concreta quantificazione delle conseguenze patrimoniali
art. 1226 c.c.
richiamato in tema di liquidazione equitativa, ammessa solo quando vi sia un danno provato ma di difficile precisazione quantitativa
art. 40 c.p.
richiamato dal ricorrente per la causalità omissiva; la Corte reputa infondata la censura alla luce dell'accertamento dell'aggravamento del danno e del rimborso delle spese documentate
art. 311 d.lgs. 152/2006
la disciplina del danno ambientale, nel testo applicabile, concentra la tutela sulla riparazione primaria, complementare e compensativa e, se necessario, sul rimborso dei relativi costi; la sopravvenuta restrizione della legittimazione al Ministero non travolge i giudizi già instaurati né la domanda relativa a spese già sostenute
art. 18 l. 349/1986
richiamato per affermare la legittimazione del Comune secondo la disciplina vigente all'epoca dei fatti e della costituzione di parte civile
art. 221 l. 77/2020
richiamato in relazione alla trattazione scritta del giudizio d'appello nel periodo emergenziale
art. 578 c.p.p.
la decisione penale che, pur dichiarando estinto il reato, lascia ferme le statuizioni civili forma giudicato sulla domanda civile e vincola nei successivi giudizi tra le stesse parti
art. 539 c.p.p.
la condanna generica e la provvisionale possono essere pronunciate anche quando la prova del quantum sia incompleta
art. 651 c.p.p.
l'efficacia del giudicato penale nel civile riguarda l'accertamento del fatto, dell'illiceità e dell'attribuibilità all'imputato, non le conseguenze economiche del fatto illecito
art. 538 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per contestare il rapporto tra statuizioni penali e civili
art. 568 c.p.p.
non citato nel testo fornito
Massime di principio
- Quando una pronuncia penale definitiva ha mantenuto ferme le statuizioni civili, il giudicato penale vincola il giudice civile quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità e dell'attribuibilità all'imputato, ma non si estende automaticamente alla quantificazione delle conseguenze economiche del fatto.
- Nel danno ambientale la tutela è orientata, in via prioritaria, alla riparazione del pregiudizio in natura; se il ripristino non è stato completo, può essere posto a carico del responsabile il rimborso dei costi delle misure di prevenzione, messa in sicurezza o riparazione effettivamente sostenute e documentate.
- La sopravvenuta concentrazione della legittimazione attiva in capo al Ministero dell'ambiente non priva di efficacia i giudizi già instaurati da enti territoriali e non rende inammissibili le domande riferite a spese già sopportate in epoca anteriore alla riforma.
- La liquidazione equitativa del danno non può sostituire la prova dell'esistenza del pregiudizio; può solo colmare l'imprecisione quantitativa di un danno già dimostrato.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o contestare la scelta, da parte del giudice di merito, delle prove ritenute più persuasive, salvo i limiti oggi consentiti dal vizio di motivazione nei casi tipizzati.
- Il danno all'immagine di un ente pubblico non può essere liquidato richiamando automaticamente parametri economici riferiti a voci di danno patrimoniale diverse, se il pregiudizio non sia stato specificamente allegato e provato.
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