Cassazione Civile, Ordinanza n. 06639/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento collegato all'acquisto di un impianto fotovoltaico. Gli acquirenti avevano ottenuto in primo grado la revoca del decreto ingiuntivo emesso per il saldo del finanziamento, deducendo che il fornitore dell'impianto aveva gravemente inadempiuto: l'impianto non avrebbe avuto la potenza promessa, non sarebbe stato possibile accedere al Quarto Conto Energia per il ritardo nella pratica, e ciò avrebbe inciso sulla capacità di sostenere le rate; era stata inoltre richiamata una sanzione AGCM per pratiche commerciali ingannevoli. La Corte d'appello ha però riformato la decisione, ritenendo applicabile la disciplina del credito ai consumatori ma anche la decadenza dalla garanzia per vizi/non conformità, e ha considerato tardiva la denuncia dei vizi perché effettuata oltre il termine di due mesi dalla loro percezione, che secondo la Corte coincideva al più tardi con la messa in funzione dell'impianto. Nel ricorso per cassazione i consumatori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 121 e 125 quinquies TUB, sostenendo che per agire contro il finanziatore fosse sufficiente la messa in mora del fornitore e l'inadempimento non di scarsa importanza, senza necessità di rispettare la decadenza consumeristica; 2) violazione delle norme del codice del consumo in tema di garanzia per vizi e difetto di conformità, lamentando che la Corte avesse erroneamente ritenuto tardiva la denuncia e non avesse valorizzato la presunzione di esistenza del difetto entro sei mesi; 3) violazione dell'art. 1495, comma 2, c.c. per asserita occultazione dei vizi e per carenza di motivazione; 4) violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c. per mancata ammissione delle prove richieste, utili a dimostrare il momento di emersione dei vizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione della resistente sulla nullità della notifica del ricorso, rilevando che la notificazione telematica del ricorso nativo digitale e il successivo deposito cartaceo, corredato di attestazione di conformità, non determinavano improcedibilità o inammissibilità; in ogni caso, la costituzione della controricorrente e le difese nel merito avevano sanato ogni eventuale vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Nel merito, la Corte ha affermato che l'art. 125 quinquies TUB consente l'azione diretta del consumatore verso il finanziatore nei contratti di credito collegati, ma tale tutela si innesta sulla disciplina complessiva applicabile al rapporto, sicché restano necessari la messa in mora del fornitore e il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla disciplina consumeristica per far valere i vizi o la non conformità del bene. È stato quindi confermato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato la decadenza, ritenendo tardiva la denuncia dei vizi perché effettuata oltre due mesi dalla loro percezione o percepibilità. I motivi successivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state compensate per la novità della questione interpretativa relativa all'art. 125 quinquies TUB.
Norme richiamate
definisce il contratto di credito collegato e inquadra la fattispecie del credito al consumo finalizzato all'acquisto di un bene specifico
nei contratti di credito collegati consente la risoluzione del contratto di credito per inadempimento del fornitore, previa messa in mora, quando ricorrono le condizioni di gravità ex art. 1455 c.c.; la tutela del consumatore si aggiunge agli altri rimedi, ma non li sostituisce né elide le regole su decadenza e prescrizione della garanzia del bene
l'inadempimento del fornitore deve essere di non scarsa importanza per legittimare la risoluzione del contratto presupposto e, di riflesso, l'azione contro il finanziatore
richiamato come disciplina della conformità del bene di consumo nel rapporto di vendita
richiamato come disciplina dei rimedi del consumatore in caso di difetto di conformità
prevede il termine di decadenza per la denuncia dei difetti di conformità; la Corte lo raccorda con l'art. 125 quinquies TUB e ne afferma l'applicabilità al caso
richiamato dai ricorrenti sulla garanzia per vizi; la Corte ritiene comunque tardiva la denuncia e non rilevante l'asserita occultazione dei vizi ai fini del decisum
richiamato in relazione alla doglianza sulla valutazione delle prove e sulla mancata ammissione istruttoria
richiamato in relazione alla doglianza sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori
la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato; principio applicato alla notificazione del ricorso
richiamato nel contesto del deposito del ricorso e della possibile sanatoria mediante attestazione di conformità
consente il deposito successivo dell'asseverazione di conformità nei limiti indicati dalla Corte
disciplina la notificazione telematica degli atti da parte degli avvocati e l'attestazione di conformità quando si estragga copia informatica da atto analogico
richiede l'attestazione di conformità della copia analogica quando il deposito dell'atto notificato non può avvenire telematicamente
prevede la nullità delle notificazioni quando manchino i requisiti previsti dalla legge, ma tale nullità è comunque soggetta al principio del raggiungimento dello scopo
art. 16-undecies d.l. n. 179/2012
disciplina le modalità di apposizione dell'attestazione di conformità nelle copie informatiche e nelle notifiche telematiche
le copie analogiche del documento informatico hanno efficacia probatoria se conformi; la Corte lo valorizza come norma di chiusura per la verifica della copia depositata
Massime di principio
- Nel credito al consumo collegato a un contratto di fornitura, la disciplina dell'art. 125 quinquies TUB non opera in modo isolato, ma va coordinata con le regole generali e consumeristiche sul difetto di conformità e sulla decadenza dalla denuncia dei vizi.
- Per ottenere la risoluzione del contratto di credito collegato non è necessario agire giudizialmente anche contro il fornitore, ma è necessario che il giudice accerti incidenter tantum i presupposti dell'inadempimento del fornitore, ivi compreso il rispetto dei termini di denuncia e la gravità dell'inadempimento.
- L'azione del consumatore contro il finanziatore è una tutela aggiuntiva e non sostitutiva: non consente di eludere i termini decadenziali previsti per far valere i vizi o la non conformità del bene acquistato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione del fatto, poiché il controllo della Cassazione riguarda solo l'esistenza del minimo costituzionale della motivazione e non il riesame del merito.
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo e la controparte si costituisce svolgendo difese nel merito, senza allegare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
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