Cassazione Civile, Ordinanza n. 06638/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento garantito da pegno su titoli: il cliente ha chiesto di ottenere la restituzione della somma corrispondente al valore dei titoli concessi in pegno, sostenendo che il finanziamento non fosse mai stato erogato, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e la cancellazione di una segnalazione in CRI. La banca ha resistito e proposto domanda riconvenzionale per il saldo del presunto mancato rimborso del finanziamento. In primo grado la domanda principale è stata rigettata e quella riconvenzionale accolta, anche sulla base di una dichiarazione del cliente ritenuta confessoria circa l’avvenuta erogazione del prestito. In appello il cliente ha insistito su più profili: mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro soggetto firmatario del contratto, errata attribuzione di valore confessorio a una sua comunicazione alla banca, necessità di revocare/invalidare quella dichiarazione ex art. 2732 c.c., erronea valutazione delle prove documentali e contabili sull’erogazione, impossibilità di modifiche verbali di un contratto soggetto all’art. 117 TUB, e erroneità dell’accoglimento della riconvenzionale per asserita non contestazione dei conteggi. La Corte d’appello ha respinto il gravame e il cliente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi sostanzialmente volti a contestare: litisconsorzio necessario, confessione/valore della comunicazione, revoca della confessione, valutazione delle prove, violazione della forma scritta imposta dal TUB, e non contestazione dei conteggi della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, trattandosi di obbligazione solidale, non sussisteva litisconsorzio necessario con l’altro firmatario del finanziamento; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a contestare un apprezzamento di fatto e comunque privi di specificità, oltre che non confrontati con la ratio decidendi alternativa fondata su ulteriori elementi probatori dell’avvenuta erogazione; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per difetto di specificità e per indebita richiesta di rivalutazione del merito; ha ritenuto il quinto motivo non attinente alla statuizione di merito, poiché riferito al solo rigetto della sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; ha infine dichiarato inammissibile il sesto motivo perché mirava a sindacare in cassazione una valutazione riservata al giudice di merito sulla non contestazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente nel primo motivo per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio
richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di litisconsorzio necessario
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
richiamati dal ricorrente per sostenere l’assetto del rapporto di finanziamento e della partecipazione del coobbligato
parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato nei motivi secondo e terzo in tema di interpretazione della dichiarazione e della disciplina della confessione
richiamato per sostenere il carattere confessorio della dichiarazione e la sua efficacia probatoria
richiamato per contestare la valutazione delle prove e della dichiarazione
richiamato per dedurre motivazione apparente o mancante
invocato per chiedere la revoca/invalidazione della dichiarazione asseritamente confessoria in presenza di errore di fatto
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al principio di non contestazione
richiamato nel quarto motivo in tema di disconoscimento della documentazione
richiamato nel quarto motivo in tema di verificazione/disconoscimento dei documenti
richiamato più volte dal ricorrente in tema di onere della prova sull’erogazione del finanziamento
richiamato per sostenere che la modifica dell’originario contratto non potesse avvenire verbalmente
richiamato nel quinto motivo in tema di forma degli atti e modificazioni contrattuali
richiamato con riferimento all’istanza di sospensione del giudizio per la querela di falso
richiamato dalla Corte per escludere il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali e per affermare l’inefficacia nei confronti del coobbligato della sentenza resa contro altro coobbligato
usato dalla Corte come parametro di specificità del ricorso per cassazione
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato dalla Corte per delimitare il vizio di motivazione nel giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nei rapporti di finanziamento con obbligazione solidale non sussiste litisconsorzio necessario tra i coobbligati: la sentenza resa nei confronti di uno non spiega efficacia diretta nei confronti dell’altro, né determina di per sé un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tale da imporre l’integrazione del contraddittorio.
- L’attribuzione a una dichiarazione di parte di valore confessorio è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non è sindacabile se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: la mancata censura di una ratio autonoma e sufficiente rende inammissibili anche le doglianze che colpiscono altre argomentazioni della decisione.
- La revoca o l’invalidazione della confessione ex art. 2732 c.c. deve essere dedotta con specificità, indicando puntualmente l’errore di fatto e senza trasformare il motivo in una rivalutazione del merito o delle prove.
- Il controllo di legittimità non consente di rivalutare documenti, contabili e altri elementi probatori: le doglianze che mirano in sostanza a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito sono inammissibili.
- La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede di misurarsi con la concreta portata delle allegazioni e delle difese: l’apprezzamento della sussistenza o meno della contestazione è tipicamente di merito e non è riesaminabile in cassazione se la motivazione è sufficiente.
- È inammissibile il motivo che impugni un’affermazione della sentenza non decisiva o riferita a una statuizione diversa da quella gravata, poiché anche l’eventuale errore su tale affermazione non incide sul decisum.
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