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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06640/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un accordo transattivo del 1993 per la fornitura di olio, in esecuzione del quale era stato emesso un assegno poi rimasto insoluto. In sede penale l'amministratore della società debitrice era stato condannato per avere contratto l'obbligazione con il proposito di non adempierla, con riconoscimento del diritto della danneggiata al risarcimento da liquidarsi separatamente. La creditrice ha quindi agito in sede civile per ottenere il danno patrimoniale e morale. Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda, liquidando il danno patrimoniale nella misura dell'importo rimasto insoluto, con interessi e rivalutazione, e rigettando il danno morale. La Corte d'appello ha confermato. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: violazione degli artt. 113, 132 comma 2 n. 4 e 2043 c.c., per avere la corte di merito liquidato il danno in misura pari all'obbligazione inadempiuta senza spiegare ragioni di fatto e di diritto e senza individuare un effettivo danno-conseguenza e il nesso causale; omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la transazione aveva solo differito il pagamento senza ridurre il credito e che il credito era già stato ammesso al passivo del fallimento; violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, assumendo che la decisione di appello avesse sostanzialmente ridotto il quantum e quindi escluso la soccombenza piena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte d'appello avesse correttamente qualificato il danno risarcibile come danno-conseguenza ex art. 1223 c.c., da reintegrare in modo effettivo e integrale, con possibile detrazione di quanto già percepito in sede fallimentare per effetto della compensatio lucri cum damno. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 91 c.p.c., richiamando il principio di causalità nella regolazione delle spese e osservando che la parte ricorrente era rimasta soccombente nel giudizio di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatto sono state ritenute inammissibili perché, nella sostanza, dirette a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la liquidazione del danno in assenza di una base normativa specifica; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per lamentare la mancanza di adeguata motivazione; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'individuazione del danno e del nesso causale; la Corte ha ribadito che il risarcimento deve corrispondere al danno-conseguenza effettivamente provato.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno da fatto illecito va risarcito nei limiti delle conseguenze immediate e dirette dell'evento, come danno-conseguenza da reintegrare integralmente.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono il criterio della soccombenza, valutata secondo il principio di causalità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di diritto o di omesso esame in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
  • Il risarcimento del danno da fatto illecito deve essere commisurato al danno-conseguenza effettivamente derivato dall'illecito e deve tendere alla reintegrazione integrale del patrimonio leso, anche quando la liquidazione avvenga in via equitativa.
  • La liquidazione del danno può essere parametrata all'importo dell'obbligazione rimasta inadempiuta solo se tale importo corrisponde, in concreto, alla perdita patrimoniale causalmente derivata dal fatto illecito, ferma la detrazione di quanto già percepito a titolo di compensatio lucri cum damno.
  • Ai fini delle spese processuali rileva il principio di causalità: soccombe e sopporta le spese chi ha dato causa al processo o al suo protrarsi con la propria condotta o con la resistenza infondata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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