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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06637/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da ventisette mutui fondiari contenenti una clausola multicurrency: la mutuataria aveva la facoltà di indicare periodicamente la valuta estera da utilizzare per la provvista e sosteneva che la banca si fosse obbligata ad acquistare effettivamente tale valuta sul mercato estero e a rivenderla al momento della restituzione. La società attrice, divenuta cessionaria dei diritti delle originarie mutuatari, ha chiesto la restituzione della differenza tra il capitale erogato e quanto complessivamente restituito, assumendo che la banca non avesse provato di avere adempiuto all’obbligo di acquisto della valuta e che quindi l’eccedenza versata fosse indebitamente percepita, con richiesta anche di maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione meramente per relationem e violazione dei canoni di interpretazione del contratto, sostenendo che la Corte territoriale avesse mal qualificato la pattuizione come mera indicizzazione al cambio e non come obbligo della banca di procurare la valuta estera; 2) violazione degli artt. 1374 e 1375 c.c. e vizi motivazionali, assumendo che l’obbligo di acquisto della valuta discendesse anche da integrazione e buona fede; 3) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che, dedotto l’inadempimento della banca, spettasse a quest’ultima provare l’esatto adempimento secondo il principio di vicinanza della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte d’appello, pur sintetica e per relationem, era autonoma, autosufficiente e frutto di un vaglio critico proprio; inoltre l’interpretazione delle clausole contrattuali operata dal giudice di merito era una delle interpretazioni plausibili e non risultava manifestamente illogica o contraria ai canoni ermeneutici. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: la censura sulla motivazione apparente non era fondata, mentre la dedotta violazione degli artt. 1374 e 1375 c.c. era formulata in modo generico, privo di specificità e, per quanto emerge, anche nuova. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato la domanda come azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; pertanto gravava sull’attrice la prova dell’indebito e dei presupposti della ripetizione, non essendo sufficiente invocare il regime probatorio dell’azione di inadempimento senza censurare la qualificazione della domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione per relationem è infondata quando la sentenza d'appello conserva autonomia argomentativa e consente di comprendere il percorso decisorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una mera contrapposizione tra lettura della parte e lettura del giudice di merito; deve indicare specificamente il vizio denunciato.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    La violazione dei canoni ermeneutici è deducibile solo indicando quali regole siano state violate e in che modo il giudice se ne sia discostato.

  • art. 1374 c.c.

    La parte non ha specificato in modo autosufficiente quali fonti di integrazione del contratto sarebbero state disattese.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede integrativa non può essere invocata con doglianza generica e, se il tema non è stato trattato nel merito, la censura è inammissibile.

  • art. 1218 c.c.

    Il regime probatorio dell'inadempimento non si applica se la domanda è stata qualificata come ripetizione di indebito e tale qualificazione non viene specificamente censurata.

  • art. 2697 c.c.

    In azione di ripetizione di indebito è l'attore a dover provare i presupposti dell'indebito; la doglianza sull'onere della prova è inammissibile se non contesta la qualificazione della domanda.

  • art. 2033 c.c.

    Chi agisce per la ripetizione dell'indebito deve provare la sussistenza dei presupposti della ripetizione.

  • art. 1224, secondo comma, c.c.

    Era stata chiesta anche la liquidazione del maggior danno da ritardo, ma la domanda è stata respinta unitamente alla pretesa restitutoria.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale di legittimità.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati scrutinati come vizi di violazione di legge e nullità della sentenza; il ricorso non ha superato i requisiti di specificità e autosufficienza.

  • art. 366 c.p.c.

    È necessario indicare specificamente il contenuto delle censure, gli atti processuali rilevanti e dove le questioni sono state dedotte; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima se la sentenza d'appello mostra un autonomo vaglio critico della decisione richiamata e consente di individuare le ragioni della conferma.
  • La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile o infondata se si limita a contrapporre una lettura alternativa senza indicare puntualmente quali regole ermeneutiche siano state violate.
  • Nel giudizio di cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha qualificato la domanda come ripetizione di indebito, non è sufficiente invocare il regime probatorio dell'inadempimento senza contestare quella qualificazione.
  • In azione di ripetizione di indebito l'onere di provare i presupposti dell'indebito grava sull'attore, non sul convenuto, salvo che sia diversamente qualificata e censurata la domanda.
  • La deduzione di violazione degli artt. 1374 e 1375 c.c. richiede specificità: occorre indicare quale obbligo integrativo sarebbe sorto e in che atto del giudizio di merito la questione sia stata devoluta.
  • Le doglianze che mirano solo a una diversa ricostruzione del fatto o a una diversa valutazione del materiale probatorio non integrano i vizi di legittimità denunciabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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