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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06643/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso proposta da un contribuente per contestare la genuinità di alcune dichiarazioni dei redditi (modelli Unico relativi agli anni d’imposta 2007-2010) prodotte dall’Agenzia delle Entrate in un diverso giudizio tributario relativo all’impugnazione di un avviso di accertamento. Il querelante sosteneva che le copie depositate dall’Ufficio fossero diverse dagli originali da lui trasmessi telematicamente tramite intermediario abilitato, in particolare perché riportavano, nel quadro della residenza anagrafica, un indirizzo che egli assumeva non corrispondente a quello indicato negli originali e comunque aggiunto/alterato. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela; la Corte d’appello, invece, l’aveva ritenuta ammissibile ma infondata nel merito, osservando che la divergenza era solo apparente, poiché le copie estratte dal cassetto fiscale risultavano completate automaticamente con alcuni dati (residenza, numero di protocollo, data di presentazione) anche se non inseriti materialmente dal contribuente all’atto dell’invio. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto apparente la discrasia; omesso esame di un fatto decisivo, per non avere valorizzato la difformità tra le dichiarazioni prodotte; violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte posto a fondamento della decisione semplici copie fotostatiche senza adeguata prova della loro rispondenza agli originali; violazione dell’art. 91 c.p.c., per la condanna alle spese. L’Agenzia ha resistito eccependo anche profili di nullità della notifica e l’infondatezza/inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di nullità della notifica del ricorso, affermando che, nel caso di specie, trovava applicazione l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, il quale richiama l’art. 43 r.d. n. 1611 del 1933 e attribuisce solo una facoltà di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, senza prevedere alcuna nullità della notifica eseguita presso l’ufficio distrettuale che aveva seguito il giudizio di merito. Nel merito, i primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito e delle risultanze probatorie, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; la Corte ha ribadito che il preteso vizio ex art. 360, n. 5, non sussiste quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, anche se non siano state esaminate tutte le prove. Anche il quarto motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato inammissibile, perché la regolazione delle spese e la loro eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il solo limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. n. 1611 del 1933

    L’eccezione di nullità della notifica è stata superata perché la disciplina speciale richiamata dal d.l. n. 193 del 2016 non prevede la nullità dedotta; la notifica presso l’ufficio distrettuale dell’Avvocatura che aveva rappresentato la parte in merito è stata ritenuta valida.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016

    La norma è stata letta come disposizione che richiama l’art. 43 r.d. n. 1611 del 1933 e attribuisce all’Agenzia la facoltà di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, senza introdurre una nullità della notifica.

  • art. 43 r.d. n. 1611 del 1933

    È richiamato come disciplina applicabile in tema di rappresentanza e difesa dell’Amministrazione, in collegamento con la facoltà di avvalimento dell’Avvocatura dello Stato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono state ritenute inammissibili perché, nella sostanza, miravano a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il presunto omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La doglianza è stata ricondotta a una contestazione dell’apprezzamento delle prove e della ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è stata considerata, in realtà, una critica alla valutazione delle prove e non una corretta denuncia di violazione dell’onere della prova.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese è stata reputata censurabile solo per violazione del principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese; altrimenti la liquidazione e la compensazione restano rimesse al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non sussiste quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se non siano state esaminate tutte le singole risultanze istruttorie.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare genericamente l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti del sindacato di legittimità effettivamente consentito.
  • La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se si risolve, in sostanza, in una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove, anziché in un vero errore sull’individuazione dell’onere probatorio.
  • In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione sull’opportunità della compensazione e sulla quantificazione delle spese appartiene al giudice di merito.
  • Quando la disciplina speciale consente alla parte pubblica di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato come mera facoltà, la notificazione dell’atto presso l’ufficio dell’Avvocatura che ha seguito il giudizio di merito non è nulla per il solo mancato rispetto di una diversa modalità formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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