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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00317/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il recupero, mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento, di un rimborso IRPEF pari a euro 7.132,92 che era stato riconosciuto a un ex dipendente ESSO sulle somme percepite a titolo di indennità di previdenza complementare. La CTR del Lazio aveva confermato l’annullamento dell’atto, ritenendo corretto il rimborso in applicazione del regime fiscale dei rendimenti maturati fino al 31.12.2000, soggetti a ritenuta del 12,50% se provenienti dall’investimento sul mercato del capitale accantonato. L’Agenzia ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione delle norme sul trattamento tributario delle prestazioni dei fondi previdenziali integrativi e dell’art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto provata la natura di "rendimento" delle somme senza verificare se e in quale misura esse derivassero da effettivi investimenti sul mercato e senza adeguata documentazione. Il contribuente resiste e propone ricorso incidentale articolato in sei motivi: eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso principale per errore nel nome del resistente; deduce poi che l’appello dell’Ufficio avrebbe introdotto domande/eccezioni nuove vietate dagli artt. 57 d.lgs. 546/1992 e 345 c.p.c.; lamenta omessa pronuncia sulla relativa eccezione; denuncia ulteriori vizi formali e motivazionali della cartella/notifica; contesta l’illegittimità del controllo automatizzato e la decadenza del potere di accertamento; infine censura la compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte respinge le eccezioni preliminari del contribuente sull’erronea indicazione della parte intimata, ritenendo ammissibile il ricorso principale perché il mero errore materiale nel cognome non impediva l’identificazione certa del destinatario. Rigetta anche i primi due motivi del ricorso incidentale, dichiarando inammissibili il terzo, il quarto e il quinto, e assorbito il sesto. Accoglie invece il ricorso principale dell’Agenzia, rilevando che la CTR non aveva verificato, in concreto, se le somme fossero effettivamente riconducibili a rendimento da investimento sul mercato del capitale accantonato e che tale prova incombeva sul contribuente che intendeva beneficiare della ritenuta del 12,50%. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della questione fiscale e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.

    indicazione delle parti nel ricorso per cassazione

    L’erronea o omessa indicazione della parte intimata non comporta inammissibilità se il destinatario è comunque identificabile con certezza dal contenuto complessivo del ricorso o dagli atti dei gradi precedenti.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    divieto di domande nuove in appello nel processo tributario

    Il divieto di ius novorum opera nei confronti del contribuente; per l’Amministrazione la preclusione deriva soprattutto dal divieto di modificare la motivazione dell’atto impositivo, non dalla sola norma processuale.

  • art. 345 c.p.c.

    divieto di domande ed eccezioni nuove in appello

    Richiamato dal contribuente, ma ritenuto non fondante la doglianza in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario.

  • artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. n. 917/1986

    regime di tassazione separata

    Per le prestazioni in capitale dei fondi previdenziali integrativi, la sorte capitale è assoggettata a tassazione separata, mentre il rendimento netto maturato fino al 31.12.2000 può beneficiare della ritenuta del 12,50%.

  • art. 48, lett. a), TUIR vigente ratione temporis

    Richiamato dall’Agenzia per la disciplina fiscale applicabile al caso.

  • art. 2697 c.c.

    Spetta al contribuente che invoca il trattamento più favorevole provare la concreta esistenza e quantificazione del rendimento da investimento su cui applicare la ritenuta del 12,50%.

  • art. 6 L. n. 482/1985

    Prevede la ritenuta del 12,50% sulle somme qualificabili come rendimento netto da investimento.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato nel motivo sulle asserite carenze di motivazione della cartella.

  • art. 21-septies L. n. 241/1990

    Richiamato nel motivo sui vizi formali dell’atto impugnato.

  • art. 3 L. n. 890/1982

    Richiamato in relazione alla notificazione della cartella a mezzo posta.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in relazione alla notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel motivo che contesta il controllo automatizzato e la legittimità dell’iscrizione a ruolo.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal contribuente come atto che avrebbe dovuto precedere il ruolo, secondo la sua prospettazione.

  • art. 43 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal contribuente per la dedotta decadenza del potere di accertamento/riscossione.

  • art. 360 c.p.c.

    Base normativa dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Richiamato dal contribuente in modo non decisivo nella prospettazione dell’inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Rilevato il presupposto per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l’errore materiale nell’indicazione del nome o cognome della parte intimata non determina inammissibilità quando il destinatario sia comunque identificabile con certezza dal contesto dell’atto e dagli atti del processo.
  • Nel processo tributario il divieto di domande nuove in appello non può essere letto in modo autonomo rispetto alla struttura impugnatoria del giudizio: l’Amministrazione non può mutare i termini della pretesa contenuti nell’atto impugnato, ma può precisare o sviluppare difese che non introducano una diversa causa petendi.
  • Le mere difese dell’Ufficio non equivalgono a eccezioni nuove vietate in appello se non ampliano l’oggetto del giudizio oltre i presupposti di fatto e di diritto già posti a base dell’atto impositivo.
  • Quando il contribuente pretende l’applicazione della ritenuta del 12,50% sulle somme erogate da un fondo previdenziale integrativo, deve provare che una parte dell’indennità deriva effettivamente da rendimento netto ottenuto dall’investimento sul mercato del capitale accantonato.
  • Il giudice di merito, per applicare il regime più favorevole sui rendimenti dei fondi previdenziali, deve verificare in concreto la natura del rendimento, la sua quantificazione e il nesso con l’impiego sul mercato delle somme accantonate; in mancanza di tale verifica la decisione è censurabile in cassazione.
  • La ripartizione dell’onere probatorio segue il criterio dell’art. 2697 c.c.: chi invoca un trattamento fiscale agevolato o più favorevole deve dimostrarne i presupposti fattuali specifici.
  • Le censure di legittimità formulate in modo promiscuo, sovrapponendo violazione di legge, omessa pronuncia, nullità e omesso esame del fatto, risultano inammissibili quando non consentano di individuare con precisione il vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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