Cassazione Civile, Ordinanza n. 34515/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2011, emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con cui erano recuperate maggiori imposte, interessi e sanzioni per l’utilizzo di fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti emesse da più soggetti considerati "cartiere". In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo limitatamente all’IRAP e rigettato nel resto; in appello la CTR Campania aveva riqualificato le operazioni come soggettivamente inesistenti, accogliendo parzialmente l’appello della contribuente sul recupero ai fini IRES ma escludendo la detraibilità dell’IVA. La società ricorrente deduceva: 1) motivazione apparente, abnormità e travisamento dei fatti processuali, oltre a violazione delle norme sull’onere della prova e sulla detraibilità IVA, sostenendo che la CTR avesse ritenuto provata la connivenza o la conoscibilità della frode senza adeguati elementi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato un decreto di archiviazione penale nei confronti dei soggetti coinvolti. L’Agenzia, con ricorso incidentale, denunciava a sua volta motivazione apparente e violazione delle norme fiscali e probatorie, sostenendo però che la CTR avesse erroneamente limitato la propria valutazione agli aspetti formali e documentali, senza applicare correttamente i principi sull’onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso principale della società contribuente; ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia e ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi affermati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente perché la sentenza della CTR, pur eventualmente errata nel merito, era comunque dotata di una motivazione percepibile e superiore al minimo costituzionale. Ha inoltre escluso che il decreto di archiviazione penale imponesse alcun vincolo al giudice tributario. Ha invece ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia perché la CTR aveva valorizzato la sola documentazione contabile e il pagamento dei costi come prova dell’effettività delle operazioni, in contrasto con il principio per cui, quando l’Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, la mera regolarità formale delle scritture e delle fatture non basta a provare la realtà delle operazioni, essendo necessario un riscontro sostanziale dell’esistenza delle prestazioni.
Norme richiamate
art. 36 d. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente nel processo tributario.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
indicato tra le norme che impongono una motivazione idonea a rendere percepibile l’iter logico della decisione.
art. 111 Cost., comma 6
richiamato per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come veicolo per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge in tema di onere della prova e disciplina IVA/fiscale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte precisa che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla società in tema di detrazione dell’IVA.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dall’Agenzia tra le norme violate dalla CTR nel trattamento delle operazioni contestate.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dall’Agenzia nel motivo di ricorso incidentale sul corretto trattamento fiscale delle operazioni.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dall’Agenzia quale base per il recupero a fini reddituali.
richiamato dall’Agenzia in relazione alla deducibilità dei costi.
richiamato da entrambe le parti per il riparto dell’onere della prova.
invocato dalla società in relazione alla valutazione delle prove.
richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale.
richiamato dall’Agenzia in tema di presunzioni semplici.
richiamato dall’Agenzia in tema di presunzioni semplici.
art. 7 d. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dall’Agenzia sulla disciplina probatoria nel processo tributario.
richiamato in relazione alla revocazione per errore di fatto in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova.
richiamato quale base del decreto di archiviazione, ritenuto privo di efficacia preclusiva nel giudizio tributario.
art. 21-bis d. Lgs. n. 87 del 2024
menzionato per escluderne l’applicazione al caso, poiché riferito solo a specifiche sentenze penali e non ai decreti di archiviazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l’attestazione dei presupposti processuali in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la decisione sia sbagliata nel merito.
- Nel processo tributario, il decreto di archiviazione penale non vincola il giudice civile o tributario e non impedisce una autonoma valutazione dei fatti e delle prove.
- In tema di operazioni contestate come oggettivamente inesistenti, l’Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, ma il contribuente, per conservare detrazione IVA e deduzione dei costi, deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni; la sola regolarità formale delle fatture, della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente.
- L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando attiene a una svista sul fatto probatorio e non alla sua valutazione, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto nei casi previsti dalla legge.
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