Cassazione Civile, Ordinanza n. 34462/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2006, con cui veniva contestata a una contribuente l’omessa dichiarazione di ricavi per oltre 304.000 euro, sulla base di indagini bancarie che avevano valorizzato versamenti e prelevamenti sui conti correnti intestati alla contribuente e a familiari. La contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione per mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie e la violazione delle regole sul contraddittorio e sulla prova presuntiva. Dopo un primo accoglimento in CTP e un parziale accoglimento in CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 51 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che alcuni prelevamenti dovevano riferirsi al pagamento in contanti delle retribuzioni dei dipendenti nel settore edile; con il secondo ha denunciato vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per asserita insufficienza argomentativa della sentenza di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, perché privo di legittimazione passiva e processuale dopo il subentro dell’Agenzia delle Entrate nei rapporti tributari; ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché risolventesi in una censura di merito, incompatibile con il giudizio di cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché deduceva un vizio motivazionale non più sindacabile nei termini pretesi, essendo censurabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo o le anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 32 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati come disciplina delle indagini bancarie e della rettifica del reddito; la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché i motivi sono inammissibili come censure di fatto.
artt. 51 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati in relazione ai poteri istruttori e all’accertamento in materia IVA; la Corte non ne esamina il contenuto sostanziale per difetto di ammissibilità dei motivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo formulato come violazione di legge è stato ritenuto, in concreto, una richiesta di rivalutazione del merito e quindi inammissibile in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione o alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è più consentita la censura di mera insufficienza argomentativa.
Richiamato quale fonte della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamata come legge di conversione del D.L. n. 83/2012.
Utilizzato per interpretare la riforma del vizio di motivazione in senso conforme alla riduzione al minimo costituzionale del controllo.
Cass., Sez. Un., nn. 3116 e 3118 del 2006
Richiamate per affermare la legittimazione esclusiva dell’Agenzia delle Entrate nei giudizi relativi a rapporti tributari instaurati dopo il 1° gennaio 2001.
Cass., Sez. V, n. 7378/2020
Richiamata per escludere la legittimazione passiva del Ministero nei giudizi tributari successivi alla creazione dell’Agenzia.
Cass. n. 29404 del 2017
Richiamata per ribadire che in cassazione non è consentita la rivalutazione delle risultanze di fatto.
Cass. n. 9097 del 2017
Richiamata nel medesimo senso, contro la trasformazione del ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito.
Cass. n. 6519 del 2019
Richiamata per escludere censure volte a sostituire la lettura dei fatti data dal giudice di merito con quella proposta dalla parte.
Cass., Sez. Un., n. 8053 del 7 aprile 2014
Richiamata come arresto di riferimento sulla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e sulla nozione di anomalia motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito prospettare, sotto veste di violazione di legge, una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione o delle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; è esclusa la censura di semplice insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
- Nei giudizi tributari instaurati dopo il 1° gennaio 2001, la legittimazione passiva sostanziale e processuale spetta all’Agenzia delle Entrate, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze è privo di legittimazione, salvo ipotesi specifiche non ricorrenti nel caso esaminato.
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