Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposte dichiarate e non versate per l’anno d’imposta 2012, notificata dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dalla società nel settembre 2014. In primo grado era stata annullata la cartella limitatamente a interessi moratori e aggi; in appello la CTR Umbria aveva confermato l’annullamento di tali voci e aveva inoltre ridotto le sanzioni a un terzo, ritenendo che, per effetto della procedura concorsuale, non fossero dovuti oneri accessori pieni e che la disciplina fiscale dovesse coordinarsi con quella fallimentare. In cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’ADER hanno denunciato: (1) violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la cartella in pendenza di concordato ha natura anche partecipativa della pretesa e che gli importi accessori potevano essere iscritti, con efficacia solo prenotativa; (2) violazione degli artt. 30 d.P.R. n. 602/1973 e 17 d.lgs. n. 112/1999, affermando che interessi moratori e aggio sono dovuti, almeno come crediti inopponibili alla procedura ma validi fuori dal concorso; (3) violazione degli artt. 13 d.lgs. n. 471/1997 e 2 d.lgs. n. 462/1997, censurando la riduzione delle sanzioni a un terzo e sostenendo che il beneficio della riduzione presuppone il pagamento integrale entro trenta giorni e non opera automaticamente per la sola apertura del concordato. La società ha resistito con controricorso, senza ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e dell’ADER, rilevando che la CTR aveva erroneamente confuso la non opponibilità alla procedura concorsuale con l’illegittimità sostanziale degli importi accessori. Ha affermato che, in pendenza di concordato preventivo, una cartella notificata dopo la domanda può includere interessi moratori maturati nel corso della procedura e aggi di riscossione, perché tali poste non sono illegittime ma soltanto inopponibili al concorso e possono trovare applicazione fuori dal concorso. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo sulle sanzioni, precisando che l’apertura del concordato non impedisce l’irrogazione di sanzioni per violazioni e omissioni riferibili a un debito tributario sorto prima della procedura, e che la riduzione prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 462/1997 non era applicabile nel caso concreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento può essere notificata anche dopo l’apertura della procedura di concordato preventivo; la sua funzione è anche di intimazione al pagamento e di partecipazione della pretesa tributaria.
art. 30 d.P.R. n. 602/1973
Gli interessi di mora possono maturare anche in pendenza di procedura; se maturano durante il concordato non sono illegittimi, ma soltanto inopponibili alla procedura concorsuale.
art. 17 d.lgs. n. 112/1999
L’aggio costituisce compenso per l’attività dell’agente della riscossione ed è dovuto secondo la disciplina propria del servizio; in caso di cartella notificata in pendenza di concordato, l’aggio non è illegittimo ma solo inopponibile al concorso.
art. 168 l. fall.
Nel concordato preventivo opera il divieto di azioni esecutive individuali, ma ciò non impedisce la notifica della cartella assimilata al precetto; gli accessori collegati a una riscossione non praticabile in pendenza di procedura non sono opponibili al concorso.
art. 169 l. fall.
Rinvia, per gli effetti della domanda di concordato, alla disciplina degli artt. 45 e ss. l. fall., compreso il regime della sospensione degli interessi ex art. 55 l. fall.
art. 55 l. fall.
Gli interessi legali e convenzionali sono sospesi agli effetti del concorso, salvo crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca; fuori dal concorso gli interessi possono continuare a decorrere.
art. 184 l. fall.
Il concordato omologato è vincolante per i creditori anteriori.
art. 2 d.lgs. n. 462/1997
La riduzione della sanzione a un terzo presuppone le condizioni previste dalla norma e non si applica automaticamente per il solo fatto dell’ammissione alla procedura concorsuale.
art. 13 d.lgs. n. 471/1997
Richiamato quale base normativa delle sanzioni per omesso versamento di imposte dichiarate e non versate.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato costituisce il presupposto dell’emersione delle somme dichiarate e non versate e dell’eventuale successiva cartella.
art. 160 l. fall.
È il riferimento alla domanda di concordato rilevante per stabilire la pendenza della procedura.
art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Prevede il termine di sessanta giorni per adempiere dopo la notifica della cartella, termine richiamato per il calcolo degli interessi di mora.
art. 24 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato per descrivere la presa in consegna del ruolo da parte dell’agente della riscossione.
art. 87 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato nel quadro della necessità dell’intervento dell’agente della riscossione nelle procedure concorsuali.
art. 182-ter l.fall.
Richiamato dalla ricorrente come possibile strumento di transazione fiscale per evitare la riscossione a mezzo ruolo.
art. 2 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato nel ricorso come base della riduzione delle sanzioni, ma la Corte ritiene che la sua applicazione sia stata erroneamente estesa al caso di specie.
Massime di principio
- La cartella di pagamento notificata in pendenza di concordato preventivo è legittimamente emettibile anche dopo l’apertura della procedura, poiché non costituisce atto esecutivo vietato dall’art. 168 l. fall. e svolge funzione assimilabile al precetto.
- Gli interessi moratori e gli aggi maturati dopo il deposito della domanda di concordato non sono illegittimi in sé: sono soltanto inopponibili alla procedura concorsuale, restando eventualmente azionabili fuori dal concorso se la procedura non sfocia in una soluzione che li assorba.
- Nel concordato preventivo la sospensione degli interessi opera agli effetti del concorso; fuori dal concorso, e in mancanza di soluzione di continuità con un’eventuale procedura fallimentare, il regime degli interessi segue la disciplina ordinaria richiamata dagli artt. 169 e 55 l. fall.
- L’aggio di riscossione è un compenso per l’attività dell’agente della riscossione e, se relativo a una cartella notificata in pendenza di concordato, non è nullo o illegittimo, ma non è opponibile alla procedura per l’attività di riscossione non concretamente eseguibile durante il divieto concorsuale.
- L’apertura della procedura concorsuale non esclude l’irrogazione di sanzioni per violazioni tributarie riferite a un debito sorto prima della procedura; ciò che rileva è il momento di insorgenza dell’obbligazione tributaria e del presupposto sanzionatorio.
- La riduzione automatica della sanzione prevista dalla disciplina del controllo automatizzato non può essere applicata in modo estensivo quando il contribuente, ammesso al concordato, non abbia effettuato il pagamento integrale richiesto nei termini e la fattispecie concreta non rientri nei presupposti normativi della riduzione.
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