Cassazione Civile, Ordinanza n. 34468/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di una ditta individuale, nel corso della quale furono riscontrati versamenti e prelevamenti bancari non giustificati, omissioni contabili, irregolarità di fatturazione e lavoratori non regolarizzati. Sulla base del PVC, l’Agenzia delle Entrate emise avviso di accertamento per il 2014, recuperando maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA e irrogando sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente fu accolto solo in parte; in appello la Corte di giustizia tributaria regionale confermò in parte la riduzione dei costi/spese riconosciuti e riformò la decisione sulle sanzioni. L’Agenzia ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 11 preleggi per avere la Corte applicato retroattivamente, al 2014, il limite di 5.000 euro mensili ai prelevamenti introdotto solo nel 2016; 2) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c. per avere riconosciuto costi deducibili in percentuale sull’intero ammontare dei maggiori ricavi accertati, e senza prova specifica; 3) nullità per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento al calcolo della percentuale del 76,26% di costi; 4) analoghi vizi motivazionali per la conferma dell’aumento delle spese mensili da 3.000 a 5.000 euro, senza adeguata verifica delle prove e delle risultanze dell’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, ritenendo illegittima l’applicazione retroattiva del limite di 5.000 euro mensili ai prelevamenti bancari e viziata da motivazione apparente la conferma dell’aumento delle spese mensili da 3.000 a 5.000 euro, poiché la norma sopravvenuta non era applicabile al periodo d’imposta 2014 e la statuizione del giudice di merito non esponeva un percorso argomentativo sufficiente. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che è legittimo il riconoscimento dei costi in misura percentuale anche in caso di accertamento induttivo/analitico-induttivo, e ha rigettato il terzo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione sulla percentuale del 76,26% di costi deducibili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
limita la presunzione di maggiori ricavi ai prelevamenti superiori a € 5.000 mensili
La modifica introdotta nel 2016 ha natura sostanziale e non interpretativa, perciò non si applica agli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2014.
Sancisce il principio di irretroattività della legge, richiamato per escludere l’applicazione della disciplina sopravvenuta al periodo d’imposta oggetto di accertamento.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sulla deduzione dei costi; la Corte ha però ritenuto corretto il riconoscimento presuntivo dei costi.
Norma processuale utilizzata per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Impone l’obbligo di motivazione delle sentenze del giudice tributario; la sua violazione è stata ritenuta sussistente solo con riguardo al quarto motivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Norma sull’obbligo di motivazione della sentenza; la Corte la richiama per delineare il vizio di motivazione apparente.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per contestare l’insufficienza argomentativa della decisione impugnata.
Utilizzato per denunciare nullità della sentenza per vizio di motivazione o violazione di norme processuali sulla decisione.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per qualificare l’accertamento come induttivo puro, con conseguente possibilità di riconoscere costi presuntivi.
art. 111 Cost., comma 6
Fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione della sentenza.
Ha introdotto la disciplina del limite di 5.000 euro mensili ai prelevamenti, applicabile solo dal 2016 in avanti.
Legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata quale fonte della modifica normativa.
Massime di principio
- In tema di accertamento bancario, la disciplina sopravvenuta che modifica il meccanismo presuntivo e l’onere della prova ha natura sostanziale e non interpretativa, sicché non può essere applicata retroattivamente a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita ad enunciazioni assertive senza illustrare gli elementi probatori valorizzati e il percorso logico seguito, impedendo il controllo sulla correttezza della decisione.
- Nel caso di accertamento induttivo o analitico-induttivo, il contribuente può ottenere il riconoscimento anche forfettario o percentuale dei costi correlati ai maggiori ricavi presunti, secondo criteri presuntivi attendibili.
- La motivazione per relationem è ammissibile se accompagnata da un nucleo autonomo minimo che consenta di comprendere la fattispecie concreta, le ragioni della decisione e la riconducibilità dei fatti al principio di diritto applicato.
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