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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34464/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti di una ditta individuale operante nell'estrazione di pietre da costruzione, nel corso della quale furono riscontrati versamenti e prelevamenti bancari non giustificati, omissioni contabili, irregolarità di fatturazione e presenza di lavoratori non regolarizzati. Sulla base del processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle Entrate emise avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, recuperando maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA e irrogando sanzioni per la mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura. Il contribuente impugnò l'atto; la CTP accolse solo in parte il ricorso, riducendo i ricavi accertati e la sanzione IVA, e riconoscendo la deducibilità dei costi in percentuale secondo lo studio di settore. In appello l'Ufficio contestò la qualificazione dell'accertamento, la deduzione dei costi senza prova specifica e la riduzione della sanzione; il contribuente propose appello incidentale. La CTR Puglia rigettò entrambi gli appelli. In cassazione l'Agenzia articolò tre motivi: 1) violazione dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i costi potevano essere dedotti solo sui prelevamenti non giustificati e solo previa prova specifica, non già forfettariamente sulla base di uno studio di settore; 2) nullità per motivazione apparente, per asserita adesione acritica alla sentenza di primo grado e mancata autonoma valutazione dell'appello; 3) ulteriore nullità per motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse confuso la sanzione per omessa fatturazione IVA con quella per omessa regolarizzazione di acquisti privi di fattura e avesse confermato erroneamente la quantificazione sanzionatoria. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che la deduzione percentuale dei costi è consentita anche negli accertamenti induttivi o analitico-induttivi, in coerenza con Corte cost. n. 10/2023 e con la giurisprudenza successiva; che la sentenza d'appello conteneva una motivazione autonoma, seppur sintetica, idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio; e che la riduzione della sanzione andava letta in collegamento con la motivazione della sentenza di merito, la quale delimitava la riduzione alla sola violazione relativa all'omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in presenza di accertamento induttivo puro o comunque fondato su presunzioni, il contribuente imprenditore può far valere la deduzione dei costi in via percentuale e forfettaria, senza che sia necessario riferirla a singole componenti positive di reddito e senza che l'Ufficio possa escluderla in radice per mancanza di prova analitica. Ha poi escluso la nullità per motivazione apparente della sentenza d'appello, rilevando che la CTR aveva espresso un autonomo nucleo argomentativo sufficiente a rendere intellegibile la decisione e la sua adesione alla disciplina e alla giurisprudenza più recenti. Infine, ha escluso l'errore sanzionatorio denunciato, chiarendo che la riduzione a euro 95.174,00 riguardava la sola sanzione per l'omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura, e non tutte le sanzioni IVA. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con conferma della sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    nei rapporti di accertamento fondati su prelevamenti o movimentazioni non giustificate non esclude la deduzione presuntiva dei costi; la norma va letta in senso costituzionalmente orientato, consentendo al contribuente di opporre una prova presuntiva contraria anche in forma percentuale o forfettaria

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    l'accertamento induttivo puro consente il riconoscimento dei costi correlati ai ricavi presunti, anche in via percentuale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere il tema dell'onere probatorio sulla deducibilità dei costi; la Corte ritiene tuttavia ammissibile la prova presuntiva dei costi da parte del contribuente

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza è nulla solo se manca una reale motivazione; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per la motivazione apparente; la Corte esclude la nullità perché il ragionamento decisorio era comunque ricostruibile

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione; la Corte ritiene che il requisito sia rispettato dalla motivazione per relationem con minimo contenuto autonomo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma del vizio di violazione di legge invocata per il primo motivo, respinto perché infondato

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma del vizio processuale invocata per i motivi sulla motivazione apparente, entrambi respinti

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale fondato su presunzioni, il contribuente imprenditore può opporre la deduzione dei costi anche in via percentuale o forfettaria, purché l'incidenza dei costi sia ricostruibile con criteri presuntivi attendibili; non è necessario che la prova sia analitica su singole poste di ricavo.
  • L'accertamento induttivo puro non impedisce il riconoscimento dei costi correlati ai ricavi presunti; la disciplina va letta in modo costituzionalmente orientato, tenendo conto della capacità contributiva e della coerenza del reddito imponibile.
  • La motivazione per relationem è legittima se la sentenza d'appello contiene comunque un nucleo argomentativo autonomo, sufficiente a far comprendere le ragioni della conferma e la riconducibilità dei fatti al principio di diritto richiamato.
  • La censura di motivazione apparente non è fondata quando, dalla lettura coordinata di dispositivo e motivazione, sia possibile individuare con chiarezza la portata della decisione e la specifica violazione sanzionata.
  • In materia sanzionatoria tributaria, il significato del dispositivo deve essere interpretato alla luce della motivazione, specie quando il lessico usato in dispositivo sia generico o impreciso ma il contenuto decisorio sia chiarito nella parte motiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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