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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34466/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale per l’anno d’imposta 2015 nei confronti di una ditta individuale, a seguito di verifica della Guardia di Finanza che aveva rilevato versamenti e prelevamenti bancari non giustificati, omissioni contabili, irregolarità di fatturazione e presenza di lavoratori non regolarizzati. L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento per maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA e per sanzioni relative ad acquisti senza fattura. Nei gradi di merito il contribuente otteneva una riduzione dell’imponibile, con riconoscimento di spese per fabbisogno familiare, deduzione di somme prelevate e riversate su conto di persona delegata e riconoscimento forfettario di costi. In cassazione l’Agenzia ricorrente articolava sei motivi: (1) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 11 preleggi per aver applicato retroattivamente al 2015 la soglia di € 5.000 mensili introdotta solo nel 2016; (2) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c. per avere riconosciuto costi deducibili in misura percentuale senza prova specifica e non sui soli prelevamenti; (3) nullità per motivazione apparente sul calcolo della percentuale del 91,02% di costi; (4) nullità per motivazione apparente sul riconoscimento di spese mensili di € 5.000 anziché € 3.000; (5) nullità per motivazione apparente sul trattamento di € 71.900,00 di prelevamenti/riversamenti su conto di persona delegata; (6) omessa pronuncia sull’appello relativo alla riduzione del reddito per € 71.900,00. La Corte ha ritenuto fondati il primo, il quarto e il quinto motivo, infondati il secondo e il terzo, e assorbito il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per nuovo esame e spese.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi relativi alla non retroattività della disciplina sui prelevamenti bancari superiori a € 5.000 mensili e ai vizi di motivazione apparente sulla determinazione delle spese familiari e sulla deduzione di € 71.900,00; ha invece respinto la censura sui costi percentuali e quella sulla motivazione del 91,02% di costi deducibili. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    La presunzione di maggiori ricavi da prelevamenti bancari non può essere applicata al periodo d’imposta 2015 facendo leva sulla soglia di € 5.000 mensili introdotta solo con norma successiva; la disposizione sopravvenuta non ha portata retroattiva e non è interpretativa.

  • art. 11 preleggi

    È richiamato per affermare il principio di irretroattività delle norme sostanziali sopravvenute.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente non può essere esonerato dall’onere di prova specifica in materia di deduzioni se non nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza; nel caso concreto la censura sul punto è stata ritenuta infondata per quanto riguarda la deduzione forfettaria dei costi.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione reale e intellegibile; la sua mancanza o apparenza integra nullità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La decisione deve esporre le ragioni in fatto e in diritto; una motivazione solo apparente è equiparata a mancanza di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può denunciare la violazione di legge sostanziale, qui in relazione all’applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo.

  • art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.

    È richiamato per censurare la motivazione apparente relativa alla deduzione di € 71.900,00.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ricorso denunciava omessa pronuncia sull’appello relativo alla riduzione del reddito, ma il motivo è stato dichiarato assorbito.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Ogni decisione giurisdizionale deve essere motivata in modo da consentire il controllo sulla logicità e correttezza del ragionamento decisorio.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per descrivere l’accertamento induttivo e il conseguente riconoscimento dei costi correlati ai ricavi presunti.

  • d.l. n. 193/2016, convertito in l. n. 225/2016

    Ha introdotto la soglia di € 5.000 mensili, ma la modifica non si applica agli accertamenti relativi al 2015.

Massime di principio

  • In tema di accertamento bancario dei redditi, una modifica normativa che incide sul meccanismo presuntivo e sull’onere della prova ha natura sostanziale se non espressamente qualificata come interpretativa e, pertanto, non si applica retroattivamente ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La motivazione è meramente apparente quando il giudice afferma la conclusione raggiunta senza esporre il percorso logico-giuridico, senza indicare le prove decisive e senza rendere controllabile il ragionamento decisorio; tale vizio comporta nullità della sentenza.
  • In tema di accertamento induttivo o fondato su presunzioni, il riconoscimento dei costi può avvenire anche in via presuntiva o percentuale, purché coerente con il quadro probatorio e con criteri attendibili di quantificazione.
  • Il giudice può fare ricorso a motivazione per relationem o a criteri tecnici presuntivi, ma deve comunque offrire un nucleo minimo di argomentazione autonoma che consenta di comprendere la fattispecie concreta e la ragione della decisione.
  • Laddove il contribuente deduca che determinate movimentazioni bancarie non costituiscono reddito imponibile, il giudice deve verificare e spiegare in modo specifico la base probatoria che giustifica tale conclusione; una semplice affermazione apodittica non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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