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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21800/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da accertamenti fiscali effettuati a seguito di controlli sulle associazioni culturali di cui il contribuente era rappresentante legale e di indagini bancarie sui suoi conti e su conti formalmente intestati a terzi. Per l'anno d'imposta 2008 l'Ufficio ha recuperato a tassazione redditi da lavoro autonomo e IVA, contestando operazioni bancarie non giustificate e il venir meno dei requisiti per le agevolazioni fiscali. Il contribuente ha impugnato l'atto e, dopo un primo parziale accoglimento in CTP e una parziale riforma in CTR, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) errata ripartizione dell'onere probatorio sui costi deducibili, sostenendo che la CTR avesse preteso una prova analitica dei costi in contrasto con la giurisprudenza costituzionale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso su un profilo diverso da quello dedotto in tema di autorizzazione all'indagine bancaria; 3) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e del principio di collaborazione e buona fede, lamentando di non aver potuto giustificare le movimentazioni bancarie per comportamento ostruzionistico del funzionario; 4) violazione dello Statuto del contribuente per mancata emissione di PVC e per insufficienza della sola fissazione di un termine per produrre documenti; 5) errata applicazione delle presunzioni bancarie con riguardo a conti non intestati al contribuente ma a terzi, ritenuti comunque riferibili al medesimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati i primi, secondi, terzi e quinti motivi del ricorso principale e inammissibile il quarto. In particolare ha affermato che, nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo da indagini bancarie, l'onere di provare l'esistenza, certezza e inerenza dei costi deducibili grava sul contribuente; che l'autorizzazione alle indagini bancarie è atto meramente preparatorio interno e la sua eventuale irregolarità non determina automaticamente inutilizzabilità degli elementi acquisiti; che per i tributi non armonizzati non esiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, mentre per l'IVA il contribuente non ha fornito la prova di resistenza; che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali e non alle sole indagini bancarie, salvo accertamenti misti non chiariti nel caso concreto; che le presunzioni bancarie possono estendersi anche a conti formalmente intestati a terzi se risultano sostanzialmente riferibili al contribuente. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "indagini bancarie" e presunzione di riferibilità delle movimentazioni

    consente all'Ufficio di acquisire dati sui rapporti bancari e di utilizzare le movimentazioni come elementi presuntivi nell'accertamento fiscale; non impone di per sé un contraddittorio preventivo obbligatorio.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamo alle indagini bancarie in materia IVA

    attribuisce all'Amministrazione poteri di indagine sui conti correnti e di presunzione delle operazioni imponibili anche ai fini IVA.

  • art. 54, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dal ricorrente in tema di deducibilità dei costi, ma la Corte ribadisce che nell'accertamento analitico-presuntivo l'onere della prova dei costi resta a carico del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    invocato per sostenere la necessità di tener conto dei costi, ma la Corte ritiene la censura infondata nei termini dedotti.

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo in caso di omessa pronuncia su domande o eccezioni; non quando il giudice abbia esaminato la questione e l'abbia decisa, anche se non correttamente.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio devono rispondere ai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212

    il principio di collaborazione e buona fede non è stato ritenuto violato, perché nella specie non sussisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    il termine dilatorio e il correlato PVC riguardano gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali, non le sole indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973.

  • art. 37, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel quinto motivo in relazione alla riferibilità delle movimentazioni bancarie e alle presunzioni fiscali.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di superare la presunzione di imponibilità delle movimentazioni bancarie grava sul contribuente.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dal ricorrente, ma non emerge una specifica violazione accolta dalla Corte.

  • art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato in relazione alla motivazione degli atti amministrativi; la Corte esclude che difetti dell'autorizzazione interna alle indagini bancarie comportino invalidità dell'accertamento.

  • art. 21-octies, L. 7 agosto 1990, n. 241

    utilizzato come parametro generale per affermare che una irregolarità procedimentale non invalida l'atto se non produce concreto pregiudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per gli effetti contributivi conseguenti al rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nell'accertamento bancario analitico o analitico-presuntivo, il contribuente che voglia dedurre costi deve provarne specificamente esistenza, certezza e inerenza; non è dovuto un riconoscimento forfetario dei componenti negativi da parte dell'Ufficio.
  • La violazione o irregolarità dell'autorizzazione interna alle indagini bancarie non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli esiti dell'indagine, trattandosi di atto preparatorio interno che rileva solo se produce un concreto pregiudizio al contribuente.
  • In materia di tributi non armonizzati non sussiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo diversa previsione normativa; per i tributi armonizzati occorre comunque la prova di resistenza.
  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell'attività, non alle sole indagini bancarie, salvo che l'accertamento sia anche fondato su elementi acquisiti in loco.
  • Le presunzioni bancarie possono estendersi a conti formalmente intestati a terzi quando emergano elementi che ne dimostrino la sostanziale riferibilità al contribuente o la possibilità di operare sui rapporti.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre se il giudice ha esaminato la questione dedotta e l'ha decisa, anche qualora la soluzione adottata sia giuridicamente errata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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