Cassazione Civile, Ordinanza n. 21800/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da accertamenti fiscali effettuati a seguito di controlli sulle associazioni culturali di cui il contribuente era rappresentante legale e di indagini bancarie sui suoi conti e su conti formalmente intestati a terzi. Per l'anno d'imposta 2008 l'Ufficio ha recuperato a tassazione redditi da lavoro autonomo e IVA, contestando operazioni bancarie non giustificate e il venir meno dei requisiti per le agevolazioni fiscali. Il contribuente ha impugnato l'atto e, dopo un primo parziale accoglimento in CTP e una parziale riforma in CTR, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) errata ripartizione dell'onere probatorio sui costi deducibili, sostenendo che la CTR avesse preteso una prova analitica dei costi in contrasto con la giurisprudenza costituzionale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso su un profilo diverso da quello dedotto in tema di autorizzazione all'indagine bancaria; 3) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e del principio di collaborazione e buona fede, lamentando di non aver potuto giustificare le movimentazioni bancarie per comportamento ostruzionistico del funzionario; 4) violazione dello Statuto del contribuente per mancata emissione di PVC e per insufficienza della sola fissazione di un termine per produrre documenti; 5) errata applicazione delle presunzioni bancarie con riguardo a conti non intestati al contribuente ma a terzi, ritenuti comunque riferibili al medesimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati i primi, secondi, terzi e quinti motivi del ricorso principale e inammissibile il quarto. In particolare ha affermato che, nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo da indagini bancarie, l'onere di provare l'esistenza, certezza e inerenza dei costi deducibili grava sul contribuente; che l'autorizzazione alle indagini bancarie è atto meramente preparatorio interno e la sua eventuale irregolarità non determina automaticamente inutilizzabilità degli elementi acquisiti; che per i tributi non armonizzati non esiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, mentre per l'IVA il contribuente non ha fornito la prova di resistenza; che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali e non alle sole indagini bancarie, salvo accertamenti misti non chiariti nel caso concreto; che le presunzioni bancarie possono estendersi anche a conti formalmente intestati a terzi se risultano sostanzialmente riferibili al contribuente. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"indagini bancarie" e presunzione di riferibilità delle movimentazioni
consente all'Ufficio di acquisire dati sui rapporti bancari e di utilizzare le movimentazioni come elementi presuntivi nell'accertamento fiscale; non impone di per sé un contraddittorio preventivo obbligatorio.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamo alle indagini bancarie in materia IVA
attribuisce all'Amministrazione poteri di indagine sui conti correnti e di presunzione delle operazioni imponibili anche ai fini IVA.
art. 54, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente in tema di deducibilità dei costi, ma la Corte ribadisce che nell'accertamento analitico-presuntivo l'onere della prova dei costi resta a carico del contribuente.
art. 53 Cost.
invocato per sostenere la necessità di tener conto dei costi, ma la Corte ritiene la censura infondata nei termini dedotti.
la violazione è configurabile solo in caso di omessa pronuncia su domande o eccezioni; non quando il giudice abbia esaminato la questione e l'abbia decisa, anche se non correttamente.
le presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio devono rispondere ai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212
il principio di collaborazione e buona fede non è stato ritenuto violato, perché nella specie non sussisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
il termine dilatorio e il correlato PVC riguardano gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali, non le sole indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973.
art. 37, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel quinto motivo in relazione alla riferibilità delle movimentazioni bancarie e alle presunzioni fiscali.
l'onere di superare la presunzione di imponibilità delle movimentazioni bancarie grava sul contribuente.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente, ma non emerge una specifica violazione accolta dalla Corte.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato in relazione alla motivazione degli atti amministrativi; la Corte esclude che difetti dell'autorizzazione interna alle indagini bancarie comportino invalidità dell'accertamento.
art. 21-octies, L. 7 agosto 1990, n. 241
utilizzato come parametro generale per affermare che una irregolarità procedimentale non invalida l'atto se non produce concreto pregiudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per gli effetti contributivi conseguenti al rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nell'accertamento bancario analitico o analitico-presuntivo, il contribuente che voglia dedurre costi deve provarne specificamente esistenza, certezza e inerenza; non è dovuto un riconoscimento forfetario dei componenti negativi da parte dell'Ufficio.
- La violazione o irregolarità dell'autorizzazione interna alle indagini bancarie non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli esiti dell'indagine, trattandosi di atto preparatorio interno che rileva solo se produce un concreto pregiudizio al contribuente.
- In materia di tributi non armonizzati non sussiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo diversa previsione normativa; per i tributi armonizzati occorre comunque la prova di resistenza.
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell'attività, non alle sole indagini bancarie, salvo che l'accertamento sia anche fondato su elementi acquisiti in loco.
- Le presunzioni bancarie possono estendersi a conti formalmente intestati a terzi quando emergano elementi che ne dimostrino la sostanziale riferibilità al contribuente o la possibilità di operare sui rapporti.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre se il giudice ha esaminato la questione dedotta e l'ha decisa, anche qualora la soluzione adottata sia giuridicamente errata.
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