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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21799/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da controlli fiscali svolti nel 2012 nei confronti di due associazioni culturali riconducibili al ricorrente, finalizzati a verificare la loro effettiva natura associativa e il diritto alle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991. A seguito di indagini bancarie effettuate sui conti del ricorrente, l'Ufficio notificava avvisi di accertamento per gli anni 2008-2011, rideterminando redditi di lavoro autonomo e IVA, ritenendo che i ricavi provenienti dalle associazioni fossero in realtà riferibili a un'attività commerciale svolta in proprio e che ulteriori somme derivassero da movimentazioni bancarie non giustificate. Il contribuente impugnava l'atto e poi ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) deduceva che, nell'accertamento bancario, i costi non potevano essere posti a suo carico senza una loro analitica prova e che la CTR aveva errato nel negare la deduzione forfetaria dei costi; 2) lamentava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché i giudici avrebbero respinto l'eccezione di illegittimità dell'autorizzazione alle indagini bancarie fondandosi su un rilievo diverso; 3) sosteneva che il contraddittorio endoprocedimentale non era stato validamente instaurato, poiché il funzionario avrebbe ostacolato la presentazione dei giustificativi; 4) invocava la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, assumendo che fosse necessario un PVC conclusivo delle indagini e il rispetto del termine dilatorio; 5) contestava il recupero fondato su conti correnti non intestati direttamente a lui, negando che fosse stata provata la riferibilità delle movimentazioni; 6) denunciava una duplicazione di imposta in violazione del divieto di doppia imposizione, poiché gli stessi ricavi sarebbero stati tassati sia in capo a lui sia in capo alle associazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, secondo, terzo e quinto motivo, e inammissibili il quarto e il sesto. In particolare: ha confermato che, nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo fondato su indagini bancarie, l'onere di provare l'esistenza e l'inerenza dei costi deducibili grava sul contribuente, senza riconoscimento forfetario dei componenti negativi; ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e ha ritenuto legittime le indagini bancarie anche in assenza di specifiche irregolarità dell'autorizzazione, trattandosi di atto interno e preparatorio che non determina di per sé inutilizzabilità; ha affermato che, per i tributi non armonizzati, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale e che l'art. 12, comma 7, dello Statuto si applica agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali, non alle sole indagini bancarie; ha ritenuto corretta la valorizzazione di conti intestati a terzi quando risulti la loro sostanziale riferibilità al contribuente; ha dichiarato inammissibile la doglianza sul divieto di doppia imposizione per mancata specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fondava. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'acquisizione e l'utilizzazione, ai fini dell'accertamento, dei dati bancari; nelle indagini bancarie i versamenti e i movimenti possono fondare presunzioni di ricavi o compensi non dichiarati, mentre l'invito al contraddittorio è facoltativo e non obbligatorio salvo diversa previsione.

  • art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Attribuisce all'Ufficio il potere di richiedere notizie sui movimenti dei conti bancari e di presumere la riferibilità delle movimentazioni a operazioni imponibili anche in presenza di intestazioni formalmente diverse.

  • art. 54, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato per censurare la rettifica dei redditi, ma la Corte conferma che, in presenza di accertamento analitico-presuntivo, i costi devono essere provati dal contribuente.

  • art. 53 Cost.

    È evocato per sostenere l'esigenza di tassare solo la capacità contributiva effettiva; la Corte ritiene conforme al principio la ripresa fiscale basata su presunzioni legali e sull'onere probatorio del contribuente sui costi.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e di nullità processuale sono dichiarate infondate o inammissibili quando non colpiscono la ratio decidendi o quando mascherano una critica alla motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo in caso di omessa pronuncia su domande o eccezioni ritualmente introdotte, non quando la questione sia stata esaminata e decisa in modo ritenuto non corretto.

  • art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il principio di collaborazione e buona fede non viene ritenuto violato, perché non esisteva un obbligo generale di contraddittorio preventivo per gli accertamenti bancari in materia di tributi non armonizzati.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio e il processo verbale conclusivo operano per accessi, ispezioni e verifiche svolte nei locali del contribuente, non per le sole indagini bancarie svolte ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.

  • art. 21-octies, L. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato in via generale per affermare che un vizio formale o procedimentale non comporta invalidità se non determina un concreto pregiudizio per il contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dei costi deducibili e dei fatti impeditivi della pretesa fiscale grava sul contribuente, che deve dimostrare certezza e inerenza dei componenti negativi.

  • art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il divieto di doppia imposizione opera solo se due atti tassano il medesimo presupposto; la censura è inammissibile se non sono specificamente riprodotti gli atti e i documenti che dimostrerebbero la duplicazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con riproduzione o puntuale localizzazione del contenuto rilevante, pena l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari fondati su movimentazioni di conto corrente, l'Ufficio può presumere ricavi o compensi non dichiarati; se il contribuente vuole ottenere il riconoscimento di costi deducibili, deve provarne esistenza, certezza e inerenza, non essendo dovuta una riduzione forfetaria dei componenti negativi.
  • L'autorizzazione alle indagini bancarie ha natura interna e preparatoria: eventuali irregolarità formali non determinano automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio per il contribuente o la lesione di diritti fondamentali.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, mentre per i tributi armonizzati la mancata instaurazione del contraddittorio rileva solo se il contribuente supera la prova di resistenza.
  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente, non alle indagini bancarie pure; il relativo termine dilatorio non può essere esteso oltre il suo perimetro letterale.
  • L'accertamento fiscale può estendersi anche a conti intestati a terzi quando l'Amministrazione dimostri, anche per presunzioni, che le movimentazioni sono sostanzialmente riferibili al contribuente o comunque nella sua disponibilità.
  • In cassazione, la doglianza sul divieto di doppia imposizione o su altri profili che dipendono dal contenuto degli atti impugnati è inammissibile se il ricorso non riporta in modo specifico i documenti e i passaggi rilevanti su cui la censura si fonda.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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