Cassazione Civile, Ordinanza n. 21794/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da operazioni di sottoscrizione e cessione di certificati di deposito emessi sul mercato londinese da parte di una banca italiana a favore della propria controllante estera extra UE. Le cessioni erano regolate tramite un conto corrente in valuta estera della controllante presso la banca, che alla scadenza dei titoli accreditava il valore nominale e gli interessi, trattenendo una commissione di intermediazione molto bassa (0,01%), e poi riaddebitava il medesimo valore per acquistare un nuovo certificato. L'Agenzia ha ritenuto che tali operazioni fossero solo apparentemente intermediazione finanziaria e che, in realtà, costituissero un uso distorto di schemi leciti per incrementare artificiosamente il volume d'affari, così da aumentare la percentuale di detrazione dell'IVA secondo il pro rata annuale. La banca ha impugnato l'avviso di accertamento deducendo, con cinque motivi, in sintesi: insussistenza dell'abuso del diritto per mancanza di valide ragioni economiche e di un vantaggio fiscale indebito; omesso esame del fatto decisivo relativo al preteso vantaggio extrafiscale; nullità della motivazione della sentenza di merito; erronea applicazione della disciplina IVA e della figura del mandato senza rappresentanza; erronea ricostruzione del perimetro IVA delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze della banca perché, in continuità con precedenti decisioni relative alle medesime operazioni e agli anni d'imposta precedenti, la cessione dei certificati di deposito, effettuata con remunerazione irrisoria e senza reale assunzione di rischio d'impresa, integra un'attività fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Di conseguenza, tali operazioni vanno escluse dal calcolo del pro rata di detrazione, con legittimità del recupero impositivo. La Corte ha inoltre precisato che il giudicato esterno formatosi sui precedenti anni d'imposta si impone nel caso concreto, trattandosi di rapporto a esecuzione prolungata e di medesima ricostruzione fattuale. La richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza è stata dichiarata inammissibile perché proposta solo in memoria e comunque infondata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro del divieto di abuso, ma non è stato ritenuto violato dalla decisione impugnata.
art. 10-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dalla ricorrente in tema di abuso del diritto; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per sovvertire l'accertamento di merito.
art. 9, comma 1, n. 12, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La non imponibilità richiamata dall'Ufficio è stata considerata irrilevante ai fini del perimetro IVA delle operazioni, poiché la Corte ha qualificato l'attività come fuori campo IVA.
art. 3, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È la norma sul mandato senza rappresentanza richiamata dalla banca; la Corte ha affermato che la disciplina è inoperante se l'operazione presupposta è estranea al campo IVA.
art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La presunzione di soggezione a IVA delle cessioni compiute dalla società è stata ritenuta non rilevante, perché nessuna operazione imponibile era ravvisabile.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per la pretesa motivazione apparente della sentenza di merito; la censura è stata respinta.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per lamentare difetto di motivazione; la Corte ha escluso la nullità.
art. 6, paragrafo 4, della sesta direttiva IVA
È la base del meccanismo del mandato senza rappresentanza ai fini IVA, ma opera solo se la prestazione a monte rientra nel campo di applicazione dell'imposta.
Massime di principio
- Le operazioni di mera compravendita o intermediazione di titoli non integrano, di per sé, un'attività economica imponibile ai fini IVA quando non si accompagnino a un effettivo sfruttamento economico del bene o a servizi accessori amministrativi, finanziari, commerciali o tecnici distinti dalla mera cessione.
- Se l'operazione posta in essere è fuori dal campo di applicazione dell'IVA, essa non concorre al calcolo del pro rata di detrazione; l'esclusione dall'operatività IVA incide quindi sulla percentuale detraibile e legittima il recupero dell'imposta.
- La disciplina del mandato senza rappresentanza rileva ai fini IVA solo quando la prestazione a cui il mandatario partecipa sia, a sua volta, imponibile; in difetto di tale presupposto, la finzione di due prestazioni consecutive non può essere invocata.
- Il giudicato esterno formatosi su annualità precedenti può vincolare il giudizio successivo quando la controversia riguarda un rapporto a esecuzione prolungata e la ricostruzione fattuale sia sostanzialmente identica.
- Ai fini della qualificazione IVA dell'attività finanziaria, la remunerazione irrisoria o simbolica costituisce un indice rilevante, insieme all'assenza di rischio d'impresa, per escludere la natura commerciale effettiva dell'operazione.
- La mera esistenza di una struttura societaria e di un oggetto sociale formalmente coerente non basta a fondare la soggettività IVA dell'operazione se manca un reale prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21790/2022 del 11/07/2022
- ordinanza_civile · 11 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21791/2022 del 11/07/2022
- ordinanza_civile · 11 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21796/2022 del 11/07/2022
- ordinanza_civile · 11 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21798/2022 del 11/07/2022
- ordinanza_civile · 11 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21799/2022 del 11/07/2022
- ordinanza_civile · 11 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21800/2022 del 11/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →