Cassazione Civile, Ordinanza n. 21790/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società di capitali, con recupero di maggiori IRES, IVA e IRAP sulla base di un PVC della Guardia di Finanza che aveva evidenziato movimentazioni bancarie ritenute non giustificate sia in capo alla società sia in capo ad alcuni soci. Parallelamente, agli stessi soci erano stati notificati avvisi per maggiori redditi da utili extracontabili presuntivamente distribuiti, in ragione della ristretta base sociale. I ricorsi contro gli atti impositivi erano stati respinti in primo grado; in appello la CTR aveva accolto solo in parte, limitatamente alle movimentazioni dei conti dei soci, confermando il resto. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) giudicato esterno formatosi su annualità precedenti e rilevante anche per il 2005; 2) omessa pronuncia e violazione dell'onere della prova e del diritto di difesa per non avere la CTR esaminato la documentazione prodotta dalla società sulle movimentazioni contestate; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere applicato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa; 4) violazione del contraddittorio preventivo, del diritto di difesa e di norme interne e costituzionali per mancata convocazione/audizione dei contribuenti in fase amministrativa; 5) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la documentazione contabile che, secondo i ricorrenti, giustificava le movimentazioni bancarie contestate.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'efficacia del giudicato esterno invocato, affermando che nel processo tributario il giudicato relativo a imposte periodiche si estende alle annualità successive solo se riguarda fatti costitutivi tendenzialmente permanenti o pluriennali, non elementi variabili nel tempo. Ha ritenuto infondata la doglianza sull'omessa pronuncia, osservando che la CTR si era comunque pronunciata su tutte le riprese fiscali e che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove. Ha confermato la correttezza della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati nelle società a ristretta base partecipativa, con possibilità per il contribuente di offrire prova contraria. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul contraddittorio preventivo perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata né era stato specificato dove fosse stata dedotta in appello; ha inoltre richiamato, ad abundantiam, il principio per cui l'invito al contraddittorio nella fase amministrativa sui movimenti bancari è una facoltà e non un obbligo dell'Ufficio. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo sul vizio motivazionale perché sostanzialmente volto a sollecitare una rivalutazione del merito e dei documenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'onere della prova, senza ravvisarne violazione nella decisione della CTR.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato dai ricorrenti sul difetto di motivazione/decisione, ma la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque deciso su tutte le riprese fiscali.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, ritenendo che la CTR si fosse pronunciata sulle riprese e che la doglianza mirasse in realtà a riesaminare il merito.
Norma richiamata per i vizi di nullità processuale dedotti in cassazione, ma i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili.
Il motivo formulato sotto questo vizio è stato ritenuto inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione dei fatti e della documentazione.
Richiamata dai ricorrenti in tema di contraddittorio preventivo; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura e ha osservato che tale contraddittorio, nella specie, non è obbligatorio.
Invocata quale parametro del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte non ha ravvisato la denunciata illegittimità dell'accertamento.
Costituzione, artt. 24 e 97
Richiamati dai ricorrenti in funzione di garanzia difensiva e di buon andamento, senza che la Corte ravvisasse violazioni idonee a invalidare l'atto.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47 e 48
Richiamati a sostegno della pretesa violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; la censura è stata dichiarata inammissibile.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno relativo a imposte periodiche spiega efficacia vincolante solo se investe fatti costitutivi della fattispecie con carattere tendenzialmente permanente o pluriennale; non si estende invece a elementi variabili o a questioni dipendenti dal singolo periodo d'imposta.
- L'omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla questione, anche sinteticamente; non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, con onere del contribuente di provare che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti, oppure di dimostrare la propria estraneità alla gestione.
- La sola allegazione di perdite contabili non basta a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.
- In cassazione non sono ammissibili questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente documentate come dedotte nei gradi di merito; il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza.
- Il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura più favorevole dei documenti prodotti.
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