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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21796/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni con cui all’ente erano state richieste imposta di donazione, ipotecaria e catastale, a seguito della cancellazione dall’Anagrafe unica delle ONLUS e della conseguente perdita della qualifica. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la decisione era stata confermata in appello. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente e per asserita adesione apodittica alla decisione di primo grado, con errato riferimento all’imposta di registro anziché ai tributi oggetto dell’atto; secondo, denunciando la violazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale non fosse applicabile ai tributi non armonizzati in assenza di specifica previsione di legge. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserito giudicato interno sulla qualità di ONLUS e la Procura Generale ha concluso per l’inammissibilità.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità: l’Agenzia aveva impugnato l’intera sentenza e, comunque, la questione della qualifica di ONLUS non risultava decisa in questa causa ma in un diverso giudizio sul provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe. Ha inoltre ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza, pur sintetica, consentiva di comprendere la ratio decidendi. Ha invece accolto il secondo motivo: per i tributi non armonizzati, in relazione ad atti anteriori al 10 luglio 2020, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo in caso di accesso, verifica o accertamento presso il contribuente; tale presupposto non ricorre automaticamente per un atto impositivo conseguente alla cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61

    Richiamati come parametri della motivazione delle decisioni tributarie e del rinvio alle norme del processo civile.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Invocato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza sufficiente a rendere intellegibile la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito motivazionale della sentenza.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale, per tributi non armonizzati e per atti anteriori al 10 luglio 2020, opera solo se l’atto è adottato all’esito di accesso, verifica o accertamento presso il contribuente.

  • d.l. n. 34 del 2019, art. 4-octies

    Indicato come fonte che ha introdotto, solo successivamente, un contraddittorio generalizzato prima dell’avviso di accertamento.

  • d.lgs. n. 218 del 1997, art. 5-ter

    Richiamato quale disposizione che prevede l’invito a comparire prima dell’avviso di accertamento, con limiti e esclusioni specifiche.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, l’eccezione di giudicato interno non può essere accolta quando la sentenza è impugnata integralmente e la questione dedotta come coperta da giudicato non risulta essere stata effettivamente decisa nel giudizio definito con la sentenza impugnata.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile non integra nullità.
  • Per i tributi non armonizzati, in relazione ad atti impositivi anteriori al 10 luglio 2020, il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto solo se l’atto deriva da accesso, verifica o accertamento svolti presso il contribuente.
  • Non è consentito estendere automaticamente il regime del contraddittorio preventivo a ogni atto impositivo collegato, in via indiretta o automatica, ad altri provvedimenti amministrativi o tributari.
  • La violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 non può essere affermata senza verificare il concreto presupposto procedimentale previsto dalla norma, cioè lo svolgimento di attività ispettive o di verifica presso il contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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