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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21798/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di accesso domiciliare e PVC, l'Ufficio ha contestato a un'associazione l'insussistenza dei presupposti per fruire del regime agevolativo ex L. n. 398/1991 per l'anno d'imposta 2010, ritenendo l'ente fittizio e non effettivamente associativo, con conseguente recupero a tassazione di volume d'affari e IVA per operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente ha impugnato l'avviso e i giudici di merito hanno accolto il ricorso. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la CTR valorizzato la documentazione prodotta dalla contribuente trascurando dichiarazioni rese in sede di verifica e altri elementi contrari; 2) violazione dell'art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 per avere la CTR utilizzato documenti prodotti in giudizio benché non esibiti in sede amministrativa; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame dell'eccezione di decadenza dall'agevolazione per superamento del limite di ricavi di euro 250.000. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando omessa pronuncia su eccezioni relative alla legittimità dell'accesso domiciliare e al contraddittorio, ma tale ricorso era subordinato all'accoglimento del principale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia: ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la preclusione ex art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 opera solo se l'Amministrazione dimostra che la mancata esibizione in verifica sia dipesa da un rifiuto doloso o equiparabile del contribuente; ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e perché privo di specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fondava; ha respinto il terzo motivo perché la censura era carente di specificità e comunque infondata, poiché l'eccezione sul superamento del limite di ricavi doveva considerarsi implicitamente rigettata dalla CTR che aveva accolto la pretesa agevolativa. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile. L'Ufficio è stato condannato alle spese di legittimità in favore della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sull'apprezzamento delle prove; la Corte non ravvisa violazione poiché il ricorso mira a una diversa valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 52, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    le dichiarazioni del contribuente in sede di accesso precludono l'utilizzo dei documenti solo in presenza di un rifiuto doloso o sostanziale di esibizione, da provare dall'Amministrazione.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia sussiste solo per il mancato esame di una domanda o eccezione; nel caso, l'eccezione di decadenza era comunque incompatibile con l'accoglimento della pretesa contribuente.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, riproducendone il contenuto o indicandone con precisione la collocazione.

  • L. 16 dicembre 1991, n. 398

    il regime agevolativo presuppone non solo requisiti formali, ma anche l'effettivo svolgimento di attività non lucrativa e il rispetto del limite di ricavi previsto dalla legge.

  • art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    l'esenzione/agevolazione non dipende solo dalla veste formale dell'ente, ma dall'effettivo esercizio di attività non lucrativa e dalla concreta struttura democratica dell'associazione.

  • art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato insieme alle norme sul regime agevolativo per sottolineare che occorre verificare in concreto l'attività svolta dall'ente.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    le preclusioni sull'allegazione e produzione documentale non esibita in sede amministrativa sono rilevabili d'ufficio perché poste a tutela di interessi generali.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    ritenuto recessivo rispetto alle preclusioni di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972.

  • art. 1, L. n. 398/1991

    indicato come fonte del limite di ricavi e dei presupposti per il mantenimento del regime agevolativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario i documenti non esibiti in sede di accesso possono essere preclusi solo se l'Ufficio dimostra che la mancata esibizione integrava un rifiuto doloso o sostanziale del contribuente, non essendo sufficiente la mera mancata produzione amministrativa.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere probatorio; non è configurabile quando la doglianza mira a contestare la valutazione delle prove e a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
  • Il regime fiscale agevolativo per gli enti associativi non si fonda sul solo dato formale della veste giuridica o dello statuto, ma richiede la verifica in concreto dell'effettivo svolgimento di attività non lucrativa e della reale struttura democratica dell'ente.
  • Il contribuente che invoca un'agevolazione fiscale deve provarne i presupposti; una volta prodotta tale prova, spetta all'Amministrazione contestarne specificamente la genuinità o dimostrarne la falsità, la simulazione o l'inidoneità.
  • L'omessa pronuncia su un'eccezione non ricorre quando la decisione di merito, accogliendo una tesi incompatibile con quella eccezione, la disattenda implicitamente.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: gli atti e i documenti posti a base della censura vanno riprodotti o indicati con precisione, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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