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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21791/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente; agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione su beni immobili della contribuente, fondata su cartelle di pagamento relative a credito erariale. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e ordinato la cancellazione dell'ipoteca; in appello la CTR lombarda aveva riformato parzialmente la decisione, ritenendo regolarmente notificate tre delle sei cartelle e confermando quindi la legittimità dell'iscrizione ipotecaria limitatamente a quelle. In cassazione la contribuente, con il ricorso n. 1035/2015, denunciava violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che non bastasse il semplice recapito della raccomandata e che fosse necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa relativa alla notificazione a mezzo posta dell'atto non consegnato. L'agente della riscossione, con il ricorso n. 1279/2015, censurava la sentenza per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. per pretesa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la contribuente avrebbe parlato di pignoramento immobiliare e iscrizione a ruolo, mentre la CTR si era pronunciata su iscrizione ipotecaria; inoltre deduceva violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato i documenti prodotti in appello e non avesse motivato su tutti i documenti elencati dalla contribuente. La Corte ha ritenuto il primo ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non era neppure chiaro a quale delle tre cartelle ritenute notificate si riferisse la censura e mancava la trascrizione integrale degli atti notificatori. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso dell'agente della riscossione per difetto di autosufficienza e perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata, e ha respinto congiuntamente secondo e terzo motivo, osservando che non erano indicati specificamente i documenti invocati e che, in ogni caso, la censura mirava a una rivalutazione del merito del procedimento notificatorio, già apprezzato dalla CTR come irregolare per mancato invio della raccomandata informativa.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza. Ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1035/2015 della contribuente; ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso n. 1279/2015 dell'agente della riscossione e ha rigettato gli altri due motivi. Ha quindi confermato l'esito complessivo della decisione impugnata nella parte in cui la CTR aveva riconosciuto la legittimità dell'iscrizione ipotecaria limitatamente alle cartelle ritenute validamente notificate. Le spese di legittimità sono state compensate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato per la riunione dei procedimenti connessi

  • art. 335 c.p.c.

    la riunione delle impugnazioni è obbligatoria quando investono lo stesso provvedimento

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    invocato sulla notificazione delle cartelle di pagamento e sul procedimento che precede l'iscrizione ipotecaria

  • art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'essenzialità della raccomandata informativa nella notificazione

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    mezzo dedotto per la violazione di legge

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    mezzo dedotto per nullità processuali e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    mezzo dedotto per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la Corte lo applica come parametro dell'onere di specifica indicazione dei motivi e degli atti posti a fondamento del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che contesti la rituale notificazione di cartelle di pagamento, il principio di autosufficienza impone la trascrizione integrale delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, in modo da consentire il controllo della censura sulla sola lettura del ricorso.
  • La doglianza che denunci omessa pronuncia o errori nella ricostruzione del thema decidendum deve indicare in modo puntuale gli atti processuali rilevanti e il loro contenuto; il mero rinvio generico agli atti di merito non soddisfa l'onere di specificità imposto dall'art. 366 c.p.c.
  • La censura di omesso esame o di errata valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando la decisione impugnata abbia già espresso un apprezzamento motivato sul procedimento notificatorio.
  • Se la sentenza impugnata non tratta una determinata questione, chi la ripropone in cassazione deve allegare non solo di averla dedotta nel merito, ma anche indicare l'atto difensivo in cui lo ha fatto, per consentire alla Corte il riscontro ex actis della novità della censura.
  • Quando l'avvenuta notifica di una cartella o la regolarità della notificazione dipendono da un documento decisivo, la sua mancata produzione impedisce di superare l'accertamento di irregolarità compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneEspropriazione forzata
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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